Circolare numero 142 del 16-7-2001
Riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità in favore dei lavoratori a domicilio. Determinazione dei requisiti per il riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità e per la durata della stessa in caso di trasferimento d’azienda o di fusione di società.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che anche i lavoratori a domicilio possono avere diritto all’indennità di mobilità se in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 223/1991, alla luce della giurisprudenza della Cassazione. Precisa inoltre che, nei casi di trasferimento d’azienda e di fusione societaria, ai fini del riconoscimento del diritto e della durata dell’indennità possono essere cumulati i rapporti di lavoro svolti presso le aziende coinvolte, in continuità con la disciplina civilistica sul subentro nei rapporti di lavoro.
Indennità di mobilità per lavoratori a domicilio e criteri di calcolo in caso di trasferimento o fusione societaria
Indennità di mobilità ai lavoratori a domicilio e criteri di calcolo nei trasferimenti e nelle fusioni
La circolare fornisce chiarimenti applicativi in materia di indennità di mobilità ex legge n. 223/1991, con particolare riguardo ai lavoratori a domicilio e alla determinazione dei requisiti nei casi di trasferimento d’azienda e fusione societaria. L’obiettivo è uniformare il riconoscimento del beneficio alla luce della giurisprudenza di legittimità e della disciplina civilistica del subentro nei rapporti di lavoro.
Indennità di mobilità per i lavoratori a domicilio
L’Istituto prende atto dell’orientamento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 106/01 del 1.12.2000/12.3.2001, che riconosce il diritto all’indennità di mobilità anche ai lavoratori a domicilio. In base a tale pronuncia, il beneficio spetta ai lavoratori a domicilio licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell’attività aziendale, purché il licenziamento provenga da imprese diverse da quelle edili rientranti nella disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale.
Ai fini del riconoscimento, devono risultare integrati i requisiti previsti dall’art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e cioè:
- almeno 12 mesi di dipendenza dalla medesima azienda;
- almeno 6 mesi di lavoro effettivamente prestato;
- rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine.
Nel conteggio dei 6 mesi di lavoro effettivo sono compresi anche i periodi di sospensione per ferie, festività, infortuni e maternità.
Effetti sulle domande già definite
La circolare dispone il riesame delle domande di lavoratori a domicilio respinte in applicazione delle precedenti istruzioni, ma solo a seguito di istanza degli interessati. Diversamente, le domande per le quali il Comitato Amministratore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni Previdenziali abbia annullato le decisioni dei locali Comitati Provinciali devono essere riesaminate d’ufficio.
Trasferimento d’azienda: cumulo dell’anzianità lavorativa
Per i casi di trasferimento d’azienda disciplinati dall’art. 2112 c.c., sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, la circolare chiarisce che il rapporto continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti maturati. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° luglio 2001, le Sedi possono valutare l’anzianità aziendale e il periodo di lavoro effettivo considerando l’intero arco temporale prestato presso entrambe le aziende.
Lo stesso criterio vale anche per la determinazione della durata dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge n. 223/1991, che va rapportata all’anzianità aziendale complessiva risultante dal cumulo dei periodi lavorati presso le imprese interessate.
Fusione di società: somma dei rapporti di lavoro
La circolare estende il medesimo principio anche alle fusioni societarie. Richiamando gli artt. 2501 e 2504 c.c., afferma che, in caso di fusione di due o più società, i requisiti di anzianità e di lavoro effettivo possono essere ricercati sommando i rapporti intercorsi con tutte le società coinvolte.
Poiché la società incorporante o quella risultante dalla fusione assume diritti e obblighi delle società estinte, il lavoratore non deve limitare la verifica del requisito al solo rapporto intercorso con la società che ha avviato la procedura di mobilità, ma può valorizzare l’intero percorso lavorativo maturato nelle società interessate.
Punti principali
Indennità di mobilità ai lavoratori a domicilio
La circolare supera il precedente orientamento dell’Istituto, che negava la mobilità ai lavoratori a domicilio ritenendo che non facessero parte di un reparto permanente dell’impresa. Richiamando la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 106/01 del 1.12.2000/12.3.2001, afferma che anche i lavoratori a domicilio licenziati per riduzione di personale o cessazione dell’attività aziendale, da imprese diverse da quelle edili rientranti nella disciplina della CIGS, hanno diritto all’indennità di mobilità se possono far valere almeno 12 mesi di dipendenza dalla stessa azienda, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, con rapporto continuativo o comunque non a termine.
Riesame delle domande già respinte
Le domande presentate dai lavoratori a domicilio e respinte in base alle precedenti istruzioni devono essere riesaminate su istanza degli interessati. Le domande per le quali il Comitato Amministratore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni Previdenziali abbia già annullato le decisioni dei locali Comitati Provinciali devono invece essere riesaminate d’ufficio.
Trasferimento d’azienda e cumulo dei periodi lavorativi
In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., come sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dal rapporto. Pertanto, per verificare i requisiti di anzianità aziendale di almeno 12 mesi e di almeno 6 mesi di lavoro effettivo, nonché per determinare la durata dell’indennità di mobilità ex art. 7, comma 4, della legge n. 223/1991, le Sedi possono considerare l’intero periodo lavorato presso le due aziende, secondo i rapporti giuridici instaurati tra le imprese e con applicazione della normativa in vigore dal 1° luglio 2001.
Fusione di società e somma dei rapporti di lavoro
Anche in caso di fusione di due o più società, i requisiti per l’indennità di mobilità possono essere ricercati sommando i rapporti di lavoro intercorsi con le diverse società. La circolare richiama gli artt. 2501 e 2504 c.c., evidenziando che la società incorporante o quella risultante dalla fusione assume diritti e obblighi delle società estinte; conseguentemente, il riferimento non è limitato al solo rapporto con la società che ha attivato la procedura di mobilità.
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