Circolare numero 140 del 16-7-2001
a)Condizioni per il riconoscimento della qualifica artigiana alle S.r.l. b)Iscrizione dei soci alla gestione previdenziale. c)Base imponibile. d)decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, a seguito della legge n. 57/2001, le società a responsabilità limitata con pluralità di soci possono ottenere la qualifica artigiana solo se ricorrono specifici requisiti soggettivi, organizzativi e di prevalenza del lavoro dei soci. Il riconoscimento passa però dalla domanda alla Commissione provinciale per l’artigianato, rendendo di fatto facoltativa l’iscrizione all’albo ma necessaria, per gli effetti previdenziali, la richiesta di iscrizione. Vengono poi disciplinati i requisiti per l’iscrizione dei singoli soci alla Gestione artigiani, la determinazione della base imponibile contributiva e la decorrenza dell’obbligo assicurativo.
Riconoscimento della qualifica artigiana alle S.r.l. e iscrizione alla Gestione previdenziale degli artigiani
Riconoscimento della qualifica artigiana alle S.r.l. e disciplina previdenziale
La circolare esamina l’innovazione introdotta dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, che modifica la legge 8 agosto 1985, n. 443, consentendo il riconoscimento della qualifica artigiana anche alle società a responsabilità limitata con pluralità di soci. Vengono inoltre precisati gli effetti ai fini dell’iscrizione alla Gestione previdenziale degli artigiani, la base imponibile contributiva e la decorrenza dell’obbligo assicurativo.
Ambito normativo e innovazione introdotta
L’art. 13 della legge n. 57/2001 inserisce nella disciplina dell’artigianato una previsione specifica per le S.r.l., riconoscendo che tali società possono essere qualificate come imprese artigiane se rispettano i requisiti previsti dalla legge quadro n. 443/1985. La circolare evidenzia che la novità è rilevante sia sul piano dell’assetto societario sia sul piano previdenziale, perché collega il riconoscimento della qualifica alla domanda presentata alla Commissione provinciale per l’artigianato.
Condizioni per il riconoscimento della qualifica artigiana
Perché una S.r.l. possa ottenere la qualifica artigiana è necessario che ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
- la società sia costituita ed esercitata per gli scopi e nei limiti dimensionali previsti dalla legge n. 443/1985 per le imprese artigiane;
- la maggioranza dei soci, oppure un solo socio nel caso di società composta da due soci, svolga in via prevalente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
- la maggioranza dei soci lavoratori detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti, ossia assemblea e consiglio di amministrazione.
La circolare sottolinea che la norma mira a rafforzare la struttura finanziaria dell’impresa artigiana senza alterare il principio della prevalenza del lavoro sul capitale. L’attribuzione della qualifica artigiana presuppone quindi che capitale, amministrazione e direzione siano riferibili alla maggioranza dei soci lavoratori.
Domanda alla Commissione provinciale e iscrizione all’albo
Un elemento qualificante della riforma è la necessità della domanda alla Commissione provinciale per l’artigianato per ottenere il riconoscimento e la conseguente iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane. La circolare ne trae una conseguenza operativa rilevante: le sedi devono adottare i provvedimenti di competenza in materia di iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani solo per le S.r.l. che abbiano effettivamente richiesto l’iscrizione all’albo provinciale.
Iscrizione dei soci alla Gestione previdenziale
Per i singoli soci delle S.r.l. artigiane iscritte all’albo provinciale, l’iscrizione alla Gestione previdenziale richiede i requisiti previsti per gli imprenditori artigiani in generale, con l’esclusione della piena responsabilità dell’impresa, incompatibile con la struttura societaria.
La circolare richiama principi già affermati per le S.r.l. commerciali: ai fini previdenziali l’impresa va considerata con riferimento diretto al socio-lavoratore, senza che il solo schermo societario elimini il rapporto assicurativo-contributivo, quando l’attività svolta sia effettivamente riconducibile a lavoro personale nel processo produttivo.
L’obbligo assicurativo sorge se il socio:
- esercita l’attività con carattere di professionalità;
- svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo inteso come insieme unitario di fasi organizzate, dirette e gestite dai soci.
La circolare ricomprende nel processo produttivo, a titolo esemplificativo, attività come trasformazione di materie prime e semilavorati, approvvigionamento, acquisizione di commesse, direzione commerciale, rapporti con il mercato, commercializzazione, conduzione di macchinari e impianti, analisi di fattibilità, progettazione e ideazione. Il requisito della manualità va valutato in relazione alla natura dell’attività e può assumere sia forma materiale tradizionale sia di partecipazione tecnica e operativa.
È inoltre precisato che la qualità di amministratore della S.r.l. artigiana è compatibile con l’obbligo di iscrizione alla Gestione artigiani, purché il socio partecipi effettivamente al processo produttivo con i requisiti richiesti.
Base imponibile contributiva dei soci
La base imponibile per la contribuzione previdenziale dei soci delle S.r.l. è costituita dalla quota di reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, fermo restando il minimale contributivo e nei limiti del massimale di legge. Non rilevano gli accantonamenti a riserva né l’effettiva distribuzione degli utili.
