Sentenza del 15/03/2016 n. 1477 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Delega alla sottoscrizione - Delega generica a funzionario - Funzionario preposto al settore contenzioso - Necessità di esibizione in giudizio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si discuteva della validità della sottoscrizione dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, apposta da un funzionario preposto al settore competente, senza esibizione in giudizio di una delega specifica. La questione riguardava se tale funzionario fosse legittimato a rappresentare l’Ufficio e a sottoscrivere l’impugnazione, nonché l’eventuale incidenza dell’invalidità degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012.
La decisione
La sottoscrizione è stata ritenuta valida. Gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate hanno capacità processuale e stanno in giudizio tramite il Direttore o altra persona preposta al reparto competente, la quale si considera delegata in via generale. Non è quindi necessaria l’esibizione di una delega specifica, salvo che la controparte eccepisca e dimostri che il sottoscrittore non apparteneva all’Ufficio appellante o che vi sia stata usurpazione del potere di impugnare. È stato inoltre ribadito che la funzionalità dell’Agenzia non dipende dalla validità degli incarichi dirigenziali richiamati dalla normativa.
Norme richiamate
Art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riconosce la qualità di parte processuale nel giudizio tributario all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nei cui confronti è proposto il ricorso.
Art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Attribuisce all’Ufficio la capacità di stare in giudizio tramite il Direttore o altra persona preposta al reparto competente, considerata legittimata in via generale.
Art. 8, comma 24, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16
La validità degli incarichi dirigenziali previsti da tale disposizione non condiziona la funzionalità dell’Agenzia delle Entrate né, di per sé, la validità degli atti processuali compiuti dall’Ufficio.
Cass. n. 874/2009
Conferma la validità della sottoscrizione dell’atto processuale da parte del funzionario preposto al reparto competente senza necessità di esibire una delega specifica.
Cass. n. 6691/2014
Ribadisce che la preposizione al reparto competente comporta una delega generale alla rappresentanza processuale.
Cass. n. 20628/2015
Conferma che la contestazione della legittimazione del sottoscrittore deve essere specifica e supportata dalla prova della sua estraneità all’Ufficio o dell’usurpazione del potere di impugnare.
Corte costituzionale n. 37/2015
È richiamata per affermare che la funzionalità dell’Agenzia delle Entrate non è automaticamente compromessa dalle vicende relative agli incarichi dirigenziali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un atto dell’Agenzia delle Entrate può essere validamente sottoscritto dal funzionario formalmente preposto al reparto competente anche senza produzione di una delega individuale o specifica.
- La preposizione organizzativa al settore competente vale come delega generale alla rappresentanza processuale, salvo prova contraria.
- La contestazione della legittimazione del firmatario non può limitarsi a un’affermazione generica: occorre dimostrare che il soggetto non apparteneva all’Ufficio o che ha esercitato abusivamente il potere di impugnazione.
- Le questioni relative alla validità degli incarichi dirigenziali dell’Agenzia non determinano automaticamente l’invalidità degli atti processuali sottoscritti dai funzionari competenti.
- In una situazione analoga, la difesa del contribuente dovrebbe concentrarsi su elementi concreti, quali l’assenza di appartenenza all’Ufficio, l’inesistenza della preposizione al reparto o l’effettiva usurpazione del potere di impugnare.
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