Corte di giustizia, Sentenza C-453/22
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2023. — Michael Schütte contro Finanzamt Brilon. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster. — Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Principio di neutralità dell’IVA - Principio di effettività - Aliquota IVA troppo elevata indicata su una fattura di acquisto - Rimborso dell’eccedenza - Azione diretta contro l’amministrazione - Impatto del rischio di un doppio rimborso della stessa IVA. — Causa C-453/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riconosciuto al cessionario un diritto diretto verso il fisco al rimborso dell’IVA indebitamente fatturata e pagata ai fornitori, quando l’azione contro questi ultimi sia ormai prescritta e non vi siano frode, abuso o negligenza imputabili al contribuente. Ha inoltre escluso che il rischio di un doppio rimborso osti a tale soluzione, ritenendo che l’eventuale successiva richiesta dei fornitori sarebbe abusiva. In caso di ritardo nel rimborso, spettano anche gli interessi moratori.
Rimborso diretto dell’IVA indebitamente fatturata al cessionario quando il recupero dal fornitore è precluso dalla prescrizione nazionale, con interessi e senza che il rischio astratto di doppio rimborso osti alla tutela
La questione giuridica
Se la direttiva 2006/112/CE, letta alla luce del principio di neutralità dell’IVA e del principio di effettività, imponga che il cessionario che ha pagato ai propri fornitori IVA indebitamente indicata in fattura e da questi versata all’erario possa ottenere direttamente dall’amministrazione fiscale il rimborso dell’eccedenza e dei relativi interessi, quando non può più agire contro i fornitori per prescrizione di diritto interno, pur permanendo la mera possibilità che questi ultimi chiedano poi a loro volta il rimborso all’amministrazione dopo rettifica delle fatture.
Principio di diritto
La Corte afferma che, in materia di IVA, quando il cessionario ha pagato ai fornitori un’IVA indebitamente fatturata e già versata all’erario, e non può più ottenerne la restituzione dai fornitori per la sola prescrizione di diritto interno senza che gli siano imputabili frode, abuso o negligenza, i principi di neutralità ed effettività esigono un diritto diretto al rimborso nei confronti dell’amministrazione fiscale; il solo rischio astratto che i fornitori, dopo rettifica delle fatture, chiedano a loro volta il rimborso non esclude tale diritto, perché un’eventuale pretesa successiva sarebbe abusiva. Se il rimborso non avviene entro un termine ragionevole, devono essere corrisposti interessi a compensazione del pregiudizio finanziario derivante dall’indisponibilità delle somme.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2010/45/UE
- Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 178, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 267 TFUE
- Abgabenordnung (articoli 163 e 227)
Rimborso diretto dell’IVA indebitamente fatturata e interessi
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Finanzgericht Münster, riguarda un’operazione di acquisto e rivendita di legname nella quale il cessionario aveva pagato ai propri fornitori un’IVA indicata in fattura al 19%, poi versata da questi all’erario, mentre le cessioni a valle erano state assoggettate all’aliquota del 7%. Dopo una verifica fiscale e un contenzioso interno, la detrazione dell’IVA a monte fu ridotta e il contribuente chiese l’esenzione/rimborso in via equitativa ai sensi degli articoli 163 e 227 AO.
Fatti e procedimento principale
Il giudice del rinvio precisa che:
- non vi erano indizi di insolvenza imminente del contribuente né sospetti di frode;
- i fornitori avevano versato l’IVA all’amministrazione finanziaria;
- il contribuente aveva chiesto ai fornitori la rettifica delle fatture e il rimborso della differenza, ma questi avevano opposto la prescrizione civile;
- l’amministrazione aveva rifiutato il rimborso diretto, ritenendo il contribuente responsabile della situazione.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiede se la direttiva IVA, e in particolare i principi di neutralità ed effettività, impongano di riconoscere al beneficiario delle cessioni un diritto diretto al rimborso verso l’amministrazione finanziaria, oltre agli interessi, anche quando:
- il rimborso dai fornitori non sia più azionabile per prescrizione interna;
- esista solo la possibilità formale che i fornitori, dopo una futura rettifica delle fatture, chiedano a loro volta il rimborso al fisco, con il rischio di un doppio ristoro della stessa imposta.
Normativa e principi richiamati
La Corte richiama anzitutto gli articoli 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, che disciplinano il diritto alla detrazione e il possesso della fattura conforme. Richiama poi la giurisprudenza sul diritto al rimborso dell’IVA indebitamente versata, che costituisce una forma di ripetizione dell’indebito funzionale alla neutralità dell’imposta. Viene inoltre ribadito che, in assenza di una disciplina armonizzata sulle modalità di rimborso, spetta agli Stati membri definire i rimedi processuali, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che, di regola, il sistema UE consente che:
- il fornitore chieda il rimborso dell’IVA indebitamente versata all’erario;
- l’acquirente agisca contro il fornitore in ripetizione dell’indebito.
Tale schema è conforme ai principi di neutralità ed effettività. Tuttavia, quando il recupero dal fornitore diventa impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività impone che l’acquirente possa agire direttamente contro l’amministrazione fiscale.
Nel caso concreto, la Corte osserva che la sola prescrizione opposta dai fornitori rende impossibile il rimborso nella relazione interna tra privati, senza che al contribuente siano imputabili frode, abuso o negligenza. Negare in questa situazione il rimborso diretto all’amministrazione sarebbe contrario alla neutralità dell’IVA e sproporzionato.
Rischio di doppio rimborso
La Corte respinge l’obiezione del giudice del rinvio relativa al possibile doppio rimborso. Se i fornitori, dopo aver inizialmente opposto la prescrizione al cliente, chiedessero poi il rimborso all’amministrazione dopo rettifica delle fatture, tale comportamento sarebbe, in linea di principio, abusivo, poiché finalizzato solo a ottenere un vantaggio fiscale contrario alla neutralità. Di conseguenza, il rischio di un doppio esborso per l’erario è escluso in via teorica e non può impedire il diritto del cessionario al rimborso diretto.
Interessi
La Corte afferma inoltre che il rimborso deve essere accompagnato dagli interessi quando l’amministrazione non restituisca le somme entro un termine ragionevole. Gli interessi servono a compensare il danno finanziario derivante dall’indisponibilità delle somme indebitamente riscosse.
Dispositivo e principio affermato
La Corte dichiara che la direttiva IVA, il principio di neutralità e quello di effettività esigono che il beneficiario delle cessioni disponga direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria di un diritto al rimborso dell’IVA indebitamente fatturata e pagata ai fornitori, nonché dei relativi interessi, quando non possa più agire contro i fornitori per prescrizione, purché non vi siano frode, abuso o negligenza a lui imputabili. Il rischio meramente astratto di una successiva azione dei fornitori contro il fisco non è sufficiente a negare tale tutela.
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