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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2736/2021 del 05/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contrasto sulla proprietà e restituzione di denaro contante (C 127.220) ritirato dai punti vendita e giacente nelle sale conta di NES. Nuova Sidap (per il tramite di Mondialpol) aveva chiesto la rivendica delle somme; il giudice delegato aveva invece ammesso il credito al passivo. Il Tribunale di Treviso, in opposizione allo stato passivo, accertò che il contratto non aveva trasferito la proprietà del denaro a NES, che le somme dei diversi clienti erano state conservate alla rinfusa ma in depositi distinti (formando una massa separata rispetto al patrimonio di NES) e che si era quindi formato un bene comune tra i clienti; riconobbe a Mondialpol (surrogatasi nei diritti di Nuova Sidap) una rivendica parziale per C 37.417,69 e ammise al passivo il residuo credito di C 89.802,31 con collocazione privilegiata. NES propose ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, l'inammissibilità della rivendica su beni fungibili, errori di interpretazione contrattuale e di applicazione delle norme sulla commistione e segregazione patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di NES e accolto il ricorso incidentale proposto da Mondialpol. La Corte ha confermato i principi secondo cui: 1) l'azione di rivendica è ammissibile anche rispetto a beni fungibili se, in mancanza del trasferimento della proprietà, i beni possono essere identificati come massa o raggruppamento distinto; 2) il passaggio di proprietà del denaro non è automatico per la sola consegna ma dipende dal titolo contrattuale e dalla facoltà del depositario di "servirsene" (art. 1782 c.c.); 3) la rivendica di beni fungibili può essere formulata indicando genere, qualità e quantità; 4) il Tribunale ha però errato nel procedere a una ripartizione percentuale del denaro rinvenuto calcolata sul totale (comprensivo delle giacenze non rivendicate), anziché attribuire direttamente ai reclamanti le somme rinvenute nella misura dovuta e procedere alla ripartizione solo se le domande concorrenti rendessero impossibile la restituzione integrale. Per tali motivi la sentenza impugnata è cassata in parte qua e la causa rinviata al Tribunale di Treviso per nuovo esame conformemente ai principi indicati; decisione sulle spese rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1782 cod. civ.

    se il deposito ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà .....

    La Corte interpreta la norma nel senso che il trasferimento della proprietà dei beni fungibili al depositario dipende dalla concessione della facoltà di "servirsene": se tale facoltà non è prevista il depositario non acquista la proprietà e il depositante conserva il diritto di rivendicare bensì la restituzione "in natura" (ossia in genere, qualità e quantità equivalenti)

  • art. 1766 cod. civ.

    eventuale richiamo alla restituzione "in natura"

    La restituzione del deposito regolare di cose fungibili va intesa come restituzione di cose dello stesso genere, qualità e quantità, non necessariamente delle identiche unità materiali (idem corpus)

  • art. 103 legge fallimentare

    L'azione di rivendica (in sede concorsuale) è lo strumento per contestare l'inclusione nella massa attiva di beni che appartenevano al terzo; è utilizzabile anche per beni fungibili quando sia possibile individuare un raggruppamento distinto dal patrimonio fallimentare

  • art. 939 cod. civ.

    Si applica la disciplina della commistione: quando beni omogenei appartenenti a più persone si mescolano formando un unico tutto, il risultato può diventare di proprietà comune e la ripartizione avviene in proporzione del valore delle cose attribuibili a ciascuno

  • art. 2767 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla collocazione privilegiata di parte del credito riconosciuto al ricorrente; la Corte non discute nel merito la scelta del giudice di merito ma la riporta come fatto deciso

  • art. 1201 cod. civ.

    La surroga ex art. 1201 riguarda obbligazioni; la Corte osserva che la surroga come strumento di sostituzione obbligazionaria non cambia la valutazione sulla natura reale della rivendica, e che questioni di tal genere non sono state adeguatamente dedotte in cassazione

  • art. 93 e art. 99 legge fallimentare

    Norme processuali sulla descrizione della res rivendicata e sui limiti della domanda: la Corte chiarisce che per i beni fungibili è sufficiente indicare genere, qualità e quantità e che il giudice può determinare la consistenza della quota necessaria per accogliere la domanda

  • art. 1111 cod. civ.

    Riferimento alla possibilità di chiedere lo scioglimento della comunione: il comproprietario può agire per dividere la comunione e ottenere la sua quota, azioni che in sede concorsuale si traducono nella domanda di rivendica proporzionale

  • T.U.F. e T.U.B. (art. 21, 22 T.U.F.; art. 91 T.U.B.)

    Richiamate dalla ricorrente per richiamare regole di segregazione patrimoniale degli intermediari finanziari; la Corte ha osservato che quelle norme non sono direttamente applicabili al caso e che il Tribunale non ha fatto un'applicazione per analogia decisiva

Massime di principio

  • La rivendica è ammissibile anche per beni fungibili se, alla data dell'apertura della procedura concorsuale, la proprietà non è passata e i beni possono essere individuati come massa o raggruppamento distinto dal patrimonio del fallito
  • Il trasferimento di proprietà del denaro consegnato non avviene automaticamente: dipende dal titolo contrattuale e dalla previsione della facoltà del depositario di "servirsene" (art. 1782 c.c.)
  • Per la rivendica di cose fungibili è sufficiente descrivere il genere, la qualità e la quantità delle cose richieste; non è necessario identificare le singole unità materiali
  • Qualora si crei una comunione per commistione fra beni di più clienti, ciascun cliente ha diritto alla sua quota della massa comune; il giudice deve attribuire ai reclamanti le somme rinvenute nella misura dovuta e solo se le domande concorrenti rendono impossibile la restituzione integrale procede alla ripartizione delle perdite
  • Il giudice di merito, nella quantificazione della quota rivendicabile, non deve operare una ripartizione percentuale sul totale delle giacenze comprensive di somme per le quali non è stata proposta rivendica, perché ciò può ingiustamente sottrarre ai reclamanti somme che la procedura non può legittimamente trattenere
  • In cassazione non è ammesso introdurre nuove questioni non già dedotte nel ricorso originario tramite la memoria ex art. 378 c.p.c.; le nuove doglianze sono inammissibili

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