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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36419/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a crediti previdenziali già iscritti a ruolo e ricompresi in una cartella esattoriale notificata nel 2000 e mai impugnata. Il debitore aveva ottenuto in primo grado la declaratoria di inesistenza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione quinquennale. La corte d'appello aveva confermato, ritenendo corretto il termine di cinque anni. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999 e dell'art. 1, comma 197, l. n. 145 del 2018, sostenendo che, dopo l'iscrizione a ruolo, anche i crediti previdenziali sarebbero soggetti a prescrizione decennale. Gli intimati non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., rilevando che la decisione impugnata era conforme all'orientamento consolidato secondo cui la mancata opposizione alla cartella o all'avviso di addebito comporta solo l'irretrattabilità del credito, ma non trasforma la prescrizione breve in quella ordinaria decennale ex art. 2953 c.c., applicabile solo ai titoli giudiziali definitivi. È stato inoltre precisato che la cartella di pagamento e l'avviso di addebito hanno natura di atti amministrativi e non sono suscettibili di acquistare efficacia di giudicato. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene invocato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360-bis c.p.c.

    il motivo è dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata di legittimità.

  • art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della prescrizione decennale dopo l'iscrizione a ruolo.

  • art. 1, comma 197, l. n. 145 del 2018

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa conversione del termine prescrizionale.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999

    la scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella determina la decadenza dall'impugnazione, ma non la conversione della prescrizione breve in decennale.

  • art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335 del 1995

    individuano la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi richiamata dalla Corte.

  • art. 2953 c.c.

    si applica solo quando intervenga un titolo giudiziale definitivo; non si applica alla cartella di pagamento o all'avviso di addebito, che sono atti amministrativi.

  • art. 30 d.l. n. 78 del 2010

    l'avviso di addebito INPS ha sostituito, dal 1 gennaio 2011, la cartella di pagamento per i crediti previdenziali dell'INPS.

  • L. n. 122 del 2010

    norma di conversione del d.l. n. 78 del 2010 richiamata per la disciplina dell'avviso di addebito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    viene disposto, ricorrendone i presupposti processuali, il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base di commisurazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la proposta del relatore è stata comunicata alle parti secondo il rito camerale non partecipato.

Massime di principio

  • La scadenza del termine per proporre opposizione a una cartella di pagamento o a un avviso di addebito comporta la decadenza dall'impugnazione e l'irretrattabilità del credito, ma non determina di per sé la conversione della prescrizione breve in prescrizione ordinaria decennale.
  • L'art. 2953 c.c. opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo; non è estensibile ad atti amministrativi come cartella esattoriale e avviso di addebito, i quali non acquistano efficacia di giudicato.
  • Nei crediti previdenziali, il mancato tempestivo esercizio dell'opposizione non elimina la disciplina della prescrizione propria del credito originario, che resta quinquennale se tale è il termine previsto dalla legge.
  • È inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., il motivo di ricorso che prospetti una soluzione contrastante con un orientamento di legittimità consolidato e univoco.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniContributi previdenziali
RamiObbligazioniProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneDecadenzaGiudicatoOnere della prova

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