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Interpello

Risposta n. 391 del 7/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene che, poiché nel regime forfetario le plusvalenze non hanno rilevanza reddituale, anche la plusvalenza da estromissione dell’immobile non sia imponibile; pertanto, propone di considerare l’estromissione efficace dalla data dell’autofattura, senza versare l’imposta sostitutiva e senza compilare il quadro RQ della dichiarazione.

Estromissione agevolata di immobile strumentale e effetti nel regime forfetario

Il quesito

Il contribuente chiede se la plusvalenza derivante dall’estromissione agevolata di un immobile strumentale, già interamente ammortizzato, assuma rilevanza fiscale nel regime forfetario e quale sia il corretto comportamento dichiarativo e contabile da adottare.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che l’estromissione non assume rilevanza fiscale sostanziale se la plusvalenza è realizzata in vigenza di regime forfetario. Tuttavia, indica che l’estromissione va annotata nei registri tenuti fino al periodo d’imposta precedente l’ingresso nel forfetario e non richiede la compilazione del quadro RQ della dichiarazione dei redditi 2020 per il 2019; restano fermi i requisiti per l’applicazione del regime forfetario e non viene esaminata la regolarità dei comportamenti concludenti.

Estromissione agevolata di un immobile strumentale e regime forfetario

L’interpello riguarda un imprenditore individuale che ha acquistato nel 1984 un immobile strumentale per natura, classificato in categoria catastale A/10, integralmente ammortizzato al 1° gennaio 2019 e quindi con costo fiscalmente riconosciuto pari a zero. Il contribuente intendeva escludere il bene dal patrimonio dell’impresa avvalendosi dell’estromissione agevolata prevista dall’articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avendo anche posto in essere i comportamenti concludenti, tra cui l’emissione di autofattura in data 30 maggio 2019. Dal periodo d’imposta 2019 egli ha inoltre aderito al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede se la plusvalenza derivante dall’estromissione dell’immobile abbia rilevanza reddituale, considerato che la realizzazione avviene in costanza di regime forfetario. Chiede inoltre quale comportamento sia corretto adottare, prospettando due alternative:

  • non perfezionare l’estromissione agevolata mediante indicazione nel quadro RQ della dichiarazione dei redditi 2020 relativa al periodo d’imposta 2019, ritenendo efficace l’uscita del bene dalla data dell’autofattura e non dovuta l’imposta sostitutiva;
  • oppure considerare perfezionata l’estromissione con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2019, compilando il quadro RQ con valori tali da azzerare la base imponibile e l’imposta sostitutiva, pur in presenza di costo fiscale effettivo pari a zero.

Soluzione interpretativa prospettata

L’istante richiama la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, secondo cui nel regime forfetario le plusvalenze e minusvalenze non hanno rilevanza reddituale. Ritiene quindi che lo stesso principio debba applicarsi anche alla plusvalenza derivante dall’estromissione agevolata del bene strumentale. Per tale ragione, conclude per l’adozione della prima soluzione, cioè l’irrilevanza fiscale della plusvalenza e la mancata necessità di perfezionare l’adempimento dichiarativo nel quadro RQ.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama:

  • la legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89, che disciplina il regime forfetario;
  • la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 66, che prevede l’estromissione agevolata dei beni strumentali dell’imprenditore individuale;
  • la circolare n. 10/E del 2016, che chiarisce il trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze nel regime forfetario;
  • la circolare n. 39/E del 15 aprile 2008 e la circolare n. 40 del 13 maggio 2002, richiamate in relazione ai comportamenti concludenti;
  • la circolare n. 9/E del 2019, per gli aspetti di esonero dalla tenuta di alcuni registri.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia precisa in via preliminare che non valuta in interpello:

  • i requisiti per l’accesso o la permanenza nel regime forfetario;
  • le ulteriori cause ostative previste dalla legge n. 190 del 2014;
  • la regolarità dei comportamenti concludenti relativi all’estromissione, trattandosi di un elemento di fatto non verificabile in sede di interpello.

Nel merito, l’Agenzia osserva che la legge n. 190 del 2014, nella disciplina del regime forfetario, non prevede un trattamento specifico per plusvalenze e minusvalenze, a differenza di quanto previsto in precedenti regimi agevolati. Richiamando la circolare n. 10/E del 2016, ribadisce che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate durante il regime forfetario non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati prima dell’ingresso nel regime.

Di conseguenza, l’estromissione del bene strumentale ai sensi dell’articolo 1, comma 66, della legge n. 145 del 2018 non assume rilevanza fiscale sostanziale, poiché la relativa plusvalenza è realizzata in vigenza del regime forfetario, fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti per tale regime.

Adempimenti operativi indicati

In coerenza con la circolare n. 39/E del 2008, l’Agenzia ritiene che i contribuenti in regime forfetario annotino l’estromissione nei registri tenuti fino al periodo d’imposta antecedente l’ingresso nel regime, cioè nei registri in cui risultavano iscritti i beni immobili interessati. Ciò in ragione dell’esonero:

  • dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
  • dalla tenuta del registro degli acquisti IVA.

L’Agenzia precisa inoltre che non è necessario rappresentare l’operazione nel quadro RQ della dichiarazione dei redditi 2020 relativa al periodo d’imposta 2019.

Conclusioni

La risposta conferma, quindi, la sostanziale irrilevanza fiscale dell’estromissione del bene strumentale per il contribuente che opera in regime forfetario. L’adempimento rilevante non è la compilazione del quadro RQ, ma l’annotazione dell’estromissione nei registri pregressi, con la precisazione che restano invariati i presupposti di accesso e permanenza nel regime forfetario e che l’Agenzia non si pronuncia sulla validità fattuale dei comportamenti concludenti posti in essere dal contribuente.

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