Circolare numero 141 del 16-7-2001
Benefici contributivi previsti per il settore agricolo dall'articolo 11, comma 27 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Istruzioni operative per il conguaglio da parte dei datori di lavoro che operano con il sistema del DM10/2. Anno 2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ai datori di lavoro agricolo le istruzioni operative per l’applicazione delle riduzioni contributive spettanti ai lavoratori gestiti con modello DM10/2, con particolare riferimento alle aziende ubicate nei territori montani particolarmente svantaggiati, nelle altre zone agricole svantaggiate e nei comuni interessati dal riordino della classificazione delle aree svantaggiate. Vengono richiamate le misure per il 2001, le regole di progressivo adeguamento 2001-2004 per le aree oggetto di riordino, i codici di autorizzazione e di denuncia da utilizzare, nonché le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi con i relativi interessi e conguagli.
Istruzioni operative sulle agevolazioni contributive agricole per territori montani, svantaggiati e oggetto di riordino
Agevolazioni contributive agricole per territori montani, svantaggiati e oggetto di riordino
La circolare illustra l’applicazione delle riduzioni contributive nel settore agricolo a seguito della nuova classificazione delle zone svantaggiate e fornisce le istruzioni operative per la compilazione del modello DM10/2. Le indicazioni riguardano sia le misure vigenti per il 2001, sia il regime transitorio 2001-2004 per i comuni oggetto di riordino, sia la regolarizzazione dei periodi pregressi.
Quadro normativo e finalità della circolare
La materia discende dall’art. 27, comma 19, della legge n. 488/1999, che ha modificato l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 146/1997, prevedendo dal 1 gennaio 2000 una nuova redistribuzione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo di cui agli articoli 11 e 27 della legge n. 537/1993.
Il CIPE, con deliberazione n. 42 del 25 maggio 2000, ha determinato le agevolazioni per l’anno 2000 e chiarito che la riclassificazione decorre dal 1 gennaio 2000, con applicazione integrale dei benefici nelle aree non interessate da variazioni. Con la deliberazione n. 13 del 1 febbraio 2001, pubblicata sulla G.U. n. 104 del 3 maggio 2001, è stato approvato l’elenco definitivo dei Comuni svantaggiati.
La circolare richiama inoltre che la disciplina per le aziende agricole assuntrici di manodopera era già stata affrontata con le circolari n. 56 del 9 marzo 2001 e n. 92 del 13 aprile 2001. Con il presente intervento vengono invece fornite istruzioni operative per i datori di lavoro agricolo relativamente ai lavoratori per i quali il versamento dei contributi avviene con mod. DM10/2.
Ambito applicativo e contributi gestiti con sistema DM
Nel settore agricolo, il sistema DM riguarda:
- i contributi relativi al personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente;
- i contributi CIG, CIGS, CUAF e mobilità per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri, ai sensi della legge n. 240/1984.
Per l’individuazione dei criteri di distinzione dei territori e delle aree svantaggiate, la circolare rinvia a quanto già precisato nelle circolari n. 56/2001 e n. 92/2001.
Misure delle riduzioni contributive per il 2001
Per l’anno 2001 le riduzioni contributive a carico del datore di lavoro risultano articolate come segue:
- nei territori montani particolarmente svantaggiati: riduzione del 70% dei contributi ex art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993;
- nelle restanti zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio e i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise: riduzione del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro;
- nelle zone agricole particolarmente svantaggiate o svantaggiate interessate dal riordino: adeguamento progressivo nel quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi annui pari al 25% della variazione totale.
Per i territori parzialmente delimitati, fino al completamento delle comunicazioni regionali necessarie alla definizione delle superfici dei Comuni svantaggiati, i datori di lavoro continuano a fruire dell’agevolazione spettante per il 2000. Eventuali errori nell’individuazione dei territori saranno sistemati successivamente mediante conguaglio, con riserva di ulteriori istruzioni.
Regime transitorio dei territori oggetto di riordino
Per le aree soggette a riordino la circolare precisa che l’adeguamento avviene in quattro anni, 2001-2004, con quote pari a un quarto della variazione complessiva ogni anno. L’allegato 1 riporta in forma riepilogativa l’andamento delle agevolazioni anno per anno, distinguendo tra misure ante riordino, post riordino, incremento o decremento totale e quota annuale applicabile.
