Sentenza n. 179/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione del Dirigente del Settore II – Servizi Tecnici, lavori pubblici e urbanistica – UOS Servizi Cimiteriali del Comune di Terlizzi 23.12.2024 n. 1379, notificata in pari data, che ha disposto l’aggiudicazione dei servizi cimiteriali a favore della TES srl per la durata di 36 mesi (CIG A04424DF71); - del bando e del disciplinare di gara della procedura aperta per l’appalto ponte, della durata di mesi 36, per l’affidamento dei servizi cimiteriali consistenti in apertura e chiusura dei cancelli del cimitero, tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, traslazioni, esumazioni ordinarie, straordinarie e servizi aggiuntivi; - di ogni altro atto presupposto, conseguente, preordinato o comunque connesso. nonché per la declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia del contratto qualora stipulato con disponibilità al subentro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione alla società controinteressata dell'appalto triennale per i servizi cimiteriali, nonché bando e disciplinare di gara
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda in una procedura aperta per l'affidamento, per 36 mesi, dei servizi cimiteriali del Comune di Terlizzi, ha impugnato l'aggiudicazione alla società controinteressata, deducendo tre motivi. Con il primo ha lamentato la violazione dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 6.1 del disciplinare, per mancanza del requisito di idoneità professionale consistente nell'iscrizione al Registro delle imprese per attività pertinenti all'oggetto dell'appalto. In particolare, ha sostenuto che l'attività risultante dal certificato camerale dell'aggiudicataria, relativa prevalentemente all'installazione e manutenzione di impianti elettrici, termici, idrici e di climatizzazione, non fosse coerente con i servizi cimiteriali oggetto della gara. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1, commi 52 e 53, della l. 190/2012 e dell'art. 5 del disciplinare, sostenendo che l'aggiudicataria non fosse iscritta nella white list al momento della domanda di partecipazione. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 104 del d.lgs. 36/2023, contestando la sostituzione dell'impresa ausiliaria indicata nel contratto di avvalimento, ritenuto di natura tecnica, e sostenendo che tale sostituzione avrebbe modificato l'offerta tecnica. La ricorrente ha inoltre chiesto, ove stipulato, la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto, con disponibilità al subentro.
La decisione
Il ricorso è stato accolto per quanto di ragione. Il TAR ha esaminato il primo motivo e ha ritenuto che l'art. 6.1 del disciplinare imponesse, a pena di esclusione, l'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti a quelle oggetto della gara. Tale previsione costituisce un requisito di idoneità professionale, diretto a garantire che l'aggiudicatario disponga di una professionalità effettivamente coerente con le prestazioni da eseguire. La verifica non può fondarsi sul solo oggetto sociale, che individua le attività potenzialmente esercitabili dalla società, ma deve essere effettuata mediante il confronto tra l'attività prevalente e quella secondaria risultanti dal certificato camerale e l'oggetto concreto dell'appalto. Nel caso esaminato, le attività camerali dell'aggiudicataria riguardavano installazione e manutenzione di impianti e apparecchiature, mentre l'appalto aveva ad oggetto operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, assistenza autopsica e portierato. Il giudice ha ritenuto evidente la totale estraneità tra le attività effettivamente risultanti dal certificato camerale e le prestazioni oggetto dell'appalto. Non hanno rilievo, ai fini della prova del requisito, né le attività genericamente comprese nell'oggetto sociale, né il codice Ateco, né l'eventuale esecuzione episodica di prestazioni analoghe. Accertata la carenza del requisito prescritto a pena di esclusione, il TAR ha ritenuto assorbite le ulteriori censure, ha annullato l'aggiudicazione e ha condannato in solido la società aggiudicataria e il Comune al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.500, oltre contributo unificato e accessori.
Norme richiamate
art. 6.1 del disciplinare di gara
il requisito della iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara
La clausola impone, a pena di esclusione, un requisito di idoneità professionale da verificare in relazione alle attività effettivamente risultanti dall'iscrizione camerale e pertinenti all'oggetto dell'appalto.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Norma invocata dalla ricorrente in relazione alla carenza del requisito di idoneità professionale; la decisione si fonda specificamente sulla previsione del disciplinare e sul confronto tra certificato camerale e prestazioni appaltate.
art. 1, commi 52 e 53, l. 190/2012
Norma invocata per contestare la mancata iscrizione dell'aggiudicataria nella white list; la relativa censura è stata assorbita dopo l'accoglimento del primo motivo.
art. 104 d.lgs. 36/2023
Norma invocata per contestare la sostituzione dell'impresa ausiliaria nell'avvalimento; la relativa censura è stata assorbita dopo l'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede, a pena di esclusione, l'iscrizione nel Registro delle imprese per attività pertinenti all'oggetto dell'appalto, tale previsione integra un requisito di idoneità professionale finalizzato a selezionare operatori effettivamente capaci di eseguire le prestazioni contrattuali.
- La congruenza tra idoneità professionale e oggetto dell'appalto deve essere verificata mediante il confronto sostanziale tra le attività prevalenti e secondarie risultanti dal certificato camerale e le prestazioni oggetto del contratto.
- Il mero inserimento di determinate attività nell'oggetto sociale non dimostra il possesso del requisito di idoneità professionale, perché l'oggetto sociale esprime soltanto la capacità potenziale dell'impresa, mentre le attività prevalenti e secondarie risultanti dal certificato camerale attestano l'attività concretamente esercitata.
- Ai fini della verifica dell'idoneità professionale richiesta dalla lex specialis, non assumono rilievo autonomo né il codice Ateco dell'operatore economico né l'eventuale esecuzione episodica di attività analoghe, quando tali attività non risultino dalle attività prevalenti o secondarie iscritte nel Registro delle imprese.
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