Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 144 del 18-7-2001

Premessa; Riflessi sulla contribuzione agricola; Criteri per l’individuazione del quinquennio- dichiarazione di manodopera – provvedimento di annullamento – notifica dell’accertamento; Rimborso contribuzione indebita; Posizioni assicurative individuali: convalida contribuzione indebita;. Contenzioso.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come applicare, in materia agricola, la disciplina dell’art. 8 del D.P.R. n. 818/1957 in presenza di contribuzione indebita derivante dal disconoscimento totale o parziale di rapporti di lavoro. Vengono indicati i criteri per individuare il quinquennio utile al rimborso, i momenti di decorrenza e di notifica dell’accertamento, i limiti della convalida delle contribuzioni non più rimborsabili e gli effetti sulle posizioni assicurative individuali. Sono inoltre richiamate le regole operative per le sedi INPS nella gestione delle domande di rimborso e dei ricorsi amministrativi.

Applicazione dell’art. 8 D.P.R. n. 818/1957 alla contribuzione agricola indebita, con criteri per rimborso, convalida e contenzioso

Applicazione dell’art. 8 D.P.R. n. 818/1957 alla contribuzione agricola indebita

La circolare detta criteri applicativi dell’art. 8 del D.P.R. n. 818/1957 in materia di contribuzione agricola, con particolare riguardo ai casi di disconoscimento totale o parziale di rapporti di lavoro. L’obiettivo è definire quando la contribuzione indebitamente versata sia rimborsabile al datore di lavoro e quando, invece, debba essere convalidata e mantenuta nelle gestioni previdenziali ai fini delle prestazioni.

Inquadramento normativo e richiami precedenti

Vengono richiamate la circolare n. 1111 del 3 ottobre 1957, che aveva illustrato l’art. 8 del D.P.R. n. 818/1957, e la circolare n. 128 del 5 febbraio 1965, che aveva individuato la casistica riconducibile alla norma, includendovi anche la contribuzione obbligatoria versata dalle aziende agricole per i lavoratori agricoli.

Riflessi sulla contribuzione agricola

Nella materia agricola le ipotesi più frequenti di contribuzione indebita si verificano quando un rapporto di lavoro viene disconosciuto integralmente o parzialmente. In tali casi, i contributi indebitamente versati sono, in linea generale, rimborsabili al datore di lavoro. Il rimborso riguarda tutti i contributi indebiti, sia base sia a percentuale, ma solo entro il quinquennio individuato secondo i criteri indicati dalla circolare.

I contributi versati da oltre cinque anni non sono rimborsabili: essi sono soggetti a convalida e restano acquisiti alle rispettive gestioni a tutti gli effetti del diritto alle prestazioni. Il decorso del termine per il controllo della regolarità contributiva, senza che sia intervenuto l’accertamento dell’indebito, determina infatti una presunzione assoluta di legittimità dei contributi stessi, anche se successivamente emergano prove della non applicabilità dell’obbligo assicurativo per quei periodi.

Criteri per l’individuazione del quinquennio

Per stabilire quali contributi siano rimborsabili e quali siano invece convalidati, occorre individuare con precisione il periodo di cinque anni. Il quinquennio decorre dal momento in cui l’Istituto è posto in condizione di conoscere i periodi di lavoro soggetti a contribuzione e si chiude con la data di notifica del provvedimento dichiarativo della contribuzione indebita.

Il periodo iniziale viene ricondotto alle diverse modalità con cui l’INPS viene a conoscenza dei rapporti di lavoro:

  • dichiarazioni trimestrali delle aziende agricole, con riferimento ai modelli ACC1 per le competenze 1997 e precedenti e DMAG per il 1998 e successivi, con termini al 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre e 25 gennaio dell’anno successivo, slittati di un mese per le dichiarazioni su supporto;
  • autodenuncia di rapporti non dichiarati e/o condono previdenziale;
  • accertamenti ispettivi di emersione o elusione di rapporti non dichiarati o solo parzialmente dichiarati;
  • dichiarazione annuale delle giornate prestate dai compartecipanti familiari e piccoli coloni, presentata entro trenta giorni dalla stipula del contratto o, per le denunce successive, entro il 30 gennaio di ogni anno.

