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Interpello

Risposta n. 399 del 8/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente la causa ostativa va verificata solo a fine anno e quindi l’eventuale esclusione dal forfetario dovrebbe operare dal 2020; per il 2019 ritiene di poter restare nel regime.

Cause ostative del regime forfetario per attività svolta prevalentemente verso l’attuale datore di lavoro

Il quesito

Il contribuente chiede se, per il 2019, possa applicare il regime forfetario pur avendo lavorato in parte dell’anno per una società che dal 1° luglio 2019 lo ha assunto come dipendente, considerando che nel 2019 oltre il 50% delle parcelle è stato emesso verso tale società e che nel 2018 i compensi erano inferiori a 65.000 euro.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che, in linea generale, la causa ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lett. d-bis), L. 190/2014 si verifica al termine del periodo d’imposta e quindi il regime può essere applicato nel 2019, con eventuale decadenza dal 2020. Nel caso concreto, poiché l’attività autonoma cessa entro fine anno con chiusura della partita IVA, la decadenza risulta assorbita. Resta però esclusa la possibilità di applicare il forfetario se l’attività svolta verso la società fosse, in sostanza, riconducibile a un rapporto di lavoro dipendente o assimilato.

Regime forfetario e causa ostativa per rapporti con l’attuale datore di lavoro

L’interpello riguarda l’applicazione del regime forfetario nel 2019 da parte di un professionista che aveva iniziato un rapporto di collaborazione con una società e che, nel corso dello stesso anno, era stato assunto come dipendente dalla medesima società. Il tema centrale è la causa ostativa introdotta dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190/2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il contribuente riferisce di aver aperto partita IVA nel 1999 come perito industriale. Dal novembre 2018 ha iniziato a collaborare con la società ALFA s.r.l., emettendo nel 2018 tre parcelle pari complessivamente a circa il 22% dei compensi di quell’anno. Nel 2019 la collaborazione si è intensificata e le parcelle emesse verso la medesima società supereranno il 50% del totale annuo. Inoltre, dal 1° luglio 2019, il contribuente è stato assunto dalla stessa società con contratto di lavoro subordinato. Egli precisa anche che nel 2018 ha percepito compensi inferiori a 65.000 euro e che la partita IVA verrà chiusa entro la fine del 2019.

Quesito posto all’Agenzia

Il contribuente chiede se, nonostante il rapporto di lavoro subordinato instaurato nel corso del 2019 e il superamento della soglia del 50% dei compensi fatturati verso il datore di lavoro, possa fruire per il periodo d’imposta 2019 del regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.

Soluzione interpretativa proposta

L’istante ritiene di poter applicare il regime forfetario per il 2019 anche in presenza, per parte dell’anno, di un contratto di lavoro dipendente con la società destinataria delle prestazioni professionali. Sostiene che la verifica della prevalenza delle prestazioni verso il datore di lavoro debba essere effettuata alla fine del periodo d’imposta, richiamando la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019; di conseguenza, l’eventuale fuoriuscita dal regime dovrebbe avvenire solo dal 2020.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama:

  • l’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che istituisce il regime forfetario;
  • l’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della medesima legge, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.

La causa ostativa in esame prevede che non possano applicare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero verso soggetti a essi direttamente o indirettamente riconducibili. La ratio è quella di evitare artificiose trasformazioni di rapporti di lavoro dipendente in lavoro autonomo.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia precisa innanzitutto che il proprio parere riguarda esclusivamente la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 e non gli altri requisiti di accesso al regime forfetario né le ulteriori cause ostative.

Quanto alla decorrenza, l’Agenzia conferma l’orientamento già espresso nella circolare n. 9/E del 2019: la verifica della prevalenza deve essere effettuata con riferimento all’anno di applicazione del regime e non a quello precedente, poiché il requisito può essere valutato solo al termine del periodo d’imposta. Ne consegue che, in via generale, il contribuente può applicare il regime forfetario nel 2019 e, se la causa ostativa risulta integrata, la decadenza opererà dal 2020.

Applicando tale principio al caso concreto, l’Agenzia conclude che il contribuente può applicare il regime forfetario nel 2019 limitatamente ai redditi di lavoro autonomo percepiti in tale anno, con conseguente decadenza nel 2020. Tuttavia, nel caso specifico, poiché l’attività autonoma cessa entro la fine dell’anno con chiusura della partita IVA, la decadenza risulta di fatto assorbita.

Avvertenza finale dell’Agenzia

L’Agenzia aggiunge una precisazione rilevante: se l’attività formalmente autonoma svolta nei confronti di ALFA s.r.l. dovesse essere, in concreto e ai fini fiscali, riconducibile a un rapporto di lavoro da cui derivano redditi di lavoro dipendente o assimilato, restano fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria e il regime forfetario non sarebbe comunque applicabile.

Conclusioni operative

L’interpello conferma che la causa ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lett. d-bis), opera su base annuale e che, in linea generale, il contribuente può rimanere nel forfetario per il 2019, salvo uscita dal 2020 se la prevalenza verso il datore di lavoro è accertata. Nel caso esaminato, la cessazione dell’attività entro fine anno rende comunque irrilevante la decorrenza della fuoriuscita per il 2020.

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