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Interpello

Risposta n. 397 del 8/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene di poter restare nel forfetario nel 2019 perché ritiene che la causa ostativa operi solo in presenza del controllo della maggioranza assoluta (50% + 1) delle S.r.l. che svolgono attività riconducibili a quelle professionali svolte.

Cause ostative al regime forfetario per un ingegnere socio/amministratore di S.r.l. operanti in ambito ingegneristico

Il quesito

L’istante chiede se, pur essendo socio di tre S.r.l. e svolgendo prestazioni professionali verso di esse, possa continuare ad applicare il regime forfetario nel 2019, chiarendo in particolare se la causa ostativa dell’art. 1, comma 57, lett. d), L. 190/2014 richieda un controllo diretto o indiretto delle S.r.l. pari al 50% + 1 e come rilevi la riconducibilità delle attività svolte.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che la causa ostativa operi quando ricorrono congiuntamente il controllo diretto o indiretto della S.r.l. e la riconducibilità, diretta o indiretta, dell’attività della società a quella del professionista; nel caso di Alfa S.r.l. tali condizioni risultano integrate, sicché l’istante decadrà dal forfetario dal 2020, restando però applicabile per il 2019. Per Beta S.r.l. e Gamma S.r.l. non emerge, sulla base dei dati forniti, un controllo rilevante ex art. 2359 c.c.; il controllo di fatto non è però verificabile in interpello.

Cause ostative al regime forfetario per un ingegnere socio di S.r.l.

L’interpello riguarda l’applicazione del regime forfetario da parte di un ingegnere che svolge la propria attività professionale e fattura prevalentemente a tre società di ingegneria di cui è socio. Il tema centrale è la causa ostativa introdotta e riformulata dall’art. 1, comma 57, lett. d), della legge n. 190/2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante esercita l’attività di ingegnere, classificata con codice ATECO 711210, e intrattiene rapporti professionali con tre S.r.l.:

  • Alfa S.r.l.: partecipata dall’istante e da Tizio al 50% ciascuno; entrambi sono amministratori. La società svolge attività di elaborazione elettronica dati contabili, servizi di ingegneria integrata, altra consulenza amministrativa e altri servizi per le imprese.
  • Beta S.r.l.: partecipata al 30% dall’istante, al 30% da Tizio e al 40% da Caio, che è amministratore. La società svolge servizi di progettazione di ingegneria integrata.
  • Gamma S.r.l.: partecipata al 30% dall’istante, al 30% da Tizio e al 40% da Sempronio, che è amministratore. La società svolge servizi di progettazione di ingegneria integrata.

L’istante precisa che gli utili delle tre società non sono mai stati distribuiti e non si intende distribuirli in futuro. Con documentazione integrativa afferma inoltre che:

  • non esistono accordi o patti parasociali diversi da quelli contenuti nell’atto costitutivo e nello statuto;
  • non sussistono rapporti di parentela con i soci delle società.

Sono state prodotte tabelle sull’incidenza delle prestazioni rese dal contribuente a ciascuna società rispetto agli acquisti complessivi di ciascuna di esse: per il 2018 l’incidenza varia tra l’1,50% e il 9%.

Quesito posto all’Agenzia

Il contribuente chiede chiarimenti sull’ambito di applicazione della causa ostativa relativa al controllo diretto o indiretto di S.r.l. che svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del professionista. In particolare, domanda se, per la sua situazione, sia necessario un controllo pari al 50% + 1 delle partecipazioni per perdere il regime forfetario.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene di poter continuare ad applicare anche per il 2019 il regime forfetario, sostenendo che la causa ostativa opererebbe soltanto in presenza del controllo del 50% + 1 di S.r.l. che svolgono attività economiche riconducibili a quelle del contribuente.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama:

  • art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, istitutivi del regime forfetario;
  • art. 1, comma 57, lett. d), L. 190/2014, come modificato dalla L. 145/2018;
  • art. 2359, primo e secondo comma, c.c., per la nozione di controllo diretto e indiretto;
  • circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, per i chiarimenti interpretativi sulla causa ostativa.

