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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2167/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività. Sostenevano che, benché la Corte avesse disposto una proroga del termine per la redazione della motivazione, la difesa era venuta a conoscenza di tale proroga tramite accesso al fascicolo processuale; perciò avrebbero fatto ragionevole affidamento sulla decorrenza del termine di impugnazione dalla scadenza della proroga e non dalla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza. Denunciavano una disparità di trattamento fra difensori notificati formalmente della proroga e quelli non notificati e un'arbitrarietà lesiva del diritto di difesa e del principio favor rei.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il provvedimento di proroga previsto dall'art. 154 disp. att. c.p.p. non debba essere notificato alle parti ma solo comunicato al CSM; la proroga acquista rilevanza processuale soltanto se venga effettivamente notificata alle parti. In assenza di tale notificazione, il dies a quo per proporre l'appello decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza (nel caso concreto l'avviso notificato a fine giugno 2021). La Corte ha inoltre rilevato che, applicando correttamente il termine di 45 giorni previsto per i casi in cui il giudice abbia indicato un termine piu' lungo per la motivazione, il termine utile era comunque scaduto (scadenza indicata dalla Corte: 13/09/2021), mentre l'appello era stato depositato il 29/09/2021. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 154 disp. att. c.p.p.

    Il provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza non deve essere notificato alle parti ma solo comunicato al CSM; assume rilevanza processuale soltanto se venga effettivamente notificato alle parti, nel qual caso il dies a quo si sposta alla nuova data fissata per il deposito.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    comma 1 lett. c) e comma 2 lett. d)

    Stabiliscono il termine per proporre l'impugnazione e che il dies a quo può decorrere dalla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza quando non sia stata notificata la proroga.

  • art. 548 cod. proc. pen.

    Connesso al momento da cui decorre il termine per l'impugnazione quando vi sia deposito tardivo della motivazione; la notificazione dell'avviso di deposito fa decorrere i termini.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Prevede il termine piu' lungo (45 giorni) per proporre impugnazione quando il giudice ha indicato nel dispositivo un termine maggiore per il deposito della sentenza; va applicato correttamente al calcolo dei termini.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento per i ricorrenti inammissibili; qui ha giustificato la condanna al pagamento delle spese e della somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se il provvedimento di proroga del termine per la motivazione non viene formalmente notificato alle parti, il dies a quo per proporre impugnazione decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza e non dalla data indicata nel provvedimento di proroga.
  • La proroga ordinata ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p. acquista efficacia processuale solo se viene notifica-ta alle parti; la mera conoscenza informale attraverso accesso al fascicolo non sostituisce la notificazione formale.
  • Quando il giudice indica nel dispositivo un termine piu' lungo per il deposito della sentenza, il termine per impugnare è di 45 giorni (art. 544 comma 3 e art. 585) e va calcolato con attenzione a partire dal dies a quo corretto.
  • È legittimo trattare in modo diverso le due situazioni (difensore formalmente notificato della proroga versus difensore non notificato): la differenza di trattamento trova giustificazione nella diversa vicenda processuale.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità per tardività, il difensore dovrebbe verificare la presenza di una notificazione formale della proroga e, in dubbio, calcolare i termini a partire dall'avviso di deposito o chiedere direttamente chiarimenti/copia della notificazione al tribunale.
  • La tardività dell'impugnazione può comportare non solo l'inammissibilità del gravame ma anche la condanna alle spese e somme a favore della cassa delle ammende; è dunque essenziale un'attenta gestione e documentazione dei termini processuali.

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