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Sentenza

Sentenza n. 953/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto a euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Deduceva l'inadempimento del Ministero e chiedeva: l'ordine di conformarsi al giudicato e di corrispondere quanto dovuto; l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; la condanna alle spese di giudizio. Il Ministero si è costituito senza contrastare adeguatamente la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le Amministrazioni dello Stato prima dell'avvio del recupero coattivo, era decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in forza del titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento, e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, secondo la misura e la decorrenza risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'importo indicato dalla creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare il capitale residuo e gli interessi secondo il giudicato, gli eventuali pagamenti parziali e gli artt. 1283 e seguenti c.c. La richiesta di astreinte è stata esclusa, perché l'esiguità del debito avrebbe reso la penalità manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva, integrando una ragione ostativa all'applicazione dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. È stato nominato, per il caso di perdurante inerzia dopo il termine assegnato, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, senza attribuzione di compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La ricorrente ha chiesto la penalità di mora di cui all'art. 114 comma 4 lettera e) del c.p.a.

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora, ma il giudice ne ha escluso l'applicazione quando, per l'esiguità del debito, risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015

    Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato civile posto in esecuzione.

  • art. 14 decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997

    le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione per il recupero coattivo di somme dovute dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici.

  • artt. 1283 e seguenti codice civile

    secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.)

    La quantificazione del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata dall'Amministrazione secondo la misura e la decorrenza stabilite dal titolo e dalla legge.

  • art. 93 codice di procedura civile

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della disciplina delle spese e del rinvio alle norme del codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza civile passata in giudicato, il giudice amministrativo deve verificare l'inadempimento dell'amministrazione e ordinare l'esecuzione del titolo, senza costituire nuovamente il diritto di credito, la cui esistenza e dimensione discendono dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
  • La quantificazione del credito indicata dal ricorrente non vincola definitivamente l'amministrazione nel giudizio di ottemperanza: capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere verificati secondo il contenuto del titolo, i pagamenti eventualmente effettuati e la disciplina legale applicabile.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione all'esiguità dell'obbligazione, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, ovvero ricorrano altre ragioni ostative.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996, il creditore può promuovere l'azione di ottemperanza per il recupero coattivo delle somme dovute dall'Amministrazione dello Stato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine, attribuendogli anche il compito di determinare definitivamente il credito residuo e adottare gli atti contabili necessari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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