Sentenza n. 257/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’ottemperanza delle sentenze del TAR Puglia Lecce Sez. I n. 325 del 10/3/2023 e n.1152 del 22/10/2020; nonché per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento in data 14/3/2025 con cui il Responsabile SUAP del Comune di Fasano ha denegato la richiesta di titolo edilizio per l’esercizio della concessione demaniale n.1/2019, nonché del parere urbanistico-edilizio 11/3/2025 del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Fasano, dell’eventuale provvedimento implicito di diniego della richiesta di proroga della concessione demaniale n.1/2019, dell’eventuale provvedimento di diniego dell’istanza di mantenimento annuale e di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali, ivi compresi, ove occorra e per quanto di interesse, la deliberazione di C.C. n. 58 del 27/7/2023, la deliberazione di C.C. n. 6 del 27/3/2024, la deliberazione di G.R. 117/2024, la deliberazione di G.R. 68/2023, il provvedimento prot. n.18224 del 29/3/2023 di diniego rinnovo dei permessi di costruire, il preavviso prot. n.17550 del 27/3/2023, la nota comunale prot. n.27859 del 18/5/2023, il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica n.106 del 20/4/2022, ed ancora per quanto di interesse dei permessi di costruire stagionali n. 202/2017 e n. 25/2019, di tutti i successivi provvedimenti di rinnovo e degli ulteriori provvedimenti comunali nella parte in cui prevedono il termine annuale ovvero un termine finale di efficacia dei titoli edilizi autonomo rispetto a quello della durata dell’efficacia della concessione demaniale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del 14 marzo 2025 di rilascio o rinnovo del titolo edilizio per uno stabilimento balneare, connesso parere urbanistico-edilizio e ulteriori atti impliciti o presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, titolare di due concessioni demaniali marittime e di precedenti permessi di costruire stagionali, ha impugnato il diniego comunale del titolo edilizio e ha proposto contestualmente azione di ottemperanza alle precedenti sentenze del TAR. Ha dedotto l’elusione del giudicato, poiché il diniego avrebbe impedito il mantenimento annuale o stagionale dei manufatti e imposto surrettiziamente la loro demolizione; la violazione dell’affidamento maturato sulla possibilità di mantenere le strutture; l’erroneità del presupposto secondo cui il progetto avrebbe dovuto essere ripresentato esclusivamente su aree private e libere da manufatti; la violazione della disciplina sopravvenuta, dell’art. 87 delle NTA del PRG, dell’art. 3, comma 3-bis, della legge n. 118/2022 e dell’ordinanza balneare 2024; l’illegittimità delle deliberazioni comunali e regionali che avrebbero inciso retroattivamente sulla disciplina posta a fondamento dei precedenti titoli; la violazione degli artt. 31 e 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004; il difetto di motivazione e di istruttoria, lo sviamento, la violazione della partecipazione procedimentale e degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990. La ricorrente ha inoltre sostenuto che il titolo avrebbe dovuto avere durata quinquennale, coincidente con quella della concessione demaniale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’ordinanza cautelare n. 182/2025 aveva consentito alla società di esercitare l’attività durante la stagione balneare 2025, soddisfacendo così l’interesse sostanziale perseguito con l’impugnazione. Il giudice non ha quindi deciso nel merito le censure di illegittimità né la dedotta elusione del giudicato. Ha tuttavia precisato che la domanda originaria era stata formulata come rinnovo del permesso di costruire annuale rilasciato per la stagione 2017; di conseguenza, il procedimento non poteva condurre al rilascio di un titolo quinquennale. Un permesso quinquennale, pur astrattamente previsto dal nuovo art. 87 delle NTA, avrebbe costituito un titolo nuovo e diverso, caratterizzato da un differente termine finale di efficacia, non il rinnovo del precedente titolo annuale. La società resta libera, ricorrendone i presupposti, di chiedere per le stagioni successive un ulteriore rinnovo del titolo annuale oppure un nuovo permesso di costruire ai sensi dell’art. 87 delle NTA, anche quinquennale, previa verifica di tutti gli adempimenti istruttori. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 87 NTA del PRG del Comune di Fasano
eventuale validità quinquennale
Il nuovo art. 87 può astrattamente consentire un permesso di costruire quinquennale, ma il relativo titolo deve essere richiesto come nuovo intervento e non può essere ottenuto mediante il rinnovo di un originario permesso annuale.
art. 3, comma 3-bis, legge n. 118/2022
consente il mantenimento dei manufatti a servizio delle attività turistico ricreative anche nel periodo invernale
La norma è stata invocata dalla ricorrente, ma il TAR non ne ha definito l’applicazione nel merito, avendo dichiarato il ricorso improcedibile.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è stata invocata per contestare l’imposizione surrettizia della demolizione dei manufatti; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è stata invocata con riferimento al procedimento per il rilascio del titolo edilizio; la censura non è stata decisa nel merito.
art. 17-bis legge n. 241/1990
La disposizione è stata invocata in relazione ai rapporti tra amministrazioni nel procedimento edilizio; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004
La disposizione è stata invocata con riguardo al procedimento paesaggistico; il TAR non ha deciso la relativa censura nel merito.
artt. 7 e 10-bis legge n. 241/1990
Le disposizioni sono state richiamate per denunciare la violazione delle garanzie partecipative; la questione è rimasta assorbita dall’improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente ottiene, in sede cautelare, la possibilità concreta di esercitare l’attività per la stagione cui si riferisce il titolo impugnato, l’interesse sostanziale all’annullamento può ritenersi soddisfatto, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il rinnovo di un titolo edilizio deve restare conformato ai contenuti essenziali del titolo originario, compreso il relativo termine finale di efficacia; la richiesta di una durata diversa trasforma l’istanza in una domanda di rilascio di un titolo nuovo.
- Un permesso di costruire quinquennale non può essere rilasciato come semplice rinnovo di un permesso annuale, poiché il diverso termine di efficacia incide sull’identità sostanziale del titolo e richiede un autonomo procedimento, con la verifica dei relativi presupposti e adempimenti istruttori.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta una decisione nel merito delle censure dedotte e non preclude al privato la possibilità di presentare una nuova istanza amministrativa, distinta da quella originariamente proposta.
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