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Sentenza

Sentenza n. 263/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta Comunale che ha revisionato la pianta organica delle farmacie, estendendo alla farmacia rurale di Monticchio Bagni una zona comprendente parte del capoluogo e consentendone il trasferimento in area urbana

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (farmacie concorrenti)

Prevale il privato

La controversia

Le farmacie ricorrenti hanno impugnato la revisione della pianta organica comunale sostenendo che la farmacia di Monticchio Bagni, istituita nel 1980 quale farmacia rurale secondo il criterio topografico per assicurare l'assistenza farmaceutica a una frazione distante oltre 18 km dal capoluogo, non potesse essere trasferita dalla propria circoscrizione originaria né essere riqualificata come farmacia urbana. È stata dedotta la violazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 475/1968, come modificati dall'art. 11 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012, nonché dell'art. 1 l. n. 221/1968 e dell'art. 104 r.d. n. 1265/1934. Il Comune e la controinteressata hanno sostenuto che la farmacia fosse stata già trasformata in sede ordinaria dalla deliberazione regionale del 2010 e che la deliberazione impugnata avesse soltanto riperimetrato la relativa zona. Il TAR, ricostruita la documentazione, ha rilevato che la deliberazione regionale del 2010 non conteneva alcuna statuizione di riassorbimento o riqualificazione della farmacia rurale e che anche la successiva programmazione comunale del 2012 aveva mantenuto la farmacia nella frazione di Monticchio Bagni. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni patrimoniali asseritamente subiti e subendi dalle farmacie ricorrenti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di annullamento parziale. Ha ritenuto che la farmacia di Monticchio Bagni fosse stata istituita in base al criterio topografico per soddisfare particolari esigenze di assistenza farmaceutica locale e conservasse quindi natura rurale. Il riassorbimento previsto dall'art. 104, comma 2, r.d. n. 1265/1934 riguarda le farmacie urbane aperte in base al solo criterio della distanza e non le farmacie rurali istituite secondo il criterio topografico. Né la deliberazione regionale del 2010, né quella del 2013, né la deliberazione comunale impugnata potevano determinare il riassorbimento o la riqualificazione della farmacia rurale come urbana. Di conseguenza, è stata ritenuta illegittima la parte della deliberazione comunale che aveva delimitato la zona di pertinenza della farmacia rurale includendovi un'area urbana, consentendone implicitamente il trasferimento nel capoluogo. Il Comune dovrà adottare un nuovo atto di programmazione della pianta organica; in tale sede potrà valutare l'eventuale istituzione di una nuova sede urbana sulla base del parametro demografico, computando la popolazione secondo i criteri indicati in motivazione e depurando dal conteggio il bacino riferibile alla sede rurale decentrata. La domanda risarcitoria è stata respinta perché la farmacia concorrente non si era trasferita dalla sede originaria e le ricorrenti non avevano dimostrato un danno patrimoniale causalmente riconducibile all'atto, sicché non era possibile ricorrere alla liquidazione equitativa. Spese compensate, salvo il contributo unificato posto a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 221/1968

    Le farmacie sono classificate in due categorie: a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti; b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

    La distinzione tra farmacie urbane e rurali è fondata su un criterio topografico-demografico; la farmacia situata in una frazione distante dal centro urbano e destinata a soddisfare specifiche esigenze locali conserva natura rurale.

  • art. 104 r.d. n. 1265/1934

    In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione.

    Il riassorbimento nella pianta organica determinata secondo il parametro demografico si applica alle farmacie urbane aperte in base al solo criterio della distanza, non alle farmacie rurali istituite in base al criterio topografico per particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale.

  • art. 2 l. n. 362/1991

    La disposizione, modificando l'art. 104 r.d. n. 1265/1934, disciplina il riassorbimento delle farmacie aperte secondo il criterio della distanza; non consente il riassorbimento delle farmacie rurali istituite secondo il criterio topografico.

  • art. 11 d.l. n. 1/2012, conv. nella l. n. 27/2012

    Il parametro demografico di 3.300 abitanti per farmacia consente la programmazione delle sedi farmaceutiche urbane, ma non legittima l'estensione della zona di una farmacia rurale decentrata al territorio urbano in assenza dei presupposti normativi.

  • art. 1, comma 4, l. n. 475/1968

    La distanza minima di 200 metri tra farmacie resta applicabile, ma non risolve il distinto problema della natura rurale o urbana della sede e dei limiti territoriali della relativa zona di pertinenza.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno presuppone la prova dell'esistenza di un danno risarcibile; non può supplire alla mancata dimostrazione del pregiudizio patrimoniale.

Massime di principio

  • Il riassorbimento previsto dall'art. 104, comma 2, r.d. n. 1265/1934, come modificato dall'art. 2 l. n. 362/1991, riguarda esclusivamente le farmacie urbane aperte in base al solo criterio della distanza e non si estende alle farmacie rurali istituite secondo il criterio topografico per soddisfare particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale.
  • La natura rurale di una farmacia istituita in una frazione distante dal centro urbano per garantire l'assistenza farmaceutica alla popolazione decentrata non può essere superata da una mera indicazione ricognitiva contenuta in una successiva pianta organica, se quest'ultima non contiene un'espressa statuizione di riassorbimento o riqualificazione adottata secondo i presupposti di legge.
  • La revisione della pianta organica delle farmacie è illegittima, nella parte in cui assegna a una farmacia rurale una zona comprendente il territorio urbano e le consente implicitamente di trasferirsi nel capoluogo, quando tale trasferimento comporti il superamento della funzione assistenziale e dei limiti territoriali propri della sede rurale.
  • La domanda risarcitoria per illegittimità dell'atto amministrativo deve essere respinta quando il danno non si è verificato o non è provata l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale causalmente riconducibile all'atto; la liquidazione equitativa non può sostituire la prova del danno.
  • In sede di nuova programmazione delle sedi farmaceutiche, l'amministrazione può valutare l'istituzione di una sede urbana sulla base del parametro demografico, tenendo distinto il bacino di popolazione servito dalla farmacia rurale decentrata.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaRisarcimento del danno da attività amministrativaEffetto conformativo e riedizione del potere

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