Cassazione Penale, Sentenza n. 16462/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/10/2023 che ha rigettato la richiesta di revoca (dissequestro) di un compendio immobiliare sottoposto a sequestro preventivo a fini impeditivi. Il ricorrente ha dedotto abnormità funzionale per aver la Corte d'appello rinviato la decisione sul dissequestro al giudizio di merito, lamentando conseguente stasi processuale e danni economici (impossibilità di ottenere finanziamenti). Ha inoltre sostenuto che la sentenza di primo grado non aveva disposto la confisca e che non sussistevano i presupposti per la conversione del sequestro in sequestro probatorio o conservativo, e che l'ordine di demolizione non osterebbe al dissequestro.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione: il bene sottoposto a sequestro risulta di proprietà della società "Martino s.a.s. di Giovanni Martino", pertanto la richiesta di restituzione poteva essere proposta solo dalla società, in persona del suo legale rappresentante e previo rilascio di specifica procura speciale al difensore. Il ricorrente aveva proposto il ricorso in proprio, senza la qualità richiesta. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b)
art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001
Norma richiamata nell'imputazione per fatti edilizi: viene utilizzata per individuare la fattispecie penale a fondamento del sequestro preventivo.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 95, 71, 72
artt. 95, 71 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001
Ulteriori disposizioni in materia edilizia richiamate tra i capi di imputazione a giustificazione del vincolo cautelare.
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1
art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004
Norma del codice dei beni culturali richiamata tra le imputazioni; utile a definire la natura dei reati posti a fondamento del sequestro.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c)
art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001
Altro riferimento normativo edilizio qualificante i capi di imputazione collegati al provvedimento cautelare.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2
art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006
Norma ambientale richiamata negli addebiti che hanno giustificato il sequestro preventivo.
codice penale, art. 349
Norma penale richiamata fra i reati contestati e pertanto tra le ragioni del vincolo cautelare.
codice di procedura penale, art. 323, comma 2
art. 323, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di conversione del sequestro preventivo in sequestro probatorio; il ricorrente ha dedotto che non ricorressero i presupposti per tale conversione.
codice di procedura penale, art. 323, comma 4
art. 323, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di conversione del sequestro in sequestro conservativo; invocata dal ricorrente come rimedio non applicabile nel caso di specie, secondo la sua difesa.
Massime di principio
- La legittimazione a chiedere il dissequestro di un bene è collegata alla titolarità del diritto sulla cosa: se il bene è di proprietà di una società, solo la società (per mezzo del suo legale rappresentante e con procura speciale, se necessario) può promuovere la richiesta di restituzione.
- Un singolo socio non può impugnare i provvedimenti cautelari relativi a beni sociali a meno che non agisca nella qualità di legale rappresentante o non dimostri un interesse concreto e diretto alla restituzione.
- La decisione di rinviare la valutazione del dissequestro al merito può essere corretta se non sussistono i presupposti di urgenza o se la questione è inscindibile dal giudizio di merito; tuttavia, per evitare stasi ingiustificata, il rimedio corretto è proporre istanze urgenti nella sede competente o agire con il soggetto legittimato.
- La presenza di un ordine di demolizione nella sentenza di primo grado non esclude automaticamente la possibilità di dissequestro: l'assenza di confisca o di conversione del sequestro può lasciare spazio alla restituzione, purché chi la chiede sia legittimato e sussistano i presupposti di legge.
- Prima di proporre ricorsi processuali complessi è essenziale verificare la qualità e la titolarità soggettiva (personale o societaria) del ricorrente per evitare inammissibilità e sanzioni per lite temeraria o colposa.
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