Circolare numero 143 del 16-7-2001
Per ogni figlio nato dal 2 luglio 2000 o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 2 luglio 2000, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, aventi determinati requisiti lavorativi o assicurativi, eventualmente anche pregressi, è riconosciuto, a carico dello Stato, un assegno, erogato dall’INPS, di importo pari a lire 3.000.000, rivalutabili ogni anno a partire dal 2001. In alcune situazioni l’assegno è riconoscibile anche al padre o adottante o affidatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’assegno di maternità dello Stato, a carico dell’INPS, per i figli nati dal 2 luglio 2000 e per i minori adottati o in affidamento preadottivo dalla stessa data, definendo soggetti legittimati, requisiti anagrafici, di cittadinanza e lavorativi, importi, casi di quota differenziale, cumulabilità con altre provvidenze, termini di domanda, controlli e modalità di pagamento. Vengono inoltre richiamate le regole per le provvidenze di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori concesse dai Comuni, nonché gli adempimenti contabili e le variazioni di piano dei conti per la gestione INPS.
Assegno di maternità dello Stato ex art. 49, comma 8, L. 488/1999
Assegno di maternità dello Stato ex art. 49, comma 8, L. 488/1999
La circolare disciplina l’assegno di maternità dello Stato, istituito a carico del bilancio statale e concesso dall’INPS per ogni figlio nato dal 2 luglio 2000 o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. Il testo chiarisce i presupposti soggettivi, i requisiti lavorativi e assicurativi, la misura del beneficio, i rapporti con altre provvidenze di maternità e gli adempimenti procedurali e contabili connessi alla gestione della prestazione.
Quadro normativo di riferimento
La prestazione trova fondamento nell’art. 49, comma 8, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 ed è attuata dal D.P.C.M. n. 452 del 21 dicembre 2000, pubblicato in G.U. n. 81 del 6 aprile 2001 ed entrato in vigore il 7 aprile 2001. La circolare precisa che i richiami alla legge n. 1204/1971 devono essere letti alla luce delle corrispondenti disposizioni del Testo unico sulla maternità e paternità, di cui al d.lgs. n. 151/2001.
Soggetti legittimati a richiedere l’assegno
Il beneficio può essere richiesto, in relazione ai casi previsti, dalla madre, anche adottante o affidataria preadottiva, dal padre, anche adottante, dal coniuge della madre adottante o affidataria preadottiva, dall’adottante non coniugato e, nei casi di neonato non riconosciuto da entrambi i genitori, dall’affidatario/a non preadottivo/a. In caso di decesso della madre o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, l’assegno può essere richiesto dal padre che ha riconosciuto il neonato o dal coniuge della deceduta, anche mediante domanda autonoma sostitutiva di quella originaria.
Requisiti generali di residenza e cittadinanza
Tutti i richiedenti devono essere residenti in Italia al momento della nascita del bambino o dell’ingresso del minore in famiglia e devono essere cittadini italiani, di uno Stato dell’Unione europea, oppure extracomunitari titolari di carta di soggiorno al momento della domanda. Per gli stranieri extracomunitari la circolare distingue la carta di soggiorno dal permesso di soggiorno e consente, in alternativa, l’allegazione di autocertificazione o copia della carta. Se la carta non è ancora stata rilasciata, può essere provvisoriamente prodotta la richiesta, con sospensione del pagamento e del termine di 120 giorni per l’erogazione.
Requisiti ulteriori per la madre lavoratrice
Per la madre l’assegno spetta se, alla data del parto o dell’ingresso del minore nella famiglia anagrafica, essa abbia in corso di godimento una qualsiasi tutela previdenziale della maternità, oppure abbia diritto alla stessa, e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi antecedenti l’evento. Sono equiparati ai trattamenti previdenziali i trattamenti economici di maternità dei dipendenti pubblici e quelli corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità all’INPS. La circolare dettaglia i criteri di computo dei tre mesi in rapporto al tipo di prestazione lavorativa: giorni, settimane, ore o mensilità contributive per le lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata.
