Cassazione Penale, Sentenza n. 5258/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida (24/06/2022) del provvedimento del Questore di Venezia che aveva irrogato a Gianmarco Strozzi il divieto di accesso alle competizioni calcistiche per cinque anni e l'obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia nei giorni di gare (Daspo). Il ricorso denunciava l'inosservanza di norme processuali a pena di nullità (art. 6, comma 3, legge n. 401/1989 e art. 178 lett. c) c.p.p.), per eccessiva compressione del termine concesso all'interessato per esercitare il diritto di difesa: il Daspo era stato notificato il 22/06/2022 alle ore 14:45 e la convalida era stata depositata in cancelleria il 24/06/2022 senza indicazione dell'orario, senza che la difesa avesse depositato memorie, rendendo incerto il rispetto del termine di 48 ore necessario per il contraddittorio cartolare.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 22/06/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, perché non è possibile verificare, in assenza dell'indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza di convalida, se sia stato rispettato il termine di 48 ore necessario per il contraddittorio. La pronuncia conferma il principio secondo cui la convalida non può intervenire prima delle 48 ore dalla notifica salvo che la difesa abbia effettivamente esercitato il contraddittorio e il giudice ne dia conto.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6
Disciplina il provvedimento di divieto di accesso (Daspo) e le misure connesse, comprese le procedure di notifica e convalida; la giurisprudenza interpreta la norma nel senso che deve essere garantito un termine di 48 ore per il contraddittorio cartolare prima della convalida.
codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
Riferimento alle norme che regolano nullità processuali; invocato per sostenere che l'inosservanza del termine per il contraddittorio integra nullità a tutela del diritto di difesa.
Costituzione, art. 24, comma 2
Tutela del diritto di difesa; implica che termini inadeguati o compressivi rendono impossibile l'esercizio effettivo del diritto di difesa e possono determinare la nullità del provvedimento.
Costituzione, art. 13
Tutela della libertà personale; le misure che comprimono la libertà personale (es. obbligo di presentazione) richiedono garanzie procedurali rigorose.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un Daspo che impone l'obbligo di presentazione non può intervenire prima che siano trascorse 48 ore dalla notifica del provvedimento al destinatario, per garantire il contraddittorio cartolare.
- Se la convalida è depositata senza indicazione dell'orario, resta un'incertezza sulla tempestività rispetto al termine di 48 ore; tale incertezza può determinare l'annullamento/inefficacia della misura limitativa della libertà personale.
- La nullità può essere esclusa solo se la difesa ha effettivamente esercitato il contraddittorio entro le 48 ore (depositando memorie) e il giudice, nella ordinanza di convalida, dà conto di aver esaminato e confutato tali deduzioni.
- In caso di contestazione procedurale, il giudice può dichiarare l'inefficacia solo della parte della misura affetta da vizio (es. obbligo di presentazione) lasciando eventualmente ferme le altre disposizioni non viziate.
- Nelle procedure pratiche è fondamentale conservare e produrre la prova della notifica con l'ora certa e richiedere sempre la tempestiva indicazione dell'ora di deposito dell'atto giudiziario; in mancanza, promuovere impugnazione per nullità/inefficacia.
- Per difendersi efficacemente, il destinatario del Daspo dovrebbe, ove possibile, depositare memorie e deduzioni entro 48 ore o, se impossibilitato, sollevare immediatamente questione di illegittimità procedurale.
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