Risoluzione n. 345 del 5/08/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione affronta il trasferimento in continuità giuridica in Italia della sede di una holding lussemburghese "miliardaria" e chiarisce: residenza fiscale, valore fiscale delle partecipazioni, applicazione della participation exemption, trattamento delle perdite pregresse e limiti al riporto illimitato delle perdite. L’Agenzia ritiene applicabile il criterio del costo storico per le partecipazioni, conferma il possesso rilevante ai fini dell’art. 87 TUIR, esclude il riporto delle perdite maturate in Lussemburgo e nega l’art. 84, comma 2, TUIR alle perdite dei primi tre esercizi in Italia.
Trasferimento in Italia della sede di una holding lussemburghese e regime fiscale applicabile
Trasferimento in Italia di una holding lussemburghese e relativi effetti fiscali
La risoluzione esamina il caso di una società lussemburghese qualificata come holding del 1929 e, in particolare, come holding “miliardaria” ai sensi del Decreto granducale del 17 dicembre 1938, che trasferisce in continuità la sede legale in Italia assumendo la denominazione ALFA Spa. Il documento chiarisce gli effetti del trasferimento su residenza fiscale, valorizzazione delle partecipazioni, plusvalenze da cessione e perdite fiscali.
Fatti rappresentati dall’istante
La società ALFA SA, società anonima di diritto lussemburghese, era stata costituita come holding del 1929 e ammessa al regime fiscale “régime milliardaire”. Nel 2006 l’assemblea straordinaria ha deliberato il trasferimento della sede legale in Italia in regime di continuità, il cambio di denominazione in ALFA Spa e l’efficacia subordinata all’iscrizione nel Registro delle imprese italiano. Una successiva assemblea ha approvato il nuovo statuto e fissato la chiusura del primo esercizio successivo al trasferimento al 31 dicembre 2007. L’iscrizione nel Registro delle imprese è avvenuta a fine 2006.
Quesiti posti
L’istante chiede chiarimenti su:
- valore fiscale delle partecipazioni in società quotate in Borsa italiana, considerando che in Lussemburgo non vi è stata tassazione delle plusvalenze latenti;
- regime fiscale delle cessioni di partecipazioni già avvenute dopo il trasferimento;
- possibilità di riportare a nuovo le perdite maturate in Lussemburgo;
- applicabilità dell’art. 84, comma 2, del TUIR alle eventuali perdite dei primi tre esercizi successivi al trasferimento.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società riteneva di poter beneficiare del regime di participation exemption di cui all’art. 87 TUIR per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, sostenendo che il requisito del possesso minimo dovesse includere anche il periodo maturato in Lussemburgo prima del trasferimento. Quanto al valore fiscale delle partecipazioni, proponeva il valore contabile, richiamando il principio di libertà di stabilimento. Per le perdite pregresse e per quelle dei primi tre esercizi in Italia, invocava rispettivamente il riporto ordinario dell’art. 84 TUIR e il riporto illimitato previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
Qualificazione del Lussemburgo ai fini della black list e natura della holding
L’Agenzia richiama il regime fiscale privilegiato delle holding lussemburghesi del 1929, che godono dell’esclusione da imposizione diretta sul reddito. Evidenzia inoltre che le holding miliardarie rappresentano una particolare variante delle holding del 1929, con ulteriori vantaggi fiscali. Tali società sono considerate escluse sia dalle direttive comunitarie 90/435/CEE e 2003/49/CE sia dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo.
Sotto il profilo della black list, l’Agenzia afferma che l’inclusione del Lussemburgo nel D.M. 21 novembre 2001, rilevante per gli articoli 167 e 168 TUIR, deve intendersi riferita a tutte le forme di holding lussemburghesi del 1929, comprese quelle costituite ai sensi di disposizioni successive. Viene esclusa una lettura restrittiva limitata alla sola holding ordinaria, poiché irragionevole rispetto alla sostanziale identità tra holding del 1929 e holding miliardarie.
Residenza fiscale in Italia e continuità giuridica del trasferimento
La risoluzione precisa che la verifica della residenza fiscale in Italia non rientra nelle competenze esercitabili in sede di interpello, poiché richiede un accertamento di fatto. Ricorda però che, ai sensi degli articoli 73, comma 3, e 76, comma 2, del TUIR, è residente la società che abbia in Italia la sede legale, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale per la maggior parte del periodo d’imposta.