Casi di perdita del diritto o cessazione del rapporto di lavoro
L’assegno può essere riconosciuto anche alla donna che abbia perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti da almeno tre mesi di lavoro, purché il periodo tra la perdita del diritto e il parto o l’ingresso del bambino in famiglia non sia superiore alla durata della prestazione fruita e, in ogni caso, non superi i nove mesi. Sono ricompresi, tra gli altri, ASU/LPU, mobilità, disoccupazione anche con requisiti ridotti, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, indennità di malattia e maternità. La circolare specifica che la data di perdita del diritto coincide, di regola, con l’ultimo giorno di percezione della prestazione; in mancanza, si applicano criteri sussidiari legati al 1° gennaio dell’anno successivo.
Requisiti e casi particolari per il padre, l’affidatario e l’adottante
Il padre può ottenere il beneficio in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo disposto dal giudice, a condizione che la madre fosse regolarmente soggiornante e residente in Italia al parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, sia inserito nella sua famiglia anagrafica, sia soggetto alla sua potestà e non sia affidato a terzi. La circolare riconosce inoltre il diritto all’affidatario preadottivo e all’adottante nei casi di separazione dei coniugi intervenuta nella procedura di affidamento o adozione senza affidamento, nonché all’adottante non coniugato nelle ipotesi di adozione ex art. 44, comma 3, della legge n. 184/1983. In caso di decesso della madre o della donna affidataria/adozione, il padre o il coniuge possono subentrare nella prestazione, a condizione che il minore sia presso la loro famiglia anagrafica, sotto la loro potestà e non affidato a terzi.
Oggetto della tutela e limiti anagrafici
La tutela riguarda ogni figlio nato dal 2 luglio 2000, regolarmente soggiornante e residente in Italia al momento della domanda. Per i minori accolti in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, il beneficio spetta se l’ingresso in famiglia è avvenuto dal 2 luglio 2000 e se il minore non ha superato i limiti di età previsti dalla normativa per il congedo di maternità: 6 anni per i minori italiani e 18 anni per quelli stranieri. Se il richiedente è titolare di carta di soggiorno, anche il figlio convivente, se non nato in Italia o non cittadino UE, deve essere titolare della stessa carta. È escluso il minore adottato dal coniuge quando sia figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge.
Importo dell’assegno e quota differenziale
Per gli eventi compresi tra il 2 luglio 2000 e il 31 dicembre 2000, l’importo intero è pari a lire 3.000.000, corrispondenti a euro 1.548,58. Dal 1° gennaio 2001, per effetto della rivalutazione ISTAT, l’importo intero sale a lire 3.078.000, pari a euro 1.589,65. Il beneficio è concesso in misura piena quando non vi siano altre prestazioni di maternità per lo stesso evento, oppure in misura differenziale quando la prestazione già percepita sia di importo inferiore. La quota differenziale si calcola sottraendo dall’importo teorico dell’assegno il trattamento economico o previdenziale di maternità già spettante o percepito; per i parti plurimi o i casi con più beneficiari si tiene conto del numero dei figli e, nei casi di decesso della madre o della donna affidataria/adottante, anche della somma di più trattamenti eventualmente percepiti da soggetti diversi.
Rapporti con altre provvidenze di maternità
L’assegno di maternità dello Stato non è cumulabile con l’assegno di maternità dei Comuni previsto dall’art. 66 della legge n. 448/1998. Se quest’ultimo è già stato concesso o erogato, l’INPS può riconoscere solo l’eventuale quota differenziale. Resta invece cumulabile con analoghe provvidenze di maternità erogate da regioni ed enti locali e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. La circolare chiarisce inoltre che, se l’assegno comunale è stato richiesto ma non ancora definito e risulta spettante quello INPS, la domanda per il Comune diviene di fatto inutile; viceversa, il rigetto INPS per mancanza dei requisiti comporta la trasmissione d’ufficio al Comune per la valutazione come assegno ex art. 66.