La circolare disciplina anche alcune ipotesi particolari:
- se l’esercizio sociale ha durata inferiore all’anno, il minimale va ragguagliato ai mesi di durata dell’esercizio;
- in caso di cessione di quota o trasformazione della S.r.l. in S.p.A. nel corso dell’anno, il reddito d’impresa va rapportato al periodo in cui sussistono i presupposti per l’iscrizione;
- se il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, per individuare il reddito d’impresa occorre fare riferimento all’ultima dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui cade il 31 dicembre;
- gli acconti devono essere determinati sul reddito dichiarato nell’anno precedente.
La circolare richiama inoltre l’applicazione dell’art. 3-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, precisando che il contributo dovuto dai soci delle S.r.l. va rapportato alla totalità dei redditi d’impresa e non solo a quello che dà titolo all’iscrizione.
Decorrenza dell’obbligo di iscrizione
L’iscrizione dei soci lavoratori alla Gestione previdenziale decorre dalla data di richiesta di iscrizione all’albo, che coincide con l’acquisizione del titolo alla qualifica artigiana. In ogni caso, la decorrenza non può essere anteriore al mese di aprile 2001, in ragione dell’entrata in vigore della legge il 5 aprile 2001.
Modifiche all’art. 5 e all’art. 7 della legge n. 443/1985
L’allegato riporta il testo coordinato delle modifiche apportate dall’art. 13 della legge n. 57/2001 alla legge n. 443/1985. In particolare, l’art. 5 conferma l’istituzione dell’albo provinciale delle imprese artigiane, stabilisce che l’iscrizione è costitutiva e condizione per le agevolazioni, e introduce la disposizione che riconosce alle S.r.l. il diritto alla qualifica artigiana e all’iscrizione all’albo se presentano domanda alla Commissione competente e se la maggioranza dei soci lavoratori possiede i requisiti richiesti.
L’art. 7 disciplina il procedimento di iscrizione, revisione e accertamento d’ufficio, prevedendo:
- decisione della Commissione provinciale entro 60 giorni dalla domanda, con silenzio-assenso in caso di mancata comunicazione;
- revisione dell’albo ogni 30 mesi;
- obbligo per ispettorati del lavoro, enti erogatori di agevolazioni e altre amministrazioni di segnalare l’assenza dei requisiti;
- ricorso amministrativo alla Commissione regionale entro 60 giorni;
- ulteriore impugnazione davanti al tribunale competente entro 60 giorni dalla notifica della decisione regionale.
Assetto delle commissioni artigiane
L’art. 9, richiamato nell’allegato, conferma che alle Regioni spetta disciplinare gli organi amministrativi e di tutela dell’artigianato. In tale quadro, la Commissione provinciale per l’artigianato svolge le funzioni relative alla tenuta degli albi e all’accertamento dei requisiti, mentre la Commissione regionale svolge anche compiti di documentazione, indagine, rilevazione statistica e parere sulla programmazione regionale in materia di artigianato.
Punti principali
Nuova qualifica artigiana per le S.r.l.
La legge n. 57/2001, art. 13, estende la qualifica artigiana alle S.r.l. con pluralità di soci, se costituite ed esercitate nei limiti della legge n. 443/1985, con maggioranza dei soci impegnata prevalentemente nel lavoro personale nel processo produttivo e con maggioranza del capitale e degli organi deliberanti in capo ai soci lavoratori.
Domanda alla Commissione provinciale e iscrizione all’albo
Il riconoscimento della qualifica artigiana e l’iscrizione all’albo provinciale presuppongono la presentazione di domanda alla Commissione provinciale per l’artigianato. Perciò gli effetti previdenziali sono attivati solo per le S.r.l. che abbiano effettivamente richiesto l’iscrizione all’albo provinciale.
Iscrizione dei soci alla Gestione previdenziale
I soci delle S.r.l. artigiane iscritte all’albo devono possedere i requisiti ordinari degli imprenditori artigiani, salvo la piena responsabilità dell’impresa, incompatibile con la forma societaria. L’obbligo assicurativo sussiste se il socio svolge abitualmente e in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. La qualifica di amministratore è compatibile con l’iscrizione, se il socio partecipa effettivamente al processo produttivo.
Base imponibile contributiva
La contribuzione si calcola sulla quota di reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali attribuita al socio in base alla partecipazione agli utili, senza rilevanza di riserve o distribuzione effettiva, e nei limiti del massimale di legge. Se l’esercizio dura meno di un anno, il minimale va ragguagliato; se vi sono cessione di quota o trasformazione in S.p.A. durante l’anno, il reddito va rapportato al periodo di iscrizione.
Decorrenza dell’obbligo assicurativo
L’iscrizione alla Gestione artigiani decorre dalla data della richiesta di iscrizione all’albo, che segna anche l’acquisizione della qualifica artigiana, e comunque non può essere anteriore ad aprile 2001, per effetto dell’entrata in vigore della legge il 5 aprile 2001.
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