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Sentenza

Sentenza n. 2391/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 478/2023, passata in giudicato, relativa all’accredito della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 478/2023, che aveva riconosciuto il suo diritto all’accredito della carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.500,00 oltre interessi legali. Il passaggio in giudicato della sentenza è stato attestato dalla cancelleria il 7 marzo 2025. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 6 marzo 2025 e il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 16 dicembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza dedurre ragioni ostative, ma non ha dato esecuzione al giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché esso può essere promosso anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni e degli ulteriori presupposti processuali. Nel merito, ha accertato l’inadempimento dell’Amministrazione e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante l’accredito della somma spettante entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha fissato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrente dalla notificazione della sentenza fino all’integrale adempimento. Ha stabilito che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni, il Commissario ad acta nominato nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o di un suo delegato, provveda su istanza della parte entro un ulteriore termine di 60 giorni agli atti necessari all’esecuzione. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammesso per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato, comprese quelle del giudice ordinario; il giudice può ordinare l’adempimento, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In caso di mancata esecuzione o ritardo nell’esecuzione del giudicato, il giudice può imporre una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121 e seguenti, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta del docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    Ha modificato la disciplina della penalità di mora applicabile nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alla nomina del commissario ad acta nelle altre condanne al pagamento di somme di denaro, senza ulteriore compenso per il dirigente incaricato.

Massime di principio

  • Il giudizio amministrativo di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’Amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • Prima di proporre il giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
  • In presenza di un inadempimento ingiustificato a un giudicato avente ad oggetto un’obbligazione pecuniaria semplice e di pronta esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può imporre una penalità di mora, parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo, purché la misura non produca un effetto manifestamente iniquo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo il suo intervento sostitutivo decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione per l’adempimento; il mandato commissariale comprende il compimento degli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora può decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e proseguire fino all’integrale effettivo adempimento dell’obbligo imposto dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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