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Interpello

Risposta n. 398 del 8/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che la causa ostativa non operi perché non controlla la società ai sensi dell’art. 2359 c.c. (non avendo la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria) e perché l’attività di amministratore e i rapporti economici con la società sarebbero irrilevanti; pertanto sostiene di poter applicare il regime forfetario nel 2019 e oltre.

Cause ostative al regime forfetario per ingegnere socio e co-amministratore di una s.r.l. di ingegneria

Il quesito

L’istante chiede se, nel 2019 e negli anni successivi, possa restare nel regime forfetario pur detenendo il 40% di una s.r.l. di ingegneria della quale è anche co-amministratore, considerando che non ha la maggioranza delle quote, non percepisce compensi per l’incarico e fattura prevalentemente alla stessa società.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che la causa ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lettera d), L. 190/2014 vada verificata nel periodo d’imposta di applicazione del regime e che, in assenza di controllo diretto, indiretto o di fatto sulla s.r.l., il regime forfetario possa essere mantenuto nel 2019. Precisa però che, se nel 2019 fosse accertato un controllo di fatto e la riconducibilità delle attività, la causa ostativa opererebbe e il contribuente decadrebbe dal 2020.

Regime forfetario e partecipazione in una s.r.l. di ingegneria

L’interpello riguarda l’applicazione del regime forfetario da parte di un ingegnere che opera come professionista in proprio e detiene una partecipazione del 40% in una società di ingegneria. Il tema centrale è la possibile operatività della causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante svolge attività di ingegnere, classificata con codice ATECO 71.12.10, ed è in regime forfetario sin dal 2016. Parallelamente possiede il 40% delle quote di una s.r.l. di ingegneria, mentre il restante 60% è detenuto da un altro ingegnere non collegato all’istante se non per il rapporto societario.

La società partecipata svolge esclusivamente attività di ingegneria con lo stesso codice ATECO 71.12.10. L’istante è inoltre co-amministratore della società, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma non percepisce compensi specifici per tale incarico.

Viene precisato che:

  • non sono attribuiti diritti particolari sulle quote sociali;
  • non esistono patti o accordi ulteriori rispetto allo statuto;
  • le decisioni sociali sono adottate in assemblea con presenza di soci rappresentanti almeno il 50% del capitale sociale e con delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
  • la società non opera in regime di trasparenza fiscale;
  • al 31 dicembre 2018 e tuttora l’istante non possiede altre partecipazioni societarie;
  • il reddito del professionista deriva esclusivamente da prestazioni rese alla società partecipata, tra cui programmazione software, redazione di progetti tecnici, manuali d’uso e schemi elettrici.

Con integrazione documentale del 6 settembre 2019, l’istante chiarisce anche che lo statuto prevede:

  • proporzionalità dei diritti sociali rispetto alla partecipazione posseduta;
  • adozione delle decisioni dei soci esclusivamente mediante assemblea ai sensi dell’art. 2479-bis c.c.;
  • assemblea ordinaria validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e deliberazione a maggioranza assoluta del capitale presente, senza poteri di veto dell’istante;
  • competenza dei soci a nominare gli amministratori e a scegliere il sistema di amministrazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

Il contribuente chiede se, per il periodo d’imposta 2019, possa continuare ad applicare il regime forfetario nonostante la partecipazione nella s.r.l. e il ruolo di co-amministratore, alla luce della nuova formulazione della causa ostativa introdotta dalla legge n. 145 del 2018.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

L’istante sostiene di poter permanere nel regime forfetario nel 2019 e negli anni successivi perché:

  • i compensi percepiti restano sotto il limite di 65.000 euro;
  • la partecipazione del 40% non consente il controllo della società, non essendo raggiunta la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria;
  • il ruolo di amministratore e il fatto di lavorare quasi esclusivamente per la società non sarebbero rilevanti ai fini della causa ostativa.

A sostegno della propria tesi richiama la lettera d) del comma 57 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014 e i chiarimenti della circolare n. 9/E del 2019.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che il regime forfetario è stato introdotto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di specifici requisiti.

La legge di bilancio 2019 ha ampliato l’ambito applicativo del regime e riformulato alcune cause ostative, tra cui quella di cui alla lettera d) del comma 57. Tale disposizione esclude il regime per chi controlla direttamente o indirettamente una s.r.l. che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.

La circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che la causa ostativa si realizza solo congiuntamente quando ricorrono:

  • il controllo diretto o indiretto di una s.r.l.;
  • l’esercizio, da parte della società, di attività economiche riconducibili a quelle del professionista o imprenditore.

Ai fini del controllo si applica l’art. 2359, primo e secondo comma, c.c., che considera controllate le società nelle quali un’altra società o soggetto:

  • dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante;
  • esercita influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Per il controllo indiretto si computano anche i voti di persone interposte, compresi i familiari di cui all’art. 5, comma 5, del TUIR.

La circolare precisa inoltre che, per valutare la riconducibilità delle attività, occorre guardare all’attività effettivamente svolta e non solo ai codici ATECO dichiarati. Tuttavia, se le attività rientrano di fatto nella medesima sezione ATECO, la riconducibilità si presume quando il professionista in regime forfetario effettua cessioni o prestazioni imponibili alla s.r.l. controllata, che deduce i relativi costi.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva preliminarmente che il parere si limita alla sola causa ostativa di cui alla seconda parte della lettera d) del comma 57, senza valutare gli altri requisiti o le altre cause ostative del regime forfetario.

Sul caso concreto, l’Agenzia afferma che:

  • in base a quanto dichiarato dall’istante, non sussisterebbe un controllo di diritto né un’influenza dominante sulla società ai sensi dell’art. 2359, primo comma, nn. 1 e 2, e secondo comma, c.c.;
  • non risultano rapporti di parentela tra i soci rilevanti ai fini del controllo indiretto;
  • il controllo di fatto di cui all’art. 2359, primo comma, n. 3, c.c. richiede un accertamento fattuale che non può essere svolto compiutamente in sede di interpello.

L’Agenzia aggiunge però che, se nel 2019 emergessero rapporti economici tali da dimostrare che l’istante è l’unico o principale fornitore della società, potrebbe configurarsi un controllo di fatto.

Quanto alla seconda condizione, l’Agenzia rileva che i codici ATECO delle attività dell’istante e della società appartengono alla medesima sezione M e che la riconducibilità delle attività è da ritenersi sussistente se il professionista percepisce compensi dalla s.r.l. controllata, che a sua volta deduce i relativi costi.

Conclusioni operative

In assenza di una delle condizioni richieste dalla causa ostativa, il contribuente può applicare o mantenere il regime forfetario.

Nel caso esaminato, l’Agenzia conclude che, sulla base delle sole informazioni fornite, l’istante può aderire al regime forfetario per il 2019. Se però nel 2019 fosse accertato un controllo di fatto sulla s.r.l. e la conseguente integrale operatività della causa ostativa, il contribuente decadrebbe dal regime nel periodo d’imposta 2020, ai sensi del comma 71 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, restando comunque valido il regime per il 2019.

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