Cassazione Penale, Sentenza n. 18919/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/10/2023 che ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare per la pena residua di 6 mesi. Due motivi: (1) nullità/irregolarità della notifica dell'ordinanza di rigetto (si contesta che il difensore avv. Scala abbia ricevuto una sola notifica e si sostiene che il condannato non fosse irreperibile, avendo documenti dall'Ungheria che attesterebbero la reperibilità); (2) contraddittorietà e erronea valutazione dei fatti da parte del Tribunale di sorveglianza: Longhi sarebbe residente in Ungheria e iscritto all'AIRE, non pericoloso, con reati commessi in epoca remota, quindi idoneo all'affidamento/detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la mancata o irregolare notifica non costituisca una nullità idonea a far prevalere il ricorso in cassazione, ma solo un vizio che impedisce il decorso del termine per impugnare; quindi non è rilevante in questa sede. Sul secondo motivo la Corte ha qualificato le censure come aspecifiche e rivolte alla valutazione di merito, che la Cassazione non ricalca; ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che ha valutato l'incertezza del domicilio, la carente specificazione delle modalità lavorative e l'impossibilità di effettuare verifiche necessarie per l'iter risocializzante. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), c) e e)
Gli articoli indicati sono richiamati dal ricorrente come presunte violazioni; la Corte ha ritenuto che le censure costituivano in gran parte lamentele su vizio di notifica (incidenza sui termini, non nullità rilevante per cassazione) e critiche di merito non idonee a fondare il ricorso per cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la limitazione della sintesi dei motivi nell'atto di ricorso; la Corte segnala che i motivi sono stati riassunti entro i limiti richiesti.
Ordinamento Penitenziario (richiamo generale)
Richiamati nei motivi del ricorrente come principi favorevoli all'esecuzione alternativa; la Corte ha valutato che l'applicazione di tali principi richiede condizioni concrete (domicilio verificabile, programma di lavoro verificabile) che nel caso erano insufficienti.
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione dell'esenzione o meno dal pagamento delle spese/ammende; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistenti elementi per esentare il ricorrente dal pagamento della somma fissata.
Massime di principio
- Un vizio di notifica che abbia impedito il decorso del termine per impugnare non costituisce automaticamente una nullità idonea a fondare un ricorso per cassazione; esso tutela il diritto a proporre impugnazione ma può non essere rilevante in sede di legittimità se non configurato come nullità sostanziale.
- La Corte di Cassazione non procede a una rinnovata valutazione del merito o del valore probatorio degli elementi acquisiti; le doglianze che si limitano a contestare la valutazione fattuale del giudice di merito sono, salvo profili di illogicità o manifesta contraddittorietà della motivazione, inammissibili.
- Per ottenere misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare) è necessario fornire elementi concreti e verificabili sul domicilio e sul progetto di esecuzione (modalità di lavoro, effettiva reperibilità, possibilità di controllo da parte dell'autorità), poiché l'assenza di queste condizioni giustifica il rigetto.
- Se si contesta la dichiarata irreperibilità, è importante produrre tempestivamente e con documentazione ufficiale (es. certificati AIRE, documenti esteri certificanti la residenza) le prove di reperibilità, nonché evidenziare e documentare le ragioni che mettono in dubbio le informazioni della polizia giudiziaria.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e mirare a evidenziare vizi di diritto, illogicità, omissioni o contraddizioni nella motivazione del giudice di merito; generalità o ricostruzioni fattuali non sono idonee.
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