Ordinanza n. 38/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS-adottato in data 15 ottobre 2025 e notificato in pari data, con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca immediata delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura ha revocato immediatamente le misure di accoglienza, ritenendo che egli disponesse di mezzi economici sufficienti ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 142/2015. L’Amministrazione ha valorizzato i redditi percepiti nel 2024 e nel 2025 e un rapporto di lavoro iniziato il 6 novembre 2024, più volte prorogato, con scadenza al 31 dicembre 2025, reputando acquisite risorse economiche stabili e durature. Il ricorrente ha contestato tale valutazione, deducendo in sostanza l’insussistenza del presupposto reddituale per la revoca, anche in ragione della precarietà del rapporto di lavoro e dell’impossibilità di sostenere un canone di locazione con i modesti redditi percepiti. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare sotto i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché l’art. 23, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 142/2015 richiede l’accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti e, secondo la giurisprudenza richiamata, tali mezzi devono riferirsi almeno a un periodo temporale minimo di un anno, avere carattere stabile e/o duraturo ed essere valutati in relazione alle condizioni attuali dello straniero. Nel caso concreto, il rapporto di lavoro era a tempo determinato, caratterizzato da rinnovi per brevi periodi e prossimo alla scadenza; tale precarietà non consentiva di ravvisare, allo stato, la stabilità o durata necessaria dei redditi. È stato ritenuto sussistente anche il pregiudizio grave e irreparabile, poiché il ricorrente aveva dichiarato di vivere in condizioni precarie e di non poter sostenere il costo di una locazione. Il provvedimento impugnato è stato quindi sospeso ed è stata ordinata la riammissione immediata del ricorrente nella struttura di accoglienza precedente o in altro C.A.S. disponibile. La trattazione del merito è stata fissata al 3 giugno 2026; le spese sono state rinviate alla fase di merito.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 142/2015
accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti
La revoca delle misure di accoglienza richiede l’accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti; secondo il giudice, tali mezzi devono avere carattere stabile e/o duraturo ed essere valutati con riferimento alle attuali condizioni del richiedente.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio; il TAR ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base normativa, unitamente agli artt. 5 e 6 del GDPR, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 142/2015 presuppone un accertamento effettivo della disponibilità di mezzi economici sufficienti da parte del richiedente la protezione internazionale.
- Ai fini della revoca dell’accoglienza, i mezzi economici devono riferirsi a un periodo temporale minimo di almeno un anno, avere carattere stabile e/o duraturo ed essere valutati in relazione alle condizioni attuali dello straniero.
- Un rapporto di lavoro a tempo determinato, caratterizzato da rinnovi per brevi periodi e prossimo alla scadenza, non dimostra, allo stato, la disponibilità di redditi con carattere stabile e duraturo idonei a giustificare la revoca delle misure di accoglienza.
- La precarietà abitativa e l’insufficienza dei redditi attualmente percepiti possono integrare il pregiudizio grave e irreparabile necessario per la sospensione cautelare della revoca dell’accoglienza, con possibile ordine di riammissione nella struttura precedente o in altro centro disponibile.
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