Cassazione Penale, Sentenza n. 14016/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Palermo affinché, conformandosi ai principi esposti, compia un nuovo esame motivato in ordine alla possibile strumentalità del credito e alla buona fede del creditore, valutando concretamente gli elementi documentali e le garanzie esistenti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del 3/7/2024 che ha rigettato l'opposizione all'esclusione dal passivo del credito derivante da un mutuo fondiario di €200.000 concesso il 30/09/2008 a favore di Antonietta Gambino (moglie del proposto). Il Tribunale aveva ritenuto che il credito fosse strumentale all'attività illecita di Francesco Russo (pericolosità già manifestata prima dell'erogazione, con misura di prevenzione nel 2000 e condanna per 416-bis) e che l'istruttoria fosse scarna, escludendo così la buona fede del creditore. DoValue ha censurato la mancata analisi puntuale della vicenda negoziale, ha sottolineato che il mutuo fu erogato alla moglie e non al proposto e che mancavano prove che la banca fosse a conoscenza che il finanziamento avrebbe avvantaggiato Russo; ha poi rilevato l'esistenza di significative garanzie (tre terzi datori di ipoteca per complessivi €300.000) e documentazione reddituale della richiedente che avrebbero dovuto essere valutate dal Tribunale.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle disposizioni antimafia)
art. 52, comma 1, lett. b)
L'art. 52 richiede che il credito non sia strumentale all'attività illecita; se sussiste strumentalità, il creditore può ottenere tutela solo dimostrando di aver ignorato tale nesso in buona fede. La strumentalità è precondizione dell'esame sulla buona fede e va accertata con motivazione puntuale e collegamenti fattuali.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
L'art. 59 disciplina le impugnazioni nei procedimenti di misure di prevenzione; la Corte ha richiamato che il ricorso in materia può dedurre vizi di motivazione e violazione di legge secondo gli artt. 606 c.p.p., non essendo limitati i motivi alle sole violazioni di legge.
codice di procedura penale
L'art. 606 stabilisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte conferma che in materia di ammissione dei crediti nei procedimenti di prevenzione il ricorso può basarsi anche su vizi di motivazione e non solo su questioni di diritto formale.
Massime di principio
- Il giudice di merito deve accertare e motivare in modo analitico la sussistenza della 'strumentalità' del credito rispetto all'attività illecita, collegando fatti, tempi e ruoli del proposto alla vicenda negoziale.
- La riconducibilità del finanziamento a un congiunto (es. moglie) non esclude automaticamente la tutela del credito, ma impone al giudice di valutare in concreto l'eventuale nesso e alla banca di dimostrare la propria buona fede o, almeno, l'assenza di negligenza nell'istruttoria.
- La buona fede del creditore va valutata prendendo in considerazione la documentazione disponibile al momento dell'erogazione (redditi, garanzie prestate, perizie), non con rilievi generici sulla 'scarsa istruttoria'. La presenza di garanzie solide può concorrere a dimostrare l'assenza di consapevolezza della strumentalità.
- Le presunzioni semplici possono essere utilizzate, ma non esonerano il giudice dall'obbligo di motivare il percorso logico su cui si fonda la ritenuta strumentalità o la carenza di buona fede.
- In caso di motivazione insufficiente o apodittica circa tali snodi decisivi, la Corte di legittimità annulla e rinvia per un nuovo esame conforme ai criteri indicati.
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