Domanda, termini e documentazione
La domanda va presentata su apposito modulo ASS. MAT./Stato alla Sede INPS competente per il territorio di residenza del richiedente, entro il termine perentorio di sei mesi. Per la madre il termine decorre dalla nascita del figlio o dall’ingresso del minore in famiglia; per i soggetti subentranti decorre dalla scadenza del termine riconosciuto alla madre o alla donna adottante/affidataria, con possibilità di presentazione anticipata nei casi di decesso o di diritto esclusivo del padre/coniuge. In prima applicazione, per gli eventi avvenuti dal 2 luglio 2000 al 6 aprile 2001, la domanda poteva essere presentata entro il 7 ottobre 2001. Il richiedente deve allegare le dichiarazioni e le autocertificazioni previste, in particolare nei casi di affidamento, adozione, abbandono o cittadinanza extracomunitaria; se il richiedente è incapace, agisce il legale rappresentante.
Funzioni dell’INPS, controlli e recuperi
L’INPS deve liquidare l’assegno entro 120 giorni dalla presentazione di una domanda regolare e completa; il termine si sospende se la documentazione è carente o inidonea. Prima della concessione, la Sede deve verificare che per lo stesso evento non siano già stati richiesti, concessi o erogati altri trattamenti di maternità, nonché controllare la veridicità delle dichiarazioni, anche a campione. In caso di pagamento indebito, l’INPS revoca il beneficio e procede al recupero delle somme non dovute. Se la domanda è respinta, viene trasmessa d’ufficio al Comune di residenza affinché sia trattata come richiesta di assegno comunale ex art. 66 della legge n. 448/1998, mantenendo la data originaria di presentazione.
Pagamento diretto e adempimenti operativi delle sedi
Nelle more dell’integrazione della procedura ordinaria di pagamento, gli assegni devono essere liquidati tramite la procedura dei "Pagamenti Vari", con creazione di una collezione denominata "ASSMATINPSnn", inizializzazione della causale "Assegno di maternità concesso dall’INPS (L. 488/99)" e acquisizione delle posizioni con importo, lasciando il campo relativo all’aggiornamento dell’archivio fiscale impostato su "N". La circolare specifica anche le modalità tipografiche per il modulo di domanda e della ricevuta/avvertenze, oltre alla possibilità di stampa da personal computer in formato A4.
Assegni comunali di maternità e per il nucleo familiare
Per gli assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori concessi dai Comuni, il regolamento rinvia, fino all’adozione di ulteriori disposizioni di adeguamento al d.lgs. n. 130/2000, alla previgente disciplina ISE del d.lgs. n. 109/1998. L’assegno comunale di maternità spetta alla madre cittadina italiana residente e, per gli eventi successivi al 1° luglio 2000, anche alle cittadine comunitarie o titolari di carta di soggiorno, per ogni figlio nato o per ogni minore entrato in famiglia in affidamento preadottivo o adozione senza affidamento, con esclusione del caso di adozione del figlio del coniuge. Sono previsti ulteriori soggetti legittimati, regole sulla residenza, limiti di età del minore e disciplina dell’equiparazione tra ingresso in famiglia anagrafica e inizio della coabitazione nei casi eccezionali.
Calcolo dell’ISE, misura dell’assegno e quota differenziale nei benefici comunali
La domanda comunale richiede la dichiarazione sostitutiva relativa alla situazione economica del nucleo familiare; il nucleo comprende il richiedente, i componenti della famiglia anagrafica e i soggetti a carico IRPEF. La riparametrazione della scala di equivalenza e il calcolo dei benefici si effettuano secondo l’allegato A, che disciplina anche la valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, l’esclusione della casa di abitazione del nucleo e le formule di calcolo per l’assegno per il nucleo familiare e per l’assegno di maternità. Per l’assegno comunale di maternità, la quota differenziale è determinata sottraendo dal beneficio complessivo l’eventuale trattamento di maternità già spettante o percepito, anche nelle ipotesi di subentro del coniuge o del padre.
