Ordinanza n. 2735/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, in parte qua e nei limiti dell'interesse azionato, del decreto del MASE prot. n. 228 del 29.4.2025 adottato di concerto con il MiC, con il quale è stato "espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare agrivoltaica di potenza pari a 24,57 MWp, nel Comune di Roma (RM) e delle relative opere di connessione alla RTN", ivi compresa la verifica del Piano preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR 120/2017, subordinate al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3", nella parte in cui è stato previsto all'art. 3 il rispetto delle prescrizioni previste nel parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 8847-P del 27 marzo 2025; in parte qua e nei limiti dell'interesse azionato, del parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR espresso con nota prot. 8847-P del 27 marzo 2025 nella parte in cui ha disposto lo stralcio del lotto 1 di progetto sul presupposto che non ricadrebbe in area idonea ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall'odierna ricorrente; e per la condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 emendato dalla prescrizione impugnata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di VIA favorevole, nella parte in cui recepisce le prescrizioni del parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR, compreso lo stralcio di un lotto del progetto
Esito
La controversia
La società ha impugnato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, adottato di concerto con il Ministero della Cultura, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale per un impianto agrivoltaico e le relative opere di connessione, nonché il parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR nella parte in cui ha disposto lo stralcio del lotto 1, ritenendo che l'area non fosse idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021. La ricorrente ha chiesto l'annullamento parziale degli atti e la condanna del Ministero dell'Ambiente a rilasciare una VIA emendata dalla prescrizione contestata. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità derivante dall'incongruenza tra petitum e causa petendi. Secondo la prospettazione del ricorso, l'illegittimità del parere ministeriale circa la non idoneità dell'area dovrebbe condurre direttamente all'eliminazione delle prescrizioni e dello stralcio dal provvedimento di VIA. Tuttavia, la ricorrente non ha domandato, neppure in via subordinata, l'annullamento degli atti con retrocessione del procedimento e riedizione del potere amministrativo, limitandosi a chiedere la sostanziale manipolazione del contenuto dispositivo degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021, nei procedimenti autorizzatori relativi a impianti da fonti rinnovabili situati su aree idonee, il parere dell'autorità paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante: l'amministrazione procedente può quindi superarlo, ma deve motivare tale scelta. L'accoglimento delle censure, pertanto, potrebbe determinare soltanto la regressione del procedimento e l'obbligo delle amministrazioni di rideterminarsi, non la diretta eliminazione giudiziale delle prescrizioni né il rilascio di un provvedimento dal contenuto predeterminato. Poiché la domanda proposta mira esclusivamente alla rimozione delle parti lesive e non comprende la riedizione del potere, il Collegio prospetta l'inammissibilità dell'impugnativa per carenza di interesse, ritenendo non conseguibile il bene della vita richiesto. Richiamando il principio dispositivo e il divieto di ultrapetizione, osserva che il giudice amministrativo non può sostituire d'ufficio la forma di tutela domandata con una diversa. Alle parti è stato assegnato il termine di venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla sola questione prospettata.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio prima della decisione, assegnando un termine per il deposito di memorie.
art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021
È la disposizione invocata quale parametro per stabilire l'idoneità dell'area destinata all'impianto da fonti rinnovabili.
art. 22, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 199/2021
nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante
Il parere paesaggistico è necessario ma non vincola l'autorità procedente, che può superarne i rilievi ostativi soltanto attraverso una motivazione.
art. 25 d.lgs. n. 152/2006
È indicato quale base normativa del provvedimento di VIA richiesto dalla ricorrente.
Massime di principio
- Quando il parere dell'autorità paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante, l'amministrazione procedente può discostarsene, ma deve motivare il superamento dei fattori ostativi indicati nel parere; la non vincolatività non comporta l'automatica soccombenza della posizione dell'autorità consultiva.
- Se l'illegittimità di un parere o di una prescrizione richiede una nuova valutazione amministrativa, l'accoglimento dell'impugnazione può condurre alla regressione del procedimento e alla riedizione del potere, non alla diretta sostituzione giudiziale del contenuto discrezionale del provvedimento.
- Nel processo amministrativo, il petitum deve essere congruente con la causa petendi e con il risultato concretamente conseguibile: è inammissibile per carenza di interesse la domanda che chieda la mera eliminazione di prescrizioni quando, in base ai vizi dedotti, l'eventuale accoglimento potrebbe comportare soltanto la riedizione del potere amministrativo.
- Il giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo e del divieto di ultrapetizione, non può sostituire d'ufficio la forma di tutela richiesta con una diversa, né attribuire un bene o un'utilità non domandati dalla parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 388/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 82/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →