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Ordinanza

Ordinanza n. 504/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento dell’11.10.2023, notificato in pari data, col quale il Dirigente dell''Ufficio immigrazione della Questura di Milano ha dichiarato irricevibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno avanzata dalla ricorrente il 21.6.2023. nonché per la condanna dell''amministrazione a restituire alla ricorrente il permesso di soggiorno I15039237 e la ricevuta dell''istanza avente codice assicurata 05597548699, ritirati entrambi l''11.10.2023, consentendo alla stessa di presentare domanda di rinnovo.

Giustizia amministrativa202302140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Milano che ha dichiarato irricevibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il dirigente dell'Ufficio immigrazione della Questura di Milano ha dichiarato irricevibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 21 giugno 2023. Ha inoltre chiesto la restituzione del permesso di soggiorno e della ricevuta dell'istanza ritirati dall'amministrazione, nonché la possibilità di presentare domanda di rinnovo. L'ordinanza non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti, ma rileva la necessità di verificare l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione e di acquisire chiarimenti aggiornati sulla vicenda.

La decisione

Il TAR ha disposto incombenti istruttori. La parte ricorrente deve dichiarare motivatamente, mediante breve memoria, se permanga l'interesse alla decisione nel merito, aggiornando la situazione e indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Il Ministero dell'Interno deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sulla legittimità del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione dell'inerzia processuale della ricorrente ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse come comportamento processuale indicativo della sopravvenuta carenza di interesse, ai fini dell'improcedibilità.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dall'ordinanza nel quadro delle norme processuali applicate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo disponga un incombente istruttorio volto a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, la parte ricorrente deve fornire una dichiarazione motivata e aggiornata sulla persistenza dell'interesse e sugli eventuali fatti o atti sopravvenuti.
  • L'inerzia della parte, nonostante l'espresso invito del giudice a dichiarare la permanenza dell'interesse ad agire, può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una controversia non ancora definita, il giudice può ordinare all'amministrazione di fornire chiarimenti documentati e aggiornati e di depositare gli atti impugnati e la documentazione posta a loro corredo, fissando un termine per l'adempimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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