Risposta n. 390 del 7/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene di dedurre integralmente i costi di adattamento del nuovo locale secondo il principio di competenza e di trattare il contributo come provento da iscrivere tra gli altri ricavi, con successiva variazione in diminuzione nel quadro RF, ritenendolo non imponibile.
Deducibilità dei costi di delocalizzazione temporanea e non imponibilità del relativo contributo per attività danneggiata dal sisma del 2016
Il quesito
La società chiede se i costi sostenuti e da sostenere per la delocalizzazione della propria attività inagibile a seguito del sisma del Centro Italia 2016 (canoni di locazione, impianti, ripristino e acquisto di attrezzature) siano interamente deducibili per competenza e se il contributo di delocalizzazione, erogato a copertura di tali costi, sia non imponibile ai fini delle imposte dirette.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene applicabile l’articolo 47 del D.L. n. 189/2016: i contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici non concorrono al reddito imponibile e all’IRAP, indipendentemente da fruizione e contabilizzazione. Richiamando la circolare 44/E del 2010, afferma che i costi di ripristino o delocalizzazione restano deducibili secondo le regole ordinarie del TUIR e dell’IRAP, e che l’irrilevanza fiscale del contributo non incide sulla deducibilità dei costi coperti.
Costi di delocalizzazione temporanea e detassazione del contributo sismico
L’interpello riguarda una società che ha dovuto spostare temporaneamente la propria attività a seguito dell’inagibilità dell’immobile in locazione situato nel Comune rientrante nel cosiddetto "cratere sismico" del sisma del Centro Italia del 2016. Il tema affrontato è il trattamento fiscale dei costi sostenuti per la delocalizzazione e del contributo pubblico riconosciuto per sostenerli.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
La società ALFA S.r.l. svolge attività di elaborazione dati contabili e consulenza aziendale/fiscale. Alla data del 30 ottobre 2016 l’attività era svolta in un immobile locato nel Comune di X, compreso nell’area individuata dall’allegato 2 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, poi convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A seguito del sisma, l’immobile ha riportato danni strutturali tali da determinarne l’inagibilità, attestata da ordinanza sindacale del 18 dicembre 2016 n. 845.
In base all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, articolo 1, comma 3, relativa alla "delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016", la società ha presentato domanda di contributo per la delocalizzazione e, con la documentazione integrativa, ha indicato i costi sostenuti per trasferire l’attività.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
La società chiede se i costi sostenuti e da sostenere per la delocalizzazione della propria attività, tra cui:
- canoni di locazione;
- impianti idraulici ed elettrici;
- ripristino e acquisto di nuova attrezzatura,
siano interamente deducibili dal reddito d’impresa secondo il principio di competenza economica. Chiede inoltre se il contributo di delocalizzazione che sarà erogato a copertura di tali spese sia escluso da imposizione ai fini delle imposte dirette.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
La società ritiene di poter dedurre integralmente i costi sostenuti per l’adattamento del nuovo locale. Quanto al contributo, propone di contabilizzarlo nella voce "Altri ricavi e proventi" del bilancio e di operare una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi, nel quadro RF, per renderlo fiscalmente irrilevante.
Precisa inoltre che, in applicazione del principio di competenza:
- i canoni di locazione saranno rilevati in base ai periodi di riferimento;
- i costi relativi ai beni strumentali incideranno sul reddito d’impresa tramite le quote di ammortamento.
Normativa richiamata e orientamenti utilizzati dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’articolo 47 del D.L. n. 189 del 2016, collocato nel Capo III del decreto, dedicato a sospensioni di termini e misure fiscali. La norma prevede, per i soggetti che hanno sede o unità locali nei Comuni indicati dall’articolo 1 e che abbiano subito danni verificati con perizia asseverata, che i contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP.
Per sostenere l’interpretazione, l’Agenzia richiama anche la circolare n. 44/E del 13 agosto 2010, relativa ai contributi e indennizzi per il sisma dell’Abruzzo del 2009. In quella sede era stato chiarito che:
- il contributo ricevuto in un esercizio successivo a quello dell’evento dannoso costituisce sopravvenienza attiva, ma non concorre al reddito se la legge ne prevede l’irrilevanza fiscale;
- i costi sostenuti per il ripristino dei beni e delle scorte danneggiati sono deducibili secondo le ordinarie regole del TUIR e anche ai fini IRAP;
- la previsione normativa di non imponibilità del contributo o dell’indennizzo non incide sulla deducibilità dei costi riferibili ai beni e alle scorte danneggiati.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che l’articolo 47 del D.L. n. 189 del 2016 abbia la stessa ratio e una formulazione letterale simile a quella della disciplina richiamata per il sisma Abruzzo. Poiché anche tale disposizione non disciplina espressamente la deducibilità fiscale dei costi risarciti con i contributi, i chiarimenti già forniti nella circolare n. 44/E del 2010 possono essere applicati anche al caso in esame.
Ne consegue che:
- il contributo di delocalizzazione, se connesso agli eventi sismici e ricorrendone i presupposti, non concorre alla formazione del reddito imponibile né ai fini delle imposte dirette né ai fini IRAP;
- i costi sostenuti per la delocalizzazione e per il ripristino dell’attività restano deducibili secondo le ordinarie regole fiscali, senza che la non imponibilità del contributo ne limiti la deduzione.
Conclusioni operative
L’orientamento espresso conferma la separazione tra trattamento fiscale del contributo e trattamento fiscale dei costi sostenuti dall’impresa. In particolare, la presenza di un contributo fiscalmente escluso non modifica, di per sé, la deducibilità dei costi di delocalizzazione e ripristino, che devono essere imputati e dedotti secondo i principi generali di competenza e di qualificazione fiscale previsti dal TUIR e dalla disciplina IRAP.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 7 ott 2019Risposta n. 391 del 7/10/2019
- Interpello · 7 ott 2019Risposta n. 392 del 7/10/2019
- Interpello · 7 ott 2019Risposta n. 393 del 7/10/2019
- Interpello · 7 ott 2019Risposta n. 394 del 7/10/2019
- Interpello · 8 ott 2019Risposta n. 399 del 8/10/2019
- Interpello · 8 ott 2019Risposta n. 398 del 8/10/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →