Cassazione Penale, Ordinanza n. 11216/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza di condanna di primo grado per i reati di falsità materiale/uso di atto falso e truffa in continuazione. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al computo dei termini per impugnare, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. e contestando la correttezza della dichiarazione di tardività/inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo di ricorso, rilevando che dagli atti risultava la correttezza dell'ordinanza della Corte di appello sia nel computo dei termini sia nell'escludere l'applicabilità dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. in ragione della procura speciale conferita dall'imputato al difensore. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato come disposizione sulla continuazione tra i reati contestati e/o giudicati.
art. 482 c.p.
Indicata come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna di primo grado.
art. 640 c.p.
Indicata come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna di primo grado.
art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
La Corte ribadisce che la disposizione non era applicabile nel caso concreto, in ragione della procura speciale conferita dall'imputato al difensore; inoltre il computo dei termini risultava corretto sulla base degli atti.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, la deduzione di violazione di legge o di vizio di motivazione sui termini per proporre appello è manifestamente infondata quando gli atti processuali smentiscono il assunto difensivo e confermano la correttezza del computo effettuato dal giudice dell'impugnazione.
- L'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. non si applica quando, secondo la valutazione degli atti richiamata dalla Corte, l'imputato abbia conferito procura speciale al proprio difensore, con conseguente esclusione del regime invocato per il termine di impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello senza individuare un effettivo errore di diritto o di motivazione, ed emerge invece la correttezza della decisione impugnata, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.
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