Sentenza n. 7617/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 403/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Molise n. 403/2012 che aveva accolto il ricorso contro la scheda valutativa e il rapporto informativo relativi ai periodi 11 aprile 2008–10 aprile 2009 e 11 aprile 2009–10 luglio 2009
Esito
Favorevole al resistente (ufficiale)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza ha appellato la sentenza del TAR Molise n. 403/2012, sostenendo l'erroneità dell'accoglimento e la legittimità della scheda valutativa del 30 luglio 2009. Gli atti riguardavano un ufficiale che aveva ricoperto l'incarico di Comandante della Tenenza di Vasto: la scheda valutativa concerneva il periodo 11 aprile 2008–10 aprile 2009 e il rapporto informativo il periodo 11 aprile 2009–10 luglio 2009. La valutazione aveva comportato un abbassamento delle note caratteristiche e del giudizio finale. L'appellato non si è costituito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato l'accoglimento disposto dal TAR per difetto di motivazione. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni caratteristiche del militare non può sostituirsi alla valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione, ma verifica la conformità alla legge e la coerenza e uniformità del criterio valutativo. Nel caso concreto, il peggioramento non era sorretto da una specificazione adeguata delle circostanze e delle ragioni; inoltre, il dissenso del revisore su numerose voci specifiche attribuite dal compilatore risultava contraddittorio con il giudizio complessivo, che riconosceva un rendimento pieno e sicuro. Nulla sulle spese, data la mancata costituzione dell'appellato.
Massime di principio
- Nel sindacato sulle schede valutative dei militari, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale dell'amministrazione, ma può verificare la conformità a legge e la coerenza e uniformità di applicazione del metro di giudizio.
- La modifica in senso peggiorativo del giudizio complessivo contenuto in una scheda valutativa deve essere sorretta da una motivazione specifica e circostanziata, che indichi le circostanze e le ragioni del peggioramento.
- È viziata da difetto di motivazione e contraddittorietà la valutazione peggiorativa nella quale il dissenso del revisore investe numerose voci specifiche attribuite dal compilatore senza essere adeguatamente spiegato e risulta incoerente con il giudizio complessivo espresso.
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