Richiamando la risoluzione n. 9/E del 2006, l’Agenzia sottolinea che, quando il trasferimento avviene in continuità giuridica, il periodo d’imposta non si interrompe e gli esercizi sociali proseguono senza soluzione di continuità. Ne deriva che la società deve considerarsi residente in Italia sin dall’inizio dell’esercizio sociale, anche nel periodo anteriore all’iscrizione nel Registro delle imprese, se il criterio della maggior parte del periodo d’imposta risulta soddisfatto.
Regime delle plusvalenze da cessione di partecipazioni e art. 87 TUIR
Quanto alla participation exemption, l’Agenzia conferma che l’esenzione si applica alle plusvalenze su partecipazioni in società residenti e non residenti al ricorrere delle condizioni di legge. Per la società istante, tuttavia, è necessario che sussistano innanzitutto i requisiti soggettivi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 87 TUIR, oltre alla residenza in Italia nell’esercizio in cui avviene la cessione.
Sul requisito del possesso minimo di cui alla lettera a), l’Agenzia ritiene che debba essere computato anche il periodo di detenzione maturato in Lussemburgo, in ragione della continuità giuridica del trasferimento e dell’assenza di una vera e propria ricostituzione della società in Italia. Pertanto, il requisito dell’ininterrotto possesso per almeno dodici mesi appare soddisfatto tenendo conto dell’intero periodo di detenzione.
Sul requisito della classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie di cui alla lettera b), la condizione è considerata soddisfatta solo se le partecipazioni risultano iscritte come immobilizzazioni in un bilancio redatto secondo la legislazione italiana, oppure in conformità agli schemi e ai principi della IV direttiva 78/660/CEE o agli IAS/IFRS di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002. L’istante deve dunque dimostrare con certezza e precisione tale classificazione nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Viene anche richiamata la possibile applicazione della disciplina transitoria dell’art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 344/2003.
Valore fiscale delle partecipazioni al momento del trasferimento
In assenza di imposizione all’atto dell’ingresso della società estera in Italia, l’Agenzia indica che i criteri teoricamente prospettabili sono due: costo storico e valore corrente. Nel caso concreto, poiché il trasferimento è avvenuto senza atti traslativi e senza tassazione delle plusvalenze latenti in Lussemburgo, l’Agenzia conclude che il valore fiscale delle partecipazioni debba coincidere con il costo di acquisto sostenuto dalla società. Non viene quindi accolto il criterio del valore contabile prospettato dall’istante.
Perdite maturate in Lussemburgo
Le perdite realizzate in Lussemburgo non possono essere portate in deduzione dai futuri redditi eventualmente conseguiti in Italia dalla società ALFA Spa. L’Agenzia ricorda che, in quanto soggetto localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, la società era soggetta al regime CFC di cui all’art. 167 TUIR e che le perdite della controllata estera possono essere utilizzate solo per abbattere i redditi a tassazione separata della medesima entità, non il reddito complessivo del soggetto residente controllante.
Perdite dei primi tre esercizi in Italia e art. 84, comma 2, TUIR
Per le eventuali perdite maturate nei primi tre periodi d’imposta di residenza in Italia, l’Agenzia esclude l’applicazione del riporto illimitato previsto dall’art. 84, comma 2, TUIR. Tale disposizione richiede infatti che le perdite siano realizzate nei primi tre periodi d’imposta decorrenti dalla data di costituzione della società e che si riferiscano a una nuova attività produttiva.
Nel caso esaminato, manca il presupposto della “costituzione” in Italia, poiché il trasferimento è avvenuto in regime di continuità societaria e non tramite nuova costituzione. Di conseguenza, la prima condizione non sussiste e non occorre verificare la seconda. Le perdite eventualmente realizzate nei primi tre periodi d’imposta successivi al trasferimento non rientrano quindi nella disciplina di cui all’art. 84, comma 2, TUIR.
Conclusioni operative
In sintesi, l’Agenzia delle Entrate afferma che:
- il Lussemburgo deve essere considerato giurisdizione a fiscalità privilegiata anche per le holding miliardarie;
- la residenza fiscale in Italia può sussistere per l’intero esercizio in presenza di continuità giuridica e del requisito della maggior parte del periodo d’imposta;
- ai fini dell’art. 87 TUIR, il possesso delle partecipazioni può computare anche il periodo maturato all’estero, ma la classificazione tra immobilizzazioni va verificata in un bilancio conforme ai principi contabili richiesti;
- il valore fiscale delle partecipazioni coincide con il costo storico;
- le perdite maturate in Lussemburgo non sono riportabili in Italia;
- le perdite dei primi tre esercizi successivi al trasferimento non beneficiano del riporto illimitato dell’art. 84, comma 2, TUIR.
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