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Sentenza

Sentenza n. 781/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia della informazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 prot. -OMISSIS- in data -OMISSIS-del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, trasmessa a mezzo PEC in pari data con nota prot. n. -OMISSIS- e degli atti preordinati, connessi e conseguenziali;

Giustizia amministrativa202000452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto competente per ritenuto pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’informazione antimafia deducendo violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011 ed eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, errore e travisamento dei fatti, manifesta illogicità e irragionevolezza. In particolare, ha contestato la propria estraneità alle vicende criminali riferite al legale rappresentante e ad altri componenti della famiglia, nonché la marginalità dei rapporti commerciali intrattenuti con imprese colpite da interdittive antimafia o comunque collegate al medesimo contesto familiare. Nel corso del giudizio la società è stata ammessa dal Tribunale penale al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 159/2011; ciò ha posto la questione della sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha tuttavia ritenuto che il controllo giudiziario sospenda gli effetti dell’interdittiva solo per il futuro, senza eliminare quelli già prodotti, sicché permane l’interesse all’accertamento della legittimità dell’atto per il periodo anteriore. Nel merito, la società ha sostenuto che la posizione personale del legale rappresentante e i rapporti economici contestati non fossero sufficienti a fondare il rischio infiltrativo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante dall’ammissione della società al controllo giudiziario, ritenendo che tale misura sospenda gli effetti dell’interdittiva solo pro futuro e non incida retroattivamente sugli effetti già prodotti né sulla valutazione prefettizia riferita al periodo precedente. Nel merito, il Collegio ha richiamato il criterio prognostico e probabilistico proprio dell’informazione antimafia, precisando che anche i rapporti di parentela e i collegamenti economici con soggetti affiliati, contigui o destinatari di misure antimafia possono assumere rilievo quando, per natura, intensità e ricorrenza, rendano verosimile l’influenza della criminalità organizzata sulle decisioni dell’impresa. L’estraneità personale del legale rappresentante alle vicende criminali non è stata ritenuta decisiva, poiché i rapporti familiari e il complessivo contesto relazionale potevano comunque collocare l’impresa nell’area del rischio infiltrativo. È stata inoltre ritenuta inconferente la produzione di dati di bilancio riferiti al 31 dicembre 2019, poiché l’interdittiva aveva valorizzato rapporti commerciali relativi al primo quadrimestre del 2020. Il motivo sullo sviamento, sull’omessa rappresentazione dell’esito favorevole dei procedimenti penali e sulla marginalità dei rapporti economici è stato respinto, poiché l’elemento centrale dell’interdittiva era costituito dai rapporti commerciali con imprese colpite da interdittive o riconducibili al medesimo contesto, rapporti che la ricorrente non aveva dimostrato essere insussistenti. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    La disposizione costituisce, insieme all’art. 91, il parametro per la valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa, formulata sulla base di elementi sintomatici e secondo un giudizio prognostico di verosimiglianza.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Consente l’adozione dell’informazione antimafia quando gli elementi acquisiti rendano sussistente il pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.

  • art. 94 d.lgs. 159/2011

    quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni

    L’interdittiva comporta una limitazione della capacità dell’impresa di intrattenere rapporti economici qualificati con pubbliche amministrazioni e soggetti assimilati.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all'articolo 94

    L’ammissione al controllo giudiziario sospende gli effetti dell’interdittiva per il futuro, ma non elimina retroattivamente gli effetti già prodotti né incide sulla legittimità dell’interdittiva con riferimento al periodo anteriore.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    La permanenza dell’interesse alla decisione è stata valutata in relazione alla possibilità di ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, anche se tale finalità non era stata espressamente manifestata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • L’ammissione di un’impresa al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 159/2011 sospende gli effetti dell’interdittiva antimafia per il futuro, ma non elimina retroattivamente gli effetti già prodotti né rende improcedibile il ricorso contro l’interdittiva relativamente al periodo anteriore.
  • Il giudizio prefettizio sul pericolo di infiltrazione mafiosa ha natura prognostica e probabilistica e non richiede l’accertamento di una responsabilità penale individuale o di un collegamento diretto e personale dell’amministratore con la criminalità organizzata.
  • I rapporti di parentela e i collegamenti economici con soggetti affiliati, contigui ad ambienti mafiosi o destinatari di interdittive possono fondare il rischio infiltrativo quando, valutati nel loro complesso e per natura, intensità e ricorrenza, rendano verosimile l’influenza della criminalità organizzata sulle scelte dell’impresa.
  • La verifica di legittimità dell’interdittiva deve essere condotta considerando gli elementi conosciuti dalla Prefettura e indicati nella motivazione, secondo una valutazione complessiva del contesto relazionale e commerciale dell’impresa; dati economici riferiti a periodi diversi da quello esaminato dall’autorità possono risultare inconferenti.
  • La valutazione dinamica compiuta dal giudice penale nell’ambito del controllo giudiziario, relativa alla capacità dell’impresa di emendarsi e reinserirsi nell’economia legale, è distinta dalla valutazione prefettizia statica o retrospettiva sul rischio infiltrativo e non può riesaminare retroattivamente quest’ultima.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneControllo giudiziario
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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