Sentenza del 18/09/2019 n. 23210 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della CTR Toscana sostenendo, principalmente, che gli immobili non fossero completati, agibili o abitabili e non fossero concretamente idonei a produrre reddito, nonché contestando la mancata notifica delle rendite catastali. Ha inoltre dedotto vizi di motivazione e violazione della disciplina ICI, sostenendo che l’imposta non avrebbe dovuto essere applicata, o avrebbe dovuto essere calcolata diversamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, ai fini ICI, il presupposto dell’imposta è il possesso dell’immobile e che l’imposizione decorre dalla sua esistenza giuridica, qualificata dall’idoneità a essere iscritto in catasto. Sono irrilevanti, ai fini dell’esistenza del tributo, la mancata agibilità, l’inabitabilità, il mancato completamento e l’assenza di capacità reddituale. In caso di immobile inagibile o inabitabile può invece spettare la riduzione del 50% dell’imposta, se le condizioni sono dimostrate o autocertificate. La contestazione sulla mancata notifica delle rendite è stata ritenuta infondata e comunque generica, poiché la contribuente conosceva già le rendite indicate nell’atto di acquisto. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.200 euro oltre accessori, nonché dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2
"Il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati"
L’ICI è dovuta in ragione del possesso dell’immobile, indipendentemente dalla sua concreta utilizzazione o dalla capacità di produrre reddito.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 1
Per gli immobili iscritti in catasto, la base imponibile è determinata facendo riferimento alla rendita catastale; la rendita costituisce quindi il parametro fiscale anche quando l’immobile sia inagibile o non abitabile.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 4
Le variazioni permanenti che incidono sulla rendita catastale producono effetti fiscali dal momento in cui sono formalizzate in un atto amministrativo; fino ad allora non è possibile applicare automaticamente una rendita diversa.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1
Gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati beneficiano della riduzione del 50% dell’imposta, purché la condizione sia accertata dall’ente locale o adeguatamente autocertificata dal contribuente e permanga nel periodo interessato.
Costituzione, art. 53
La Corte ha escluso che l’imposizione basata sul possesso e sulla rendita catastale violi il principio di capacità contributiva, poiché l’ICI non è collegata direttamente alla redditività effettiva dell’immobile.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Le censure relative all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione devono essere specifiche e riferite a un fatto decisivo; contestazioni generiche o prive dell’indicazione dei documenti rilevanti sono inammissibili.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Per l’ICI, e in linea generale per le imposte patrimoniali fondate sul possesso, l’obbligo tributario può sussistere anche se l’immobile non è abitabile, non è completato, non è utilizzato o non produce reddito.
- L’iscrizione catastale e la relativa rendita costituiscono normalmente il riferimento per determinare la base imponibile, fino a quando una variazione catastale non venga formalmente riconosciuta.
- L’inagibilità o l’inabitabilità non eliminano automaticamente l’imposta: possono dare diritto a una riduzione, normalmente subordinata alla prova delle condizioni richieste dalla legge e alla loro permanenza nel tempo.
- La mancata notifica della rendita catastale non è decisiva se il contribuente ne aveva già avuto conoscenza aliunde, ad esempio tramite un atto di acquisto, e non dimostra in modo specifico il pregiudizio subito.
- Eventuali irregolarità o responsabilità del Comune nella gestione urbanistica o amministrativa non incidono automaticamente sull’obbligo tributario, ma devono essere fatte valere con una distinta domanda risarcitoria o nelle sedi competenti.
- Nel giudizio di cassazione le contestazioni devono indicare con precisione i fatti decisivi, i documenti su cui si fondano e la loro collocazione processuale; doglianze generiche rischiano di essere dichiarate inammissibili.
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