Notifica dell’accertamento e momento conclusivo del quinquennio

Per definire il termine finale del quinquennio, la circolare richiama l’art. 9-quinquies della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Per gli anni 1996 e successivi, il momento conclusivo dell’accertamento di indebito coincide con la data di notifica del provvedimento INPS. Per gli anni 1995 e precedenti, invece, il riferimento è la data di pubblicazione dell’elenco anagrafico trimestrale di variazione, che assume valore di notifica pubblica tramite affissione all’albo pretorio del Comune di residenza del lavoratore.

A titolo esemplificativo, la circolare osserva che, in caso di accertamento notificato il 30 gennaio 1997, il quinquennio comprende i rapporti dichiarati con modello ACC1 dal 4° trimestre 1991 in avanti, e i rapporti riferiti al 4° trimestre 1996, mentre quelli relativi al 3° trimestre 1991 e precedenti, pur se annullati, restano convalidati ai fini previdenziali.

Rimborso della contribuzione indebita

La circolare richiama la circolare n. 282 del 15 novembre 1995, che ha chiarito ulteriormente il tema del rimborso e della convalida. In particolare, viene ribadito che il versamento della contribuzione relativa a un rapporto successivamente accertato come inesistente non impedisce l’accesso al rimborso.

La domanda di rimborso deve essere presentata dall’azienda entro il termine di prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla data del versamento dei contributi indebiti. Prima di procedere al pagamento, le sedi devono verificare se esistano crediti dell’Istituto da compensare.

Inoltre, per effetto dell’art. 20, comma 1, del D.lvo 11 agosto 1993, n. 375, come sostituito dall’art. 9-ter, comma 3, della legge n. 608/1996, chi produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all’attribuzione indebita di giornate lavorative perde ogni beneficio di legge, comprese le agevolazioni e le riduzioni contributive previste dal decreto legislativo.

Posizioni assicurative individuali e convalida della contribuzione

La circolare sottolinea, richiamando la giurisprudenza e la dottrina, che l’art. 8 presuppone l’esistenza di un valido rapporto assicurativo e non si applica ai casi di accertata inesistenza dei requisiti necessari per instaurare o proseguire tale rapporto. Di conseguenza, i contributi relativi a rapporti dichiarati inesistenti non possono essere acquisiti alle singole gestioni.

Negli altri casi contemplati dalla norma, i contributi relativi a periodi per i quali sia già decorso il quinquennio sono convalidati e considerati utili ai fini delle prestazioni, quindi non rimborsabili. La convalida riguarda anche i casi in cui il rapporto esista ma l’accertamento comporti una riduzione delle giornate accreditate negli elenchi, con conseguente rettifica delle giornate solo entro il quinquennio e mantenimento dei periodi più risalenti.

La convalida opera inoltre quando un rapporto inizialmente dichiarato come dipendente viene successivamente ricondotto all’assicurazione obbligatoria della gestione CD/CM come lavoratore autonomo. In tali ipotesi, il periodo regolarizzato come titolare o componente di un nucleo diretto coltivatore, nei limiti della prescrizione, comporta l’annullamento della posizione costituita e la possibilità di richiedere il rimborso o la compensazione della contribuzione versata. Per i periodi extra-quinquennio, non rimborsabili, i rapporti denunciati restano convalidati nella misura delle giornate dichiarate.

È inoltre ricompreso nella disciplina anche il caso del rapporto dichiarato come "avventizio" e poi inquadrato come rapporto di piccola colonia.

Contenzioso e ricorsi

Le sedi devono adeguare, dalla data della circolare, l’istruttoria dei ricorsi presentati in prima istanza dal lavoratore prima dell’invio alla Commissione competente ai sensi della legge n. 448/1998, art. 80, comma 3, e quelli presentati in seconda istanza dagli interessati o dal Direttore della Sede alla Commissione Centrale CAU ex art. 11 del D.lvo n. 375/1993.

Per i ricorsi in seconda istanza già istruiti e trasmessi, il Progetto deve effettuare un supplemento di istruttoria per individuare i rapporti di lavoro nei quali ricorra l’ipotesi di convalida ex art. 8 del D.P.R. n. 818/1957. Inoltre, ove in passato siano stati decisi ricorsi non conformi alla disciplina richiamata, le sedi devono procedere alla convalida delle iscrizioni, su istanza dei lavoratori interessati, quando sussistano i relativi presupposti.

