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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16462/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/10/2023 che ha rigettato la richiesta di revoca (dissequestro) di un compendio immobiliare sottoposto a sequestro preventivo a fini impeditivi. Il ricorrente ha dedotto abnormità funzionale per aver la Corte d'appello rinviato la decisione sul dissequestro al giudizio di merito, lamentando conseguente stasi processuale e danni economici (impossibilità di ottenere finanziamenti). Ha inoltre sostenuto che la sentenza di primo grado non aveva disposto la confisca e che non sussistevano i presupposti per la conversione del sequestro in sequestro probatorio o conservativo, e che l'ordine di demolizione non osterebbe al dissequestro.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione: il bene sottoposto a sequestro risulta di proprietà della società "Martino s.a.s. di Giovanni Martino", pertanto la richiesta di restituzione poteva essere proposta solo dalla società, in persona del suo legale rappresentante e previo rilascio di specifica procura speciale al difensore. Il ricorrente aveva proposto il ricorso in proprio, senza la qualità richiesta. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b)

    art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001

    Norma richiamata nell'imputazione per fatti edilizi: viene utilizzata per individuare la fattispecie penale a fondamento del sequestro preventivo.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 95, 71, 72

    artt. 95, 71 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001

    Ulteriori disposizioni in materia edilizia richiamate tra i capi di imputazione a giustificazione del vincolo cautelare.

  • d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1

    art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004

    Norma del codice dei beni culturali richiamata tra le imputazioni; utile a definire la natura dei reati posti a fondamento del sequestro.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c)

    art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001

    Altro riferimento normativo edilizio qualificante i capi di imputazione collegati al provvedimento cautelare.

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2

    art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006

    Norma ambientale richiamata negli addebiti che hanno giustificato il sequestro preventivo.

  • codice penale, art. 349

    Norma penale richiamata fra i reati contestati e pertanto tra le ragioni del vincolo cautelare.

  • codice di procedura penale, art. 323, comma 2

    art. 323, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di conversione del sequestro preventivo in sequestro probatorio; il ricorrente ha dedotto che non ricorressero i presupposti per tale conversione.

  • codice di procedura penale, art. 323, comma 4

    art. 323, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di conversione del sequestro in sequestro conservativo; invocata dal ricorrente come rimedio non applicabile nel caso di specie, secondo la sua difesa.

Massime di principio

  • La legittimazione a chiedere il dissequestro di un bene è collegata alla titolarità del diritto sulla cosa: se il bene è di proprietà di una società, solo la società (per mezzo del suo legale rappresentante e con procura speciale, se necessario) può promuovere la richiesta di restituzione.
  • Un singolo socio non può impugnare i provvedimenti cautelari relativi a beni sociali a meno che non agisca nella qualità di legale rappresentante o non dimostri un interesse concreto e diretto alla restituzione.
  • La decisione di rinviare la valutazione del dissequestro al merito può essere corretta se non sussistono i presupposti di urgenza o se la questione è inscindibile dal giudizio di merito; tuttavia, per evitare stasi ingiustificata, il rimedio corretto è proporre istanze urgenti nella sede competente o agire con il soggetto legittimato.
  • La presenza di un ordine di demolizione nella sentenza di primo grado non esclude automaticamente la possibilità di dissequestro: l'assenza di confisca o di conversione del sequestro può lasciare spazio alla restituzione, purché chi la chiede sia legittimato e sussistano i presupposti di legge.
  • Prima di proporre ricorsi processuali complessi è essenziale verificare la qualità e la titolarità soggettiva (personale o societaria) del ricorrente per evitare inammissibilità e sanzioni per lite temeraria o colposa.

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