Assegno per nuclei familiari con tre figli minori
Il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui maturano i requisiti, salvo che il requisito dei tre figli minori si realizzi successivamente, nel qual caso decorre dal primo giorno del mese di maturazione. La domanda va presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo e può essere proposta da uno dei genitori cittadini italiani residenti, in presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica e con esercizio della potestà genitoria, salvo incapacità. La circolare disciplina anche casi di sostituzione del richiedente per irreperibilità, decadenza dalla potestà o decesso del genitore avente diritto.
Compiti dei Comuni, pagamenti e flussi informativi
I Comuni concedono i benefici, assistono i cittadini nella compilazione della dichiarazione sostitutiva, effettuano controlli e revocano i benefici indebitamente erogati, trasmettendo all’INPS gli atti utili al recupero. L’INPS paga gli assegni concessi dai Comuni: quello per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata e quello di maternità in un’unica soluzione entro 45 giorni dalla ricezione dei dati, con pagamento iniziale entro 60 giorni. I Comuni devono inviare telematicamente, o in subordine su supporto magnetico o moduli ottici, i dati anagrafici, fiscali e bancari dei beneficiari, gli importi e i periodi di riferimento, nonché le variazioni che incidono sul diritto o sull’importo.
Trattamento dei dati e risorse finanziarie
La circolare prevede lo scambio di dati tra Comuni e INPS per le finalità pubbliche connesse alla concessione degli assegni, consentendo trattamenti anche di dati sensibili in relazione a soggiorno, abbandono, potestà, adozioni e affidamenti, secondo le regole della normativa sulla privacy allora vigente. Il Ministero per la solidarietà sociale trasferisce annualmente all’INPS le risorse necessarie e l’Istituto presenta le rendicontazioni nell’esercizio successivo al pagamento degli assegni.
Disposizioni contabili dell’INPS
Per la contabilizzazione dell’assegno di maternità dello Stato è istituito il conto GAT 30/50, con causale di flusso di cassa FL02: 21608 "MATERNITA’ ART. 49 C.8 L.488/99". I recuperi sono imputati al conto GAT 24/41, con aggiornamento della procedura di recupero crediti tramite codice di bilancio 86; le somme non riscosse dai beneficiari sono gestite con il codice 66 e, se ancora da definire a fine esercizio, sono imputate al conto GAT 10/38. L’allegato 4 riporta le variazioni al piano dei conti e le denominazioni complete e abbreviate dei nuovi conti.
Punti principali
Natura della prestazione e fonte normativa
L’assegno di maternità dello Stato è previsto dall’art. 49, comma 8, della legge n. 488/1999 ed è concesso ed erogato dall’INPS, con onere a carico dello Stato. Spetta in misura intera se non è dovuta alcuna prestazione di maternità obbligatoria, oppure in quota differenziale se una prestazione di maternità già percepita è inferiore all’importo dell’assegno. La circolare recepisce il regolamento attuativo del D.P.C.M. n. 452/2000 e precisa che i riferimenti alla legge n. 1204/1971 devono intendersi aggiornati al T.U. maternità e paternità (d.lgs. n. 151/2001).
Soggetti richiedenti e requisiti generali
Possono richiedere l’assegno la madre, anche adottante o affidataria preadottiva, il padre in casi particolari, l’adottante non coniugato, il coniuge della madre adottante o affidataria preadottiva e, in caso di non riconoscimento del neonato da parte di entrambi i genitori, l’affidatario/a non preadottivo/a. I richiedenti devono essere residenti in Italia e cittadini italiani o comunitari, ovvero extracomunitari titolari di carta di soggiorno al momento della domanda; la residenza in Italia deve esistere alla nascita o all’ingresso del minore in famiglia. Per gli extracomunitari la carta di soggiorno può essere autocertificata o allegata in copia; se non ancora rilasciata, può essere prodotta la prova della richiesta, con sospensione del pagamento e del termine di 120 giorni per l’erogazione.
