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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1327

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1327 della Commissione, del 7 luglio 2025, che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 per quanto riguarda l’inclusione delle rose fresche nell’elenco dei prodotti del resto del mondo

Normativa europea32025R1327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 per aggiornare l’elenco dei prodotti del resto del mondo ammessi in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito. L’intervento si fonda sulle prove fornite dal Regno Unito circa l’effettiva applicazione delle norme fitosanitarie e dei controlli ufficiali per le rose fresche provenienti da tutti i paesi terzi. Per ragioni di certezza del diritto e per evitare perturbazioni degli scambi, il regolamento entra in vigore con urgenza e si applica retroattivamente dal 26 aprile 2025.

Modifica l’elenco dei prodotti del resto del mondo ammessi all’ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, includendovi le rose fresche.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti al dettaglio del resto del mondo che possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e essere immessi sul mercato dell’Irlanda del Nord ai sensi del regolamento (UE) 2023/1231. La modifica riguarda in particolare le merci di origine non animale, nella categoria dei fiori e boccioli di fiori recisi, limitatamente alle rose fresche (codice NC 0603 11 00) provenienti da tutti i paesi terzi, purché accompagnate dal certificato fitosanitario richiesto. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri, con applicazione retroattiva dal 26 aprile 2025; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Inclusione delle rose fresche nell’elenco dei prodotti del resto del mondo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1327 della Commissione modifica il quadro applicativo del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059, che contiene l’elenco dei prodotti del resto del mondo autorizzati a entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito. L’intervento si colloca nel sistema introdotto dal regolamento (UE) 2023/1231 per disciplinare l’accesso al mercato nordirlandese di determinate merci al dettaglio, con particolare attenzione alle condizioni sanitarie e fitosanitarie.

Contesto normativo

La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231, secondo cui le merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti di origine animale o vegetale, o da prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o sanità delle piante, possono entrare in Irlanda del Nord solo se il Regno Unito fornisce prove scritte dell’applicazione nel proprio diritto nazionale delle pertinenti condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali, nonché della loro effettiva attuazione. Tali condizioni rinviano, tra gli altri, al regolamento (UE) 2016/2031 sulla sanità delle piante e al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali.

Motivo della modifica

Nel considerando, la Commissione indica che il Regno Unito, con lettere dell’11 ottobre 2024 e del 28 aprile 2025, ha fornito le prove scritte richieste con riferimento alle rose fresche provenienti da tutti i paesi terzi. Le prove attestano che le pertinenti condizioni di importazione e prescrizioni di controllo sono applicate dal diritto nazionale britannico e sono effettivamente attuate dal 26 aprile 2025. Da ciò deriva l’opportunità di aggiornare l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059, includendo tali merci nell’elenco dei prodotti ammessi.

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2023/2059

L’unica modifica sostanziale è l’inserimento, nella categoria delle merci di origine non animale, nella parte "Fiori e boccioli di fiori, recisi", del prodotto seguente:

  • "Rose fresche"
  • codice NC 0603 11 00
  • certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante
  • origine: tutti i paesi terzi

Si tratta quindi di un aggiornamento mirato dell’elenco, che amplia i prodotti del resto del mondo autorizzati a circolare verso l’Irlanda del Nord nel quadro della disciplina speciale applicabile ai movimenti da altre parti del Regno Unito.

Decorrenza, urgenza ed efficacia

Il regolamento dispone che entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per ragioni di certezza del diritto e per evitare inutili perturbazioni degli scambi, esso si applica però retroattivamente dal 26 aprile 2025, data dalla quale il Regno Unito ha dichiarato effettivamente attuate le pertinenti norme fitosanitarie per le rose fresche.

Rilievi pratici

Per gli operatori, l’effetto principale è l’abilitazione all’ingresso in Irlanda del Nord, nell’ambito della disciplina del regolamento (UE) 2023/1231 e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059, delle rose fresche provenienti da tutti i paesi terzi, a condizione della documentazione fitosanitaria richiesta. Il regolamento non introduce nuovi regimi sanzionatori né ulteriori procedure, ma aggiorna l’elenco dei prodotti ammessi sulla base della verifica di equivalenza/attuazione delle misure britanniche in materia di sanità delle piante e controlli ufficiali.

Disposizioni principali

Inclusione delle rose fresche nell’elenco dei prodotti ammessi

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 è modificato per aggiungere, nella categoria delle merci di origine non animale e nella parte dedicata a "Fiori e boccioli di fiori, recisi", il prodotto "Rose fresche" (codice 0603 11 00), proveniente da tutti i paesi terzi.

Condizioni documentali e fitosanitarie

Per le rose fresche è richiesto un certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante. La modifica si fonda sulla prova scritta fornita dal Regno Unito circa l’applicazione, nel proprio diritto nazionale, delle condizioni di importazione e delle prescrizioni relative ai controlli ufficiali previste dal regolamento (UE) 2016/2031 e dal regolamento (UE) 2017/625 e dai relativi atti di esecuzione.

Fondamento normativo e prova del Regno Unito

La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231, che consente l’ingresso in Irlanda del Nord dei prodotti del resto del mondo solo se il Regno Unito dimostra per iscritto che le pertinenti condizioni di importazione e i controlli ufficiali si applicano e sono effettivamente attuati. Le lettere dell’11 ottobre 2024 e del 28 aprile 2025 attestano che tali requisiti sono soddisfatti per le rose fresche dal 26 aprile 2025.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per evitare perturbazioni degli scambi e garantire certezza del diritto, si applica retroattivamente a decorrere dal 26 aprile 2025.

Come è indicizzato

Materiesanità delle piantecontrolli ufficialicommercio con l'irlanda del nordcircolazione delle mercimisure fitosanitarie

Testo integrale

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