Sentenza n. 81/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 215/2023 emesso dal Tribunale di Larino, Sez. Lavoro, il 10.09.2023 nel procedimento monitorio n. 496/2023 R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia della Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise nell’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 215/2023 del Tribunale di Larino, dichiarato esecutivo con decreto n. 1233/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 215/2023, emesso dal Tribunale di Larino in relazione al credito derivante dalla rideterminazione del fondo di risultato spettante a un dirigente medico. Il decreto ingiuntivo, notificato all’amministrazione e non opposto, è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e nuovamente notificato in forma esecutiva. Nonostante le diffide e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, l’amministrazione non ha provveduto al pagamento. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento, l’ordine di pagamento delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta, l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo costituisce titolo equiparato a una sentenza passata in giudicato ai fini dell’ottemperanza, rientrando nell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre ritenuto integrato il presupposto temporale, essendo decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo. Nel merito, ha accertato l’inadempimento dell’amministrazione, non essendo stata fornita alcuna prova dell’integrale pagamento. Ha quindi ordinato al Direttore Generale dell’A.S.RE.M., quale Commissario liquidatore, di corrispondere € 8.829,32, gli interessi dal 31 dicembre 2005 fino al saldo nei limiti di legge e le spese della procedura monitoria, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’A.S.RE.M., o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, con ulteriore termine di 60 giorni e senza compenso. Ha escluso, allo stato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. La Gestione Liquidatoria è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e valutare l’applicazione della penalità di mora.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
“altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario”
Ricompresi nell’azione di ottemperanza sono anche i provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, tra cui il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto consente di considerarlo titolo giudiziale definitivamente esecutivo e utilizzabile per il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza nei confronti di un’amministrazione debitrice presuppone il decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere richiesta in caso di persistente inottemperanza, ma il giudice può non applicarla, almeno allo stato, quando abbia già predisposto una misura sostitutiva mediante la nomina del commissario ad acta.
art. 1988 c.c.
È richiamato quale fondamento del riconoscimento del debito da parte della Gestione Liquidatoria mediante deliberazioni del Commissario Liquidatore.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. è un provvedimento equiparato a una sentenza passata in giudicato e consente la proposizione del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nei confronti di un’amministrazione debitrice, il giudizio di ottemperanza presuppone, oltre all’esecutività del titolo, il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
- L’inerzia dell’amministrazione nell’adempimento di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo può essere accertata anche in assenza di costituzione dell’amministrazione, quando non risulti provato l’integrale pagamento del credito.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza dell’interessato in caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può giustificare, almeno allo stato, il mancato riconoscimento della penalità di mora, salva una successiva valutazione qualora l’amministrazione non collabori all’esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →