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Ordinanza

Ordinanza n. 3740/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202600167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per 350 posti di vigile del fuoco, fondata su un giudizio di non idoneità sanitaria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale, la relativa comunicazione, la scheda medica e il verbale della commissione medica, nonché il giudizio di inidoneità, la graduatoria finale e, nei limiti dell’interesse, le disposizioni del bando e della disciplina ministeriale concernenti le cause di esclusione. L’esclusione è stata motivata dalla rilevazione di una neoplasia endocrina multipla in follow-up semestrale, con resezione parziale del pancreas, insufficienza pancreatica in terapia supplementare e ipercalciuria. Il giudizio aveva già disposto una verificazione per accertare la sussistenza e le implicazioni della causa di esclusione. Il verificatore ha rilevato l’assenza di malattia attiva, l’assenza di segni o sintomi riconducibili ai precedenti trattamenti chirurgici e l’assenza di limitazioni fisiche allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Tuttavia, sono rimasti dubbi sulla correttezza della diagnosi di insufficienza pancreatica in terapia supplementare e ipercalciuria e, ove tale prognosi sia possibile, sulla durata del follow-up e sul rischio specifico di recidive o di nuove neoplasie.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito dell’impugnazione. Preso atto delle conclusioni del verificatore, ha ritenuto necessari ulteriori approfondimenti tecnici prima di decidere, disponendo una relazione integrativa entro quaranta giorni dalla comunicazione o dalla notifica dell’ordinanza. Il verificatore dovrà chiarire se la diagnosi posta dalla commissione medica concorsuale sia erronea e, in caso contrario, indicare la durata del follow-up e il rischio specifico di recidiva o di insorgenza di nuove neoplasie sulla base della storia clinica dell’interessato. Il ricorrente dovrà inoltre fornire, in prossimità dell’udienza di merito, aggiornamenti sul follow-up in corso. La decisione, comprese le spese della verificazione, è stata rinviata alla fase di merito; l’udienza pubblica è stata fissata al 2 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Il Tribunale ... fissa per la discussione del merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la trattazione della domanda cautelare e per la fissazione dell’udienza di merito.

  • art. 11 del bando di concorso di cui al decreto dipartimentale 12 giugno 2024, n. 239

    Disposizione del bando impugnata nei limiti dell’interesse, in quanto concernente la procedura concorsuale e le cause di esclusione.

  • art. 1, comma 4, Allegato A, punti 13 e 19, D.M. 4 novembre 2019, n. 166

    Neoplasia endocrina multipla (MEN-I) in follow-up semestrale con resezione parziale del pancreas, insufficienza pancreatica in terapia supplementare, ipercalciuria.

    Disposizione ministeriale richiamata quale fondamento della causa di esclusione sanitaria contestata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento dei dati personali sensibili.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un’esclusione concorsuale per inidoneità sanitaria dipende da valutazioni mediche controverse, il giudice può disporre una verificazione e, qualora la prima relazione non chiarisca tutti i profili rilevanti, richiedere una relazione integrativa prima di definire la domanda cautelare e il merito.
  • L’accertamento dell’assenza di malattia attiva e di limitazioni fisiche allo svolgimento dell’attività lavorativa non esaurisce necessariamente la verifica dell’idoneità concorsuale, se residuano questioni sulla correttezza della diagnosi posta dalla commissione medica, sulla durata del follow-up e sul rischio specifico di recidiva o di nuove patologie.
  • Quando la decisione richiede ulteriori approfondimenti tecnici, il giudice può rinviare alla fase di merito ogni determinazione, comprese quelle relative alle spese della verificazione, fissando contestualmente l’udienza pubblica e imponendo alle parti gli aggiornamenti clinici pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaIncompetenza

Testo integrale

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