Risoluzione n. 353 del 7/08/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che il bonifico on-line può essere assimilato al bonifico tradizionale ai fini della detrazione IRPEF del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio; la mancanza di alcuni dati nella causale non preclude automaticamente il beneficio, se l’irregolarità viene sanata e sono dimostrati i requisiti di legge.
Detrazione 36% per recupero edilizio e bonifico on-line
Detrazione del 36% per recupero del patrimonio edilizio e bonifico on-line
La risoluzione esamina se, ai fini della detrazione d’imposta del 36 per cento prevista per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, un bonifico on-line con causale incompleta possa essere considerato idoneo. Il documento conclude in senso favorevole, purché l’irregolarità possa essere sanata e resti possibile il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Quesito del contribuente
L’istante intende beneficiare della detrazione IRPEF del 36 per cento prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 per spese sostenute per lavori edilizi. Riferisce di avere pagato tramite bonifico on-line, nel quale risultano:
- la denominazione del soggetto a favore del quale è stato emesso il bonifico, coincidente con l’intestatario della fattura;
- il numero della fattura;
- la data della fattura;
- l’importo della fattura.
Tuttavia, per il limitato spazio disponibile nella causale, non sono stati indicati né la partita IVA del beneficiario del bonifico né il codice fiscale del beneficiario della detrazione. L’istante chiede se, nonostante ciò, possa comunque accedere al beneficio fiscale.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene che il bonifico on-line debba essere equiparato a quello eseguito allo sportello. Ritiene quindi che i dati inseriti siano sufficienti a dimostrare il rispetto delle condizioni previste dalla norma agevolativa e, di conseguenza, a legittimare la detrazione del 36 per cento.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia ricorda che la detrazione è riconosciuta ai fini IRPEF dall’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Il beneficio è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 1 del decreto 18 febbraio 1998, n. 41, emanato dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici. In particolare, l’art. 1, comma 3, dispone che il pagamento delle spese detraibili deve avvenire mediante bonifico bancario dal quale risultino:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Il decreto prevede inoltre che le banche trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, e che la detrazione non possa essere riconosciuta se i pagamenti sono