Requisiti lavorativi della madre
Per la madre lavoratrice l’assegno spetta se, alla data del parto o dell’ingresso del minore in famiglia, è in godimento di una forma di tutela previdenziale della maternità oppure ha diritto alla stessa e può far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti l’evento. Sono equiparati i trattamenti economici dei dipendenti pubblici e quelli corrisposti da datori di lavoro non obbligati al versamento dei contributi di maternità. I tre mesi possono corrispondere a 90 giorni, 13 settimane, 24 ore settimanali per 13 settimane nel lavoro orario, oppure a 3 mensilità di contribuzione dello 0,5% per le parasubordinate iscritte alla gestione separata.
Casi di perdita del diritto o cessazione del rapporto di lavoro
Può richiedere l’assegno anche la donna che abbia perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti da almeno tre mesi di lavoro, purché il periodo tra la perdita del diritto e il parto o l’ingresso del minore non superi la durata di godimento della prestazione e comunque non oltre nove mesi. Sono considerate prestazioni rilevanti l’ASU/LPU, l’indennità di mobilità, la disoccupazione anche con requisiti ridotti, la cassa integrazione e le indennità di malattia o maternità. È ammessa anche la donna che, durante la gravidanza, abbia cessato il lavoro per recesso, anche volontario, con almeno tre mesi di contribuzione nei 18-9 mesi precedenti.
Soggetti ulteriori: padre, affidatario preadottivo, adottante e affidatario non preadottivo
Il padre può subentrare in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo disposto dal giudice, se ricorrono i requisiti contributivi o di perdita del diritto e se la madre era residente e regolarmente soggiornante in Italia al parto, il figlio è riconosciuto, convivente nella famiglia anagrafica del padre, soggetto alla sua potestà e non affidato a terzi. L’affidatario preadottivo o l’adottante possono subentrare in caso di separazione dei coniugi intervenuta nella procedura di affidamento o adozione senza affidamento; l’adottante non coniugato può beneficiarne nelle ipotesi di adozione ex art. 44, comma 3, l. n. 184/1983. In caso di decesso della madre o della donna affidataria/adozione, il padre o il coniuge possono ottenere l’assegno alle condizioni previste, anche presentando domanda autonoma sostitutiva di quella della persona deceduta. In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto, può richiederlo l’affidatario non preadottivo con provvedimento del giudice e convivenza anagrafica del minore.
Oggetto della tutela e limiti soggettivi
La tutela riguarda ogni figlio nato dal 2 luglio 2000 in poi, residente e regolarmente soggiornante in Italia al momento della domanda, e ogni minore entrato in famiglia per affidamento preadottivo o adozione senza affidamento dalla stessa data, entro i limiti di età previsti per il congedo di maternità: fino a 6 anni per i minori italiani e fino a 18 anni per i minori stranieri. Se il richiedente è titolare di carta di soggiorno, anche il figlio convivente, se non nato in Italia o non cittadino UE, deve essere in possesso della carta. È escluso il minore di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), l. n. 184/1983.
Importo, quota differenziale e cumulabilità
Per gli eventi del 2 luglio 2000-31 dicembre 2000 l’importo intero è di lire 3.000.000, pari a euro 1.548,58; dal 1° gennaio 2001 l’importo rivalutato è di lire 3.078.000, pari a euro 1.589,65. La quota differenziale si calcola sottraendo dall’importo dell’assegno il trattamento di maternità complessivamente spettante o percepito, tenendo conto del numero di figli nati o adottati/affidati e, nei casi particolari, anche dei trattamenti eventualmente spettanti a più soggetti (ad esempio coniuge della deceduta o più adottanti). L’assegno non è cumulabile con quello comunale ex art. 66 l. n. 448/1998: se già concesso o erogato, l’INPS può riconoscere solo l’eventuale differenza. È invece cumulabile con provvidenze analoghe di regioni ed enti locali e non costituisce reddito fiscale o previdenziale.
