Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 208/2026 - Pescara, Sezione 1

per l’annullamento - della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cepagatti n. 71 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto la “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017, n.100”, nella parte in cui è stata approvata la dismissione delle quote di partecipazione del Comune di Cepagatti in Ambiente S.p.a pubblicata il 24 gennaio 2020 con termine per eventuale impugnativa decorrente dal 9 febbraio 2020; − dell’atto di Ricognizione/scheda di rilevazione avente ad oggetto le partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente dal Comune di Cepagatti ai sensi dell’art. 20, D. Lgs n. 175/2016 per l’anno 2018, allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 27 dicembre 2019, nella parte in cui viene previsto il recesso del Comune di Cepagatti dalla società Ambiente S.p.a.; − della nota prot. n. 5371 del 02 marzo 2020 trasmessa a mezzo pec con la quale veniva comunicato ad Ambiente Sp.a. il recesso del Comune di Cepagatti e veniva chiesto l’accredito della liquidazione delle quote di spettanza del Comune ed in base alla quale ambiente spa acquisiva conoscenza della delibera e dell’atto di Ricognizione/scheda di rilevazione allegata; − nonché di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso, consequenziale ed allo stato non conosciuto, avverso i quali si formula sin d’ora espressa riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202000174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare di dismissione della partecipazione del Comune nella società, unitamente alla scheda di ricognizione delle partecipazioni e alla comunicazione di recesso

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui il Comune, nell’ambito della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche relativa al 2018, ha disposto la dismissione della propria quota nella società, motivando la decisione con le perdite registrate per cinque anni e con il fatto che la società non avrebbe fornito servizi al Comune. Sono stati impugnati anche la scheda di ricognizione, la comunicazione del recesso e gli atti presupposti o consequenziali. La ricorrente ha dedotto violazioni di legge ed eccesso di potere, sostenendo che il Comune avesse omesso di considerare i precedenti piani di razionalizzazione e riorganizzazione, in particolare la fusione per incorporazione della società, approvata dallo stesso Comune nel 2018. Il ricorso è stato notificato il 14 maggio 2020. La deliberazione era stata pubblicata il 24 gennaio 2020; la ricorrente aveva indicato come possibile dies a quo il 9 febbraio 2020 e, in alternativa, aveva fatto riferimento alla comunicazione ricevuta il 2 marzo 2020.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi degli artt. 29 e 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Il termine decadenziale di sessanta giorni decorreva dalla pubblicazione della deliberazione, avvenuta il 24 gennaio 2020. Anche assumendo come dies a quo il 9 febbraio 2020, indicato dalla ricorrente, oppure il 2 marzo 2020, data della comunicazione del recesso e della conoscenza degli atti, il ricorso notificato il 14 maggio 2020 risultava comunque tardivo. Il giudice non ha quindi esaminato le censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Le spese sono state integralmente compensate, con dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine per proporre l’azione di annullamento decorre dalla conoscenza dell’atto secondo le modalità rilevanti nel caso concreto; nella fattispecie, il termine decorreva dalla pubblicazione della deliberazione e risultava comunque scaduto anche considerando date successive di conoscenza.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Consente di dichiarare irricevibile il ricorso tardivamente proposto.

  • art. 20 d.lgs. 175/2016

    Costituiva la base normativa della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ma la relativa legittimità non è stata esaminata per la tardività del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per il rilievo d’ufficio della possibile irricevibilità del ricorso, sottoposto previamente al contraddittorio delle parti.

Massime di principio

  • L’impugnazione di una deliberazione amministrativa soggiace al termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a.; decorso tale termine, il ricorso è irricevibile e le censure di merito non possono essere esaminate.
  • Quando l’atto è stato pubblicato, la pubblicazione può costituire il dies a quo del termine per l’impugnazione; l’eventuale individuazione di una data successiva di piena conoscenza non rende tempestivo il ricorso se, anche rispetto a tale data, siano trascorsi più di sessanta giorni.
  • Il giudice amministrativo può rilevare d’ufficio la tardività del ricorso, purché la relativa questione sia sottoposta previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliTermini e notificazione del ricorso
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.