Punti principali

Premessa e richiamo della disciplina precedente

La circolare richiama la n. 1111 del 3 ottobre 1957, che aveva illustrato l’art. 8 del D.P.R. n. 818/1957, e la n. 128 del 5 febbraio 1965, che aveva individuato la casistica riconducibile alla norma, compresa la contribuzione obbligatoria versata dalle aziende per i lavoratori agricoli.

Effetti della contribuzione indebita in agricoltura

Nei casi di disconoscimento totale o parziale di un rapporto di lavoro, i contributi indebitamente versati sono rimborsabili al datore di lavoro. Il rimborso riguarda i contributi base e a percentuale compresi nel quinquennio rilevante; i contributi versati da oltre cinque anni sono invece soggetti a convalida e non sono rimborsabili, restando acquisiti alle gestioni previdenziali.

Individuazione del quinquennio

Il quinquennio va calcolato tenendo conto del momento in cui l’Istituto viene posto in condizione di conoscere i periodi di lavoro soggetti a contribuzione e della data di notifica del provvedimento di accertamento dell’indebito. Le due date costituiscono i confini temporali entro cui si collocano i rapporti di lavoro annullati e rispetto ai quali può essere chiesto il rimborso.

Momento iniziale: conoscenza del rapporto di lavoro

La decorrenza iniziale del quinquennio è individuata, a seconda dei casi, nella dichiarazione trimestrale dei datori di lavoro agricoli (ACC1 per le competenze 1997 e precedenti, DMAG per il 1998 e successivi), nell’autodenuncia o condono, nell’accertamento ispettivo di emersione o elusione e nella dichiarazione annuale delle giornate dei compartecipanti familiari e piccoli coloni.

Momento finale: notifica dell’accertamento

Per gli anni 1996 e seguenti il momento conclusivo dell’accertamento coincide con la notifica del provvedimento INPS. Per gli anni 1995 e precedenti rileva invece la pubblicazione dell’elenco anagrafico trimestrale di variazione, con affissione all’albo pretorio del Comune di residenza del lavoratore.

Rimborso della contribuzione indebita

Richiamando la circolare n. 282 del 15 novembre 1995, la circolare precisa che il versamento della contribuzione riferita a un rapporto successivamente accertato come inesistente non impedisce il rimborso, purché la domanda sia presentata entro la prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dal versamento. Prima di procedere al rimborso, le sedi devono verificare l’eventuale esistenza di crediti dell’Istituto e ricalcolare i contributi dovuti nei trimestri e negli anni interessati.

Convalida delle posizioni assicurative

La norma opera solo in presenza di un valido rapporto assicurativo. Sono quindi esclusi dalla convalida i contributi relativi a rapporti di lavoro dichiarati inesistenti. Negli altri casi, i contributi riferiti a periodi per i quali sia decorso il quinquennio sono convalidati e considerati utili ai fini delle prestazioni, con conseguente permanenza nelle gestioni previdenziali.

Casistiche specifiche di convalida e variazione degli elenchi

Rientrano nella convalida anche i casi di rapporto esistente ma con riduzione delle giornate accreditate in elenco, con variazione degli elenchi entro il quinquennio e conferma dei periodi extra-quinquennio. La convalida opera inoltre quando un rapporto dichiarato come dipendente è poi ricondotto all’assicurazione obbligatoria come lavoratore autonomo della gestione CD/CM, nonché nel caso di rapporto dichiarato come 'avventizio' e successivamente inquadrato come piccola colonia.

Contenzioso e istruzioni operative

Le sedi devono uniformare l’istruttoria dei ricorsi presentati dal lavoratore in prima istanza e di quelli in seconda istanza, anche per i procedimenti già trasmessi, verificando la ricorrenza dei presupposti di convalida ex art. 8. Per i ricorsi già decisi in modo non conforme alla disciplina, le sedi devono procedere alla convalida delle iscrizioni su istanza dei lavoratori interessati, ove ne sussistano i presupposti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.