Cassazione Civile, Ordinanza n. 18326/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia riguarda un contratto di locazione di immobile ad uso commerciale. I locatori avevano agito per la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, che dal proprio canto aveva eccepito l'inadempimento dei locatori e proposto domande riconvenzionali per la riduzione del canone, il risarcimento dei danni alla merce asseritamente danneggiata e la condanna all'esecuzione di opere di ripristino dei locali, oltre alla restituzione dei canoni versati in eccedenza. La Corte d'appello, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per un vizio processuale, ha deciso nel merito accogliendo la domanda di risoluzione, ritenendo grave l'integrale sospensione del pagamento del canone nonostante il perdurante godimento dell'immobile, pur riducendo il canone del 30% per le infiltrazioni d'umido e riconoscendo un limitato risarcimento ai danni documentati. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità della c.t.u. per deposito della relazione prima della scadenza del termine per le osservazioni; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova testimoniale e fotografica sulla misura dell'area effettivamente inutilizzabile; 3) violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. per avere il giudice valutato anche prestazioni successive alla domanda e per non avere comparato correttamente gli inadempimenti; 4) omessa pronuncia sulla domanda di restituzione dei canoni pagati in eccesso; 5) violazione delle regole sulla prova e sul principio di non contestazione in relazione al rigetto della domanda di risarcimento per danni alla merce.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non correlato alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque infondato: il deposito anticipato della relazione del c.t.u. rispetto alla scadenza del termine per le osservazioni non integra nullità, ma al più una irregolarità, poiché la disciplina dell'art. 195 c.p.c. ha funzione ordinatoria e acceleratoria, non essendo posta a presidio di un nuovo diritto di difesa. Il secondo motivo è stato respinto perché il preteso travisamento della prova era in realtà una censura di merito sulla valutazione del materiale istruttorio, non un errore percettivo su dati obiettivamente inesistenti o contrari agli atti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo individuata la precisa affermazione in diritto asseritamente errata; inoltre la valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. resta apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato se la domanda fosse stata mantenuta fino alla precisazione delle conclusioni in appello. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta non contestazione avrebbe dovuto essere fatta valere in appello e, in ogni caso, l'onere di contestazione riguarda fatti noti o conoscibili dalla parte, non fatti estranei alla sua sfera di conoscibilità; pertanto i locatori non erano tenuti a provare direttamente l'esistenza e l'ammontare dei danni alla merce. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
individua i vizi dedotti in cassazione; la Corte ribadisce che i motivi devono essere specifici e correttamente correlati alla ratio decidendi.
art. 101 c.p.c.
richiamato nel primo motivo quale parametro del contraddittorio, ma la Corte esclude che la disciplina della c.t.u. incida in modo tale da determinare nullità per il deposito anticipato della relazione.
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo in caso di travisamento percettivo della prova, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.
art. 1453 c.c.
richiamato per la risoluzione per inadempimento; la Corte osserva che la gravità dell'inadempimento va apprezzata dal giudice di merito in relazione alla fattispecie concreta.
art. 1455 c.c.
la gravità dell'inadempimento costituisce questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se motivata correttamente.
art. 156 c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla nullità processuale nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini del vizio dedotto.
art. 157 c.p.c.
richiamato nel primo motivo in tema di nullità processuali; la Corte non ne accoglie la censura.
art. 159 c.p.c.
richiamato nel primo motivo in tema di nullità processuali; la Corte esclude la nullità della c.t.u.
art. 195, comma 3, c.p.c.
la scansione dei termini per osservazioni e deposito della relazione del c.t.u. ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria; il deposito anticipato della relazione non comporta nullità ma solo un'irregolarità priva di effetti invalidanti.
art. 194 c.p.c., comma 2
richiamato per evidenziare che già la disciplina previgente consentiva alle parti di formulare osservazioni tecniche, sicché la riforma del 2009 ha solo razionalizzato il contraddittorio tecnico.
art. 90 disp. att. c.p.c., comma 2
richiamato a sostegno dell'idea che le parti potevano già partecipare alle operazioni peritali e formulare osservazioni.
art. 90 disp. att. c.p.c., comma 3
richiamato per sottolineare l'obbligo di comunicazione degli scritti difensivi alle controparti nel subprocedimento peritale.
art. 201 c.p.c., comma 2
richiamato per affermare che il contraddittorio tecnico è comunque assicurato dalla partecipazione del consulente di parte agli atti successivi e ai chiarimenti del c.t.u.
art. 112 c.p.c.
la censura per omessa pronuncia è inammissibile se non si specifica che la domanda o il motivo siano stati mantenuti fino alla precisazione delle conclusioni.
art. 2697 c.c.
richiamato nel quinto motivo; la Corte esclude che la parte avversa debba provare fatti estranei alla propria sfera di conoscibilità quando non vi sia contestazione specifica dei fatti noti.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per affermare il requisito di specificità del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la deduzione relativa alla non contestazione è inammissibile se non sono precisati gli atti e le sedi processuali rilevanti.
art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.
richiamato per la proroga del termine in scadenza in giorno festivo; la Corte osserva che la mancata fruizione della proroga rende irrilevante la doglianza sul deposito della c.t.u.
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato per spiegare la ratio di accelerazione del procedimento peritale introdotta dalla riforma del 2009.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
art. 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Nel subprocedimento di consulenza tecnica d'ufficio, la scansione dei termini per il deposito delle osservazioni e della relazione finale ha funzione ordinatoria e acceleratoria: il deposito anticipato della relazione non determina nullità, se la parte conserva la possibilità di presentare osservazioni.
- Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca alla prova un contenuto oggettivamente diverso o inesistente rispetto agli atti; non è deducibile quando la censura riguarda la mera valutazione del significato della prova.
- La gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- La censura per omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente che la domanda o il motivo erano stati mantenuti fino alla precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello.
- L'onere di contestazione opera solo rispetto a fatti noti o conoscibili dalla parte; non può pretendersi contestazione specifica su circostanze estranee alla sua sfera di conoscibilità, e la mancata contestazione va dedotta nel grado di merito appropriato.
- Il ricorso per cassazione per violazione di legge richiede l'indicazione specifica della regola di diritto applicata o disapplicata dal giudice di merito; la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti non integra un motivo ammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18177/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18178/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18179/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18180/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18186/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18187/2022 del 07/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →