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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49702/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della sentenza di condanna per reati connessi alla violazione della misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di dimora) e guida senza patente: 1) dedotta violazione dell'art. 606 c.1 lett. b), c) ed e) c.p.p. per contraddittorietà, carenza e illogicità della motivazione, con particolare doglianza sull'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti e sulla genericità della contestazione relativa all'obbligo di "vivere onestamente"; 2) vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili se emerge chiaramente la loro spontaneità (art. 350 c.7 c.p.p.) e, nel caso, erano state poi reiterate dall'imputato in udienza di convalida; l'art. 73 d.lgs. 159/2011 individua compiutamente la fattispecie di guida senza patente per persone già sottoposte a misure di prevenzione (la norma è stata inoltre ritenuta costituzionalmente compatibile dalla Corte Costituzionale, sent. n.211/2022); il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato in rapporto ai gravi precedenti dell'imputato (tra cui associazione per traffico di stupefacenti, lesioni, evasione, resistenza). La Cassazione ha confermato quindi l'applicazione della pena e la valutazione del merito, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 da versare alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011

    Norma relativa agli obblighi imposti alle persone sottoposte a misure di prevenzione; richiamata per l'accertamento della violazione dell'obbligo di dimora e sorveglianza speciale

  • art. 73, d.lgs. n.159/2011

    "nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale"

    La fattispecie è ritenuta specifica e determinata; la Corte ricorda la pronuncia della Corte Costituzionale (n.211/2022) che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate sull'art. 73

  • art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

    Consente l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria se emerge con chiarezza la loro spontaneità; principio applicato per ritenere utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato

  • art. 64, cod. proc. pen.

    Norma sugli avvisi da dare all'indagato; la Corte precisa che l'assenza di tali avvisi non rende automaticamente inutilizzabili dichiarazioni spontanee rese liberamente

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione nelle motivazioni (censure di motivazione e di applicazione della legge), ma la Cassazione ha ritenuto le censure infondate

  • art. 133 cod. pen.

    Indica gli elementi per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che il giudice del merito può valutare uno solo degli elementi come prevalente per concedere o negare le attenuanti

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; il diniego è stato motivato con i gravi precedenti penali dell'imputato

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di sanzione pecuniaria a carico dell'autore del ricorso inammissibile; applicata con liquidazione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • art. 191, 192 e 530 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alle doglianze sulla motivazione e sulla prova, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice del merito congrua

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili in giudizio se emerge chiaramente che sono state rese liberamente, anche in assenza del difensore o degli avvisi formali (art. 350 c.7 c.p.p.). La reiterazione in udienza rafforza la loro utilizzabilità.
  • La qualificazione normativa di reati connessi a misure di prevenzione (es. art. 73 d.lgs. 159/2011) è specifica: l'addebito di guida senza patente per soggetto sottoposto a misura di prevenzione non è "generico" se la norma tipizza la condotta.
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione del merito se la motivazione della corte territoriale è logica, congrua e non contraddittoria; per ottenere cassazione è necessario dimostrare vizi motivazionali seri e specifici.
  • Per la concessione o il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente la considerazione prevalente di uno degli elementi dell'art. 133 c.p.; gravi precedenti possono legittimamente portare al diniego delle attenuanti.
  • Le doglianze che chiedono una diversa valutazione degli elementi di fatto o un diverso apprezzamento probatorio sono, di norma, inammissibili in Cassazione se si limitano a contestare la valutazione del merito senza evidenziare errori di diritto o illogicità manifeste.

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