Domanda, termine e documentazione
La domanda va presentata con il modulo ASS. MAT./Stato alla Sede INPS competente per la residenza del richiedente entro sei mesi: dalla nascita per la madre, dall’ingresso del minore in famiglia per affidamento/adozione, dalla scadenza del termine concesso alla madre per i soggetti subentranti, con possibilità di anticipazione nei casi di decesso o diritto esclusivo del padre/coniuge. In prima attuazione, per gli eventi dal 2 luglio 2000 al 6 aprile 2001, la domanda poteva essere presentata fino al 7 ottobre 2001. Devono essere rese le dichiarazioni e autocertificazioni previste dal modulo, incluse quelle per minori in affidamento/adozione, casi di abbandono e cittadini extracomunitari; in caso di incapacità di agire provvede il legale rappresentante.
Gestione INPS, controlli e pagamento
L’INPS deve erogare l’assegno entro 120 giorni da una domanda regolare e completa; il termine si sospende se la documentazione è insufficiente o inidonea. Le sedi devono verificare che per lo stesso evento non sia già stato richiesto o pagato altro trattamento di maternità, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e revocare e recuperare le somme indebitamente erogate. Se la domanda è respinta per carenza dei requisiti, la Sede la trasmette d’ufficio al Comune di residenza affinché sia considerata domanda ex art. 66 l. n. 448/1998 con la stessa data di presentazione. Fino all’integrazione della procedura ordinaria, il pagamento avviene tramite la procedura dei "Pagamenti Vari" con specifiche regole operative indicate dalla circolare.
Provvidenze comunali e regole ISEE per assegno di maternità e nucleo familiare
Per gli assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori concessi dai Comuni, il regolamento rinvia alla disciplina ISE previgente fino all’adeguamento al d.lgs. n. 130/2000. La domanda per l’assegno comunale di maternità si presenta al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore. Il requisito economico deve sussistere al momento della domanda; la circolare disciplina composizione del nucleo, riparametrazione della scala di equivalenza, criteri di calcolo, patrimonio immobiliare e mobiliare, esclusione dell’abitazione principale e limiti per la quota differenziale.
Assegno comunale per nuclei con tre figli minori
L’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui sussistono i requisiti, salvo che il requisito dei tre figli minori si maturi successivamente, nel qual caso decorre dal primo giorno del mese in cui si verifica. La domanda va presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo, da un genitore cittadino italiano residente con almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica e con esercizio della potestà, salvo incapacità. Il Comune può attribuire il beneficio ad altro componente della famiglia anagrafica in caso di irreperibilità, decadenza dalla potestà o decesso del genitore avente diritto.
Competenze dei Comuni, pagamenti e flussi informativi
I Comuni concedono i benefici, assistono il richiedente nella dichiarazione sostitutiva, effettuano i controlli e revocano le prestazioni indebite, trasmettendo gli atti all’INPS per il recupero. L’INPS paga gli assegni concessi dai Comuni: l’assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata e l’assegno di maternità in unica soluzione entro 45 giorni dalla ricezione dei dati, con pagamento iniziale entro 60 giorni nella prima attuazione. I Comuni devono inviare all’INPS i dati anagrafici e bancari dei beneficiari, gli importi e i periodi di riferimento, nonché le variazioni che incidono sul diritto o sull’importo.
Disposizioni contabili e variazioni di bilancio INPS
Per la rilevazione contabile dell’assegno di maternità dello Stato è istituito il conto GAT 30/50, assistito dalla causale FL02: 21608 "MATERNITA’ ART. 49 C.8 L.488/99". I recuperi confluiscono nel conto GAT 24/41, con aggiornamento della procedura di recupero crediti e codice di bilancio 86; le somme non riscosse dai beneficiari sono evidenziate con il codice 66 e imputate a GAT 10/38 se ancora da definire a fine esercizio. L’allegato 4 riporta i nuovi conti e le relative denominazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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