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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9186/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ravenna del 29/09/2023 che ha rigettato l'istanza di riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo dell'intero ambulatorio veterinario e dei beni ivi presenti. Il ricorrente deduce violazione dell'obbligo di motivazione ex art.125 c.3 c.p.p. e dell'obbligo di indicare misure alternative meno invasive per prevenire il rischio di recidiva; contesta la mancata considerazione di fatti nuovi favorevoli (in particolare la radiazione dall'albo non ancora esecutiva) e sostiene la possibilità di misure alternative quali dissequestro condizionato o vincoli parziali e misure personali interdittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e coerente nel perimetro vincolato dalla precedente pronuncia rescindente: il fumus commissi delicti e il periculum di reiterazione erano già accertati e coperti da giudicato cautelare; i fatti sopravvenuti (es. provvedimento disciplinare non esecutivo) non incidono sull'originaria legittimità della misura. La Corte ha confermato che, alla luce della natura dei reati (alcuni strettamente connessi all'attività veterinaria, altri anche estranei ma posti in essere attraverso l'uso dell'ambulatorio), la misura del sequestro dell'intero compendio era proporzionata e l'alternativa del sequestro parziale o degli strumenti di lavoro non sarebbe stata idonea a evitare il pericolo di reiterazione. Il ricorso è quindi respinto; il sequestro rimane confermato.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    Regola l'impugnabilità per cassazione delle ordinanze in materia di appello e riesame di misure cautelari reali; il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, includendo vizi motivazionali gravi quali motivazione assente o meramente apparente.

  • art. 321 c.p.p.

    Indica le esigenze cautelari che la misura deve soddisfare; il tribunale doveva, se possibile, indicare strumenti alternativi per soddisfare tali esigenze, fatte salve le statuizioni già coperte da giudicato cautelare.

  • art. 125 c.p.p. comma 3

    Prevede l'obbligo di motivazione dei provvedimenti cautelari. Il ricorso contestava insufficiente motivazione circa l'impossibilità di misure meno invasive, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del riesame adeguata nel quadro vincolato dalle valutazioni già divenute giudicato cautelare.

  • art. 275 c.p.p.

    Principio di proporzionalità delle misure cautelari (richiamato in riferimento all'articolazione del bilanciamento tra intrusività della misura e esigenze cautelari); la Corte ha confermato che la proporzionalità va motivata ma può giustificare il sequestro dell'intero complesso se le alternative non sono ritenute idonee.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Consente al ricorrente di limitare i motivi nei termini strettamente necessari per la motivazione; qui usato per delimitare l'ammissibilità dei motivi posti in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle spese processuali in sede di impugnazione cautelare; la Corte ha valutato l'inammissibilità del ricorso senza ravvisare assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione avverso ordinanze su misure reali è ammesso il ricorso solo per violazione di legge; vizi meramente probatori o di valutazione non sono sindacabili salvo carenza motivazionale grave o assenza della motivazione.
  • Il giudice del rinvio (o del riesame in sede di rinvio) è vincolato dalle statuizioni di diritto e di fatto già divenute giudicato cautelare dalla precedente pronuncia di legittimità; può però considerare fatti sopravvenuti solo se incidono sulla legittimità originaria della misura.
  • La proporzionalità richiede che il giudice valuti e motivi sull'eventuale possibilità di misure meno invasive, ma quando i reati sono commessi con il diretto uso dell'azienda/ambulatorio e la disponibilità dell'immobile facilita la reiterazione, il sequestro dell'intero compendio può essere giustificato.
  • Non è sempre praticabile una 'separazione plastica' tra parte lecita e parte illecita dell'attività: se la funzione dell'intero bene è strumentale all'attività che ha consentito la commissione di reati, il sequestro totale può essere proporzionato.
  • Fatti disciplinari o provvedimenti non ancora esecutivi o definitivi (es. radiazione non esecutiva) difficilmente eliminano il periculum fintanto che non producono effetti concreti che impediscano la reiterazione.
  • Il sequestro degli strumenti o dei soli beni materiali può risultare insufficiente se l'indagato può agevolmente procurarsi equivalenti oppure continuare l'attività in altra parte del compendio; il giudice deve valutare l'effettiva idoneità delle misure alternative.
  • Per ottenere la revoca/modifica di una misura reale già confermata in sede cautelare occorre portare fatti nuovi che incidano specificamente sulla legittimità del titolo cautelare; mere considerazioni processuali o generiche non sono sufficienti.

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