Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14527/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento dell’ordinanza adottata, ex art. 39 del Tulps, dalla Prefettura di Roma in data 5 gennaio 2023, notificata al ricorrente in data 8 marzo 2023 dai Carabinieri della Stazione Roma La Storta;

Giustizia amministrativa202308077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza prefettizia ex art. 39 TULPS che ordinava la cessione delle armi detenute

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (titolare di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza adottata dalla Prefettura di Roma il 5 gennaio 2023, notificata l'8 marzo 2023, con la quale gli era stata ordinata la cessione delle armi in proprio possesso. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti. Il ricorso era stato già accolto con una precedente sentenza, successiva alla pronuncia cautelare dell'11 luglio 2023.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere perché il ricorso era già stato definitivamente deciso con una precedente sentenza di accoglimento e anche la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era già stata definita con separato decreto di liquidazione. La presente pronuncia è stata adottata soltanto per chiudere formalmente il fascicolo, fissato erroneamente per la discussione. Non vi è stata pronuncia sulle spese, in assenza di attività defensionale.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    Costituisce la base normativa dell'ordinanza prefettizia impugnata, con cui era stata ordinata la cessione delle armi.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina il patrocinio a spese dello Stato; la relativa richiesta era già stata definita con decreto di liquidazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando il ricorso è già stato definito con una precedente sentenza e anche le questioni accessorie risultano già decise, il giudice deve dichiarare il non luogo a provvedere sulla successiva fissazione della causa, adottando una pronuncia formale di chiusura del fascicolo.
  • La dichiarazione di non luogo a provvedere per causa già definita non comporta una nuova decisione sul merito dell'impugnazione né una rivalutazione della legittimità dell'atto amministrativo originariamente impugnato.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.