La prassi chiarisce che la causa ostativa richiede la compresenza di:

  • controllo diretto o indiretto di una S.r.l.;
  • esercizio, da parte della stessa, di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal professionista.

Per il controllo indiretto, ai sensi dell’art. 2359 c.c., si computano anche i voti di persone interposte, inclusi i familiari di cui all’art. 5, comma 5, TUIR.

Quanto alla riconducibilità delle attività, la circolare afferma che occorre guardare alle attività effettivamente svolte in concreto, non ai soli codici ATECO. Se l’attività della S.r.l. e quella della persona fisica appartengono di fatto alla medesima sezione ATECO, la riconducibilità si considera sussistente quando il forfetario effettua cessioni o prestazioni tassate con imposta sostitutiva alla S.r.l. controllata, che deduce i relativi costi.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia chiarisce innanzitutto che il parere riguarda esclusivamente la causa ostativa di cui alla seconda parte dell’art. 1, comma 57, lett. d), L. 190/2014, e non gli altri requisiti di accesso o ulteriori cause ostative del regime.

Sul piano generale, la causa ostativa va verificata con riferimento all’anno di applicazione del regime, non all’anno precedente. Pertanto, in linea di principio, il contribuente può applicare il regime forfetario per il 2019; se la causa ostativa sussiste in quell’anno, la decadenza opera dal 2020 ai sensi del comma 71.

Valutazione del caso Alfa S.r.l.

Per Alfa S.r.l. l’Agenzia rileva la sussistenza del controllo diretto, poiché la partecipazione del 50% dell’istante integra, secondo la circolare n. 9/E del 2019, il controllo di cui all’art. 2359, primo comma, n. 2, c.c., fermo restando il concorso degli ulteriori requisiti.

Quanto alla seconda condizione, le attività del professionista e della società appartengono entrambe alla medesima sezione ATECO, la sezione M. Inoltre, il contribuente percepisce compensi dalla società per la propria attività professionale e per il ruolo di amministratore, compensi che sono tassati con imposta sostitutiva, mentre la S.r.l. deduce i correlativi costi. Per l’Agenzia, ciò rende sussistente la riconducibilità delle attività.

Ne deriva che la causa ostativa è integrata per Alfa S.r.l.; tuttavia, poiché i chiarimenti interpretativi sono stati forniti con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, l’istante viene salvaguardato per il 2019 e decadrà dal regime forfetario nel 2020, a condizione che non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi alla S.r.l. controllata a decorrere dalla pubblicazione della circolare. Se cessa dalla carica di amministratore e non vi sono ulteriori operazioni con la società dopo tale data, non dovrebbe decadere nel 2020.

Valutazione delle partecipazioni in Beta S.r.l. e Gamma S.r.l.

Per Beta S.r.l. e Gamma S.r.l., l’Agenzia osserva che, sulla base di quanto dichiarato, non emerge un controllo di diritto né un’influenza dominante ai sensi dell’art. 2359, primo comma, nn. 1 e 2, e secondo comma, c.c., né vi sono rapporti di parentela tra i soci.

Quanto al controllo di fatto di cui all’art. 2359, secondo comma, n. 3, c.c., l’Agenzia precisa che la sua valutazione richiede un accertamento fattuale non effettuabile in sede di interpello. In via generale, tuttavia, la fornitura di servizi di modesta entità alle due società potrebbe non essere sufficiente a integrare tale forma di controllo.

Conclusioni operative

L’Agenzia conclude che:

  • per Alfa S.r.l. la causa ostativa è integrata, ma la decadenza dal forfetario opera dal periodo d’imposta 2020 e non per il 2019;
  • per Beta S.r.l. e Gamma S.r.l. non risultano, sulla base degli elementi forniti, i presupposti del controllo rilevante, salvo l’eventuale controllo di fatto non verificabile in interpello;
  • il parere è reso sulla base dei dati e documenti prodotti, assunti come veritieri e concretamente attuati.

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