Cassazione Civile, Ordinanza n. 05275/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da due appelli separati proposti dalla società contribuente contro la sentenza di primo grado della C.T.P. di Benevento. La C.T.R. della Campania aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per irregolare composizione del collegio, ritenendo che, a seguito dell’astensione di un componente, non risultasse agli atti un valido decreto di sostituzione e che la decisione fosse stata assunta da un collegio diverso da quello che aveva discusso la causa. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 51 c.p.c. e degli artt. 6 e 59 d.lgs. 546/1992, sostenendo che nel processo tributario non era necessario un formale decreto di sostituzione del giudice astenuto e che, comunque, il collegio di primo grado era legittimamente composto; 2) violazione dell’art. 39 c.p.c., per avere la C.T.R. omesso di cancellare dal ruolo il secondo appello, ritenuto improcedibile/inammissibile per litispendenza o difformità rispetto al primo; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle eccezioni dell’Ufficio relative all’inammissibilità del secondo appello. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, spiegando che nel caso concreto il vizio non era solo l’assenza del decreto di sostituzione, ma la decisione resa da un collegio diverso da quello che aveva assistito alla discussione, senza rinnovazione della discussione stessa; tale situazione integra un’ipotesi di illegittima composizione del collegio ex art. 59, comma 1, lett. d), d.lgs. 546/1992, che comporta la rimessione al primo giudice. Ritenuto infondato il primo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, e ha rigettato il ricorso, ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico dell’Agenzia.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione della C.T.R. nella parte in cui aveva ravvisato la nullità della sentenza di primo grado per illegittima composizione del collegio e aveva rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 59 d.lgs. 546/1992. La Cassazione ha precisato che, nel processo tributario, il vizio di costituzione del giudice derivante dalla deliberazione della causa da parte di un collegio diverso da quello che aveva partecipato alla discussione rientra nella nozione di "collegio non legittimamente composto" e quindi legittima la rimessione. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato, con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza e violazioni processuali.
art. 51 c.p.c.
È richiamato in relazione all’astensione del giudice e alla necessità di sostituzione del componente astenuto.
art. 6 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario disciplina richiamata per la gestione dell’astensione e della sostituzione del giudice.
art. 59 d.lgs. 546/1992
La rimessione al primo giudice è prevista in ipotesi tassative; tra queste rientra anche il caso in cui il collegio non sia legittimamente composto.
art. 39 c.p.c.
È invocato nel secondo motivo in relazione alla litispendenza tra due appelli.
art. 112 c.p.c.
È invocato per denunciare omessa pronuncia sulle eccezioni dell’Ufficio.
art. 2, comma 5, d.lgs. 545/1992
È richiamato per individuare la composizione legale del collegio tributario.
art. 35 d.lgs. 546/1992
Il comma 2 richiama l’art. 276 c.p.c., confermando l’obbligo di immutabilità del giudice nel processo tributario.
art. 276 c.p.c.
La decisione deve essere deliberata dal giudice/collegio che ha assistito alla discussione; la violazione integra nullità per vizio di costituzione del giudice.
art. 158 c.p.c.
Il vizio di deliberazione da parte di collegio diverso è ricondotto al vizio di costituzione del giudice.
art. 161 c.p.c.
Il vizio di costituzione del giudice è soggetto al regime delle impugnazioni e si sana se non dedotto.
art. 354 c.p.c.
La Corte precisa che la disciplina della rimessione al primo giudice nel processo tributario non coincide con quella civile, ma l’art. 59 d.lgs. 546/1992 ha una sua autonomia.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la rimessione della causa al primo giudice è consentita solo nelle ipotesi tassative previste dall’art. 59 d.lgs. 546/1992; tra queste rientra anche il caso in cui il collegio che ha deciso non sia quello che ha assistito alla discussione.
- L’illegittima composizione del collegio non coincide soltanto con la presenza di un numero errato di giudici o con la partecipazione di soggetti privi di funzioni giurisdizionali, ma comprende anche la decisione resa da un collegio diverso da quello dinanzi al quale la causa è stata discussa, senza rinnovazione della discussione.
- Nel processo tributario, il richiamo all’art. 276 c.p.c. impone l’immutabilità del giudice tra discussione e deliberazione; la sua violazione integra un vizio di costituzione del giudice.
- Quando il giudice d’appello rileva un vizio di costituzione del giudice che integri l’ipotesi di collegio non legittimamente composto prevista dall’art. 59 d.lgs. 546/1992, deve rimettere la causa al primo giudice anziché decidere nel merito.
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