Modalità operative per le aziende nei territori montani particolarmente svantaggiati
Le posizioni contributive delle aziende ubicate nei territori montani particolarmente svantaggiati continuano a essere identificate dal codice di autorizzazione 8M, che indica l’impresa agricola operante nei territori montani di cui all’art. 9 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, avente diritto alla riduzione dei contributi.
Per il conguaglio dei benefici spettanti nel mod. DM10/2, i datori di lavoro devono utilizzare il codice del quadro D L194, preceduto dalla dicitura "RID. 70% L.537/1993".
Modalità operative per le aziende nelle altre zone agricole svantaggiate
Le posizioni contributive delle aziende ubicate nelle altre zone agricole svantaggiate restano contraddistinte dal codice di autorizzazione 8N, che dal 1 gennaio 2000 assume il significato di impresa agricola operante nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi della delibera CIPE del 25/5/2000, con diritto alla riduzione dei contributi.
Per il conguaglio nel mod. DM10/2 si utilizza il codice L196 nel quadro D, preceduto dalla dicitura "RID. 40% L. 537/1993". La circolare ricorda espressamente che, dal 1 gennaio 2001, il codice L196 deve essere utilizzato da tutti i datori di lavoro, ovunque operanti, per il conguaglio delle riduzioni contributive per le zone svantaggiate.
Regole per le aziende operanti nei comuni oggetto di riordino
Le aziende che operano in comuni interessati dal riordino mantengono, nel periodo transitorio, i codici di autorizzazione 8M e/o 8N. L’adeguamento alle nuove misure contributive si sviluppa dal 2001 al 2004 con variazioni annue del 25% della variazione totale, sia in aumento sia in diminuzione secondo la nuova classificazione.
Per il conguaglio delle misure spettanti, i datori di lavoro devono calcolare il beneficio nella nuova misura e indicarlo nel quadro D del mod. DM10/2 in uno dei righi in bianco, con la dicitura "Rid. in riordino" e il codice L230.
Regolarizzazione dei periodi pregressi e interessi
Per le aziende ubicate in territori oggetto di riclassificazione, il riordino ha generato differenze tra agevolazione applicata e agevolazione effettivamente spettante per l’anno in corso. Tali differenze possono essere regolarizzate, a debito o a credito, mediante una delle denunce DM10/2 con scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Le differenze a debito devono essere maggiorate degli interessi al tasso legale del 3,5%, calcolati dal 16 febbraio 2001, oppure dalla scadenza dei periodi di paga successivi, fino alla data del versamento.
Adempimenti nel DM10/2 per le differenze a debito
Per il versamento delle differenze a debito il datore di lavoro deve:
- determinare la differenza tra agevolazione operata e agevolazione spettante dopo il riordino;
- indicare l’importo in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2, con la dicitura "Rest.Diff. 2001" e il codice M231;
- non compilare le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni";
- indicare gli interessi in un rigo in bianco dei quadri B-C con la dicitura "oneri accessori" e il codice Q900.
Adempimenti nel DM10/2 per le differenze a credito
Per il recupero delle differenze contributive a credito, il datore di lavoro deve:
- determinare la differenza tra agevolazione operata e agevolazione spettante dopo il riordino;
- riportare l’importo in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM10/2, con la dicitura "Cong.Diff. 2001" e il codice di nuova istituzione L231.
Quadro riepilogativo allegato
L’allegato 1 offre una lettura sintetica delle variazioni delle agevolazioni per i datori di lavoro ubicati nei territori oggetto di riordino per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, evidenziando per ciascun anno la quota di incremento o decremento applicabile rispetto alla variazione totale tra misura ante riordino e misura post riordino.
Punti principali
Contesto normativo e finalità
La circolare si colloca nel quadro della nuova classificazione delle zone svantaggiate introdotta dall’art. 27, comma 19, della legge n. 488/1999, che ha modificato l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 146/1997. Il CIPE, con deliberazione n. 42 del 25 maggio 2000, ha determinato le agevolazioni per l’anno 2000 e chiarito che la riclassificazione decorre dal 1 gennaio 2000; con la successiva deliberazione n. 13 del 1 febbraio 2001 è stato approvato l’elenco definitivo dei Comuni svantaggiati. La circolare disciplina in particolare l’applicazione delle agevolazioni per il personale agricolo soggetto a versamento contributivo con modello DM10/2.
Ambito soggettivo e contributi versati con sistema DM
Le istruzioni riguardano i datori di lavoro agricolo per i lavoratori per i quali i contributi sono versati con il modello DM10/2. Nel settore agricolo rientrano in tale sistema i contributi relativi al personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente, nonché i contributi CIG, CIGS, CUAF e mobilità per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri.
Misure delle riduzioni contributive per il 2001
Per l’anno 2001 le agevolazioni risultano così determinate: nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione è pari al 70% dei contributi a carico del datore di lavoro; nelle altre zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 e i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise, la riduzione è pari al 40%. Per le zone agricole interessate dal riordino, sia particolarmente svantaggiate sia svantaggiate, l’adeguamento alla nuova misura avviene nel quadriennio 2001-2004 con variazioni annue pari al 25% della variazione totale.
Territori parzialmente delimitati e conguagli
Per i territori parzialmente delimitati, in attesa del completamento delle comunicazioni regionali necessarie a individuare le superfici dei Comuni svantaggiati, i datori di lavoro continuano a beneficiare dell’agevolazione nella misura spettante per il 2000. Eventuali difformità nell’individuazione dei territori saranno sistemate successivamente mediante conguaglio, con riserva di ulteriori istruzioni. L’allegato 1 riassume l’andamento degli incrementi e dei decrementi nel quadriennio 2001-2004.
Codici di autorizzazione e compilazione DM10/2 per territori montani
Le aziende ubicate nei territori montani particolarmente svantaggiati continuano ad essere contraddistinte dal codice di autorizzazione 8M, riferito alle imprese agricole operanti nei territori montani di cui all’art. 9 del DPR n. 601/1973, aventi diritto alla riduzione contributiva. Per il conguaglio delle agevolazioni i datori di lavoro devono utilizzare nel quadro D del DM10/2 il codice L194, preceduto dalla dicitura "RID. 70% L.537/1993".
Codici di autorizzazione e compilazione DM10/2 per altre zone svantaggiate
Le aziende ubicate nelle altre zone agricole svantaggiate continuano ad essere identificate dal codice 8N, che dal 1 gennaio 2000 assume il significato di impresa agricola operante nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi della delibera CIPE 25/5/2000, con diritto alla riduzione dei contributi. Per il conguaglio si utilizza il codice L196 nel quadro D del DM10/2, preceduto dalla dicitura "RID. 40% L. 537/1993". Dal 1 gennaio 2001 il codice L196 deve essere usato da tutti i datori di lavoro, ovunque operanti, per il conguaglio delle riduzioni contributive per le zone svantaggiate.
Aziende in comuni oggetto di riordino
Per le aziende operanti in comuni interessati dal riordino, le posizioni contributive continuano a essere contraddistinte dai codici 8M e/o 8N per tutto il periodo transitorio. L’adeguamento alle nuove agevolazioni si sviluppa dal 2001 al 2004 con quote annue pari al 25% della variazione totale; l’allegato 1 dettaglia le misure anno per anno in funzione dell’agevolazione ante e post riordino.
Conguaglio nei DM10/2 per il riordino
I datori di lavoro operanti in territori oggetto di riordino devono determinare l’importo del beneficio nella nuova misura spettante e indicarlo nel quadro D del DM10/2 in uno dei righi in bianco, con la dicitura "Rid. in riordino" e il codice di nuova istituzione L230.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Le aziende ubicate in territori riclassificati possono regolarizzare le differenze a debito e/o a credito con una delle denunce DM10/2 aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Le differenze a debito devono essere maggiorate degli interessi al tasso legale del 3,5%, computati dal 16/2/2001 o dalla scadenza dei periodi di paga successivi fino alla data del versamento.
Modalità di versamento delle differenze a debito
Per le differenze a debito il datore di lavoro deve determinare lo scostamento tra agevolazione operata e quella spettante dopo il riordino e riportare l’importo in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del DM10/2, preceduto dalla dicitura "Rest.Diff. 2001" e dal codice M231. Non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Gli interessi devono essere esposti in un rigo in bianco dei quadri B-C con la dicitura "oneri accessori" e il codice Q900.
Modalità di recupero delle differenze a credito
Per il recupero delle differenze contributive a credito, i datori di lavoro devono determinare la differenza tra la misura dell’agevolazione operata e quella spettante dopo il riordino e indicare l’importo in uno dei righi in bianco del quadro D del DM10/2, preceduto dalla dicitura "Cong.Diff. 2001" e dal codice di nuova istituzione L231.
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