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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1325

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1325 della Commissione, del 7 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari e i formati elettronici tipo da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio

Normativa europea32025R1325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico di applicazione della cooperazione amministrativa fiscale UE, adeguando il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/872 in materia di scambio automatico di informazioni sui gruppi soggetti alle regole GloBE. La novità consiste nell’introduzione di un allegato XVII con il formato elettronico standard da usare per tali scambi. Si tratta quindi di una misura di natura prevalentemente procedurale e informatica, destinata a uniformare la comunicazione tra autorità fiscali nazionali.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 introducendo il formato elettronico tipo per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui gruppi soggetti alla direttiva 2011/16/UE, come modificata in materia di Pillar Two/GloBE.

Ambito di applicazione

Si applica agli scambi automatici obbligatori di informazioni effettuati tra amministrazioni fiscali degli Stati membri a norma dell’articolo 8 bis sexies, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE, per le informazioni comunicate da gruppi multinazionali di imprese e gruppi nazionali su larga scala rientranti nell’ambito della direttiva (UE) 2022/2523. Il regolamento riguarda esclusivamente le modalità tecniche e i formati elettronici tipo da utilizzare per la trasmissione delle informazioni; non introduce, di per sé, nuovi obblighi sostanziali di imposizione o di calcolo. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.

Modifica dei formati elettronici per lo scambio automatico di informazioni GloBE

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1325 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per adeguarne le modalità tecniche alla direttiva (UE) 2025/872, che ha esteso la cooperazione amministrativa fiscale allo scambio automatico obbligatorio di informazioni relative ai gruppi multinazionali e ai gruppi nazionali su larga scala rientranti nella direttiva (UE) 2022/2523. La finalità è rendere uniforme e interoperabile la trasmissione delle informazioni fra autorità fiscali degli Stati membri.

Contesto normativo

La Commissione richiama l’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE, che consente di stabilire le modalità pratiche e i formati da usare per la comunicazione delle informazioni. Il regolamento sottolinea che, per lo scambio automatico previsto dall’articolo 8 bis sexies, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE, è necessario un formato elettronico tipo; per questo viene modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378

L’articolo 1 del regolamento aggiunge all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 un nuovo paragrafo 4, stabilendo che il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai sensi dell’articolo 8 bis sexies, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE deve essere conforme all’allegato XVII. Lo stesso articolo dispone l’inserimento dell’allegato tecnico come nuovo allegato XVII.

Contenuto tecnico dell’allegato XVII

L’allegato XVII contiene uno schema XML/XSD molto articolato, denominato "GLOBE_OECD", destinato a standardizzare i messaggi relativi allo scambio automatico. Il messaggio comprende:

  • una sezione di intestazione con identificativi del messaggio, paesi trasmittente e ricevente, tipo messaggio, periodo di reporting e timestamp;
  • una struttura del corpo del messaggio con blocchi dedicati a filing information, sezione generale, summary, jurisdiction section e UTPR attribution;
  • numerose enumerazioni standard per classificare entità, regole, status GloBE, soggetti esclusi, tipi di subgroup, safe harbour, fasce di ETR e importi di top-up tax.

Principali aree informative coperte dallo schema

Lo schema prevede campi per:

  • struttura societaria del gruppo e identificazione delle entità (nome, residenza, TIN, status GloBE, ownership);
  • informazioni sul filing entity e sui dati contabili di base;
  • dati per il calcolo e la rappresentazione di ETR, adjusted FANIL, net GloBE income, adjusted covered taxes, deferred tax adjustments, QDMTT e UTPR;
  • indicazioni su safe harbour, elections, correzioni post-filing e attribuzioni fra giurisdizioni;
  • ulteriori dati descrittivi facoltativi tramite "AdditionalDataPoint".

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sul piano tecnico-operativo degli scambi informativi fiscali.

Disposizioni principali

Introduzione del formato elettronico tipo GLOBE

All’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è inserito un nuovo paragrafo 4, secondo cui il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni previsto dall’articolo 8 bis sexies, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE deve essere conforme all’allegato XVII del regolamento.

Aggiunta dell’allegato XVII

Il testo tecnico contenuto nell’allegato del regolamento (schema XML/XSD) è aggiunto come allegato XVII al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378. L’allegato disciplina la struttura del messaggio, i tipi di dati e le enumerazioni da usare per la trasmissione standardizzata delle informazioni GloBE.

Struttura del messaggio e dati identificativi

Lo schema definisce un messaggio XML denominato "GLOBE_OECD" con una sezione "MessageSpec" contenente, tra l’altro, ente trasmittente, paese trasmittente e ricevente, tipo messaggio, riferimento del messaggio, indicatore del tipo di messaggio, periodo di riferimento e timestamp. Sono previste anche sezioni di corpo del messaggio con dati di filing, sezione generale, riepiloghi, sezioni giurisdizionali e attribuzione UTPR.

Contenuti informativi principali dello schema

Lo schema prevede campi per struttura societaria, identificazione delle entità, residenza, TIN, ruoli del filing, informazioni contabili, ETR, QDMTT, UTPR, safe harbour, election e vari dati di dettaglio sulle rettifiche e le allocazioni. Sono incluse numerose enumerazioni standardizzate per classificare entità, regole, status GloBE, tipi di safe harbour, fasce ETR e scaglioni di importo della top-up tax.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecooperazione amministrativa fiscalescambio automatico di informazionidiritto tributario internazionaleimposizione minima globaleformati elettronici e standard tecnici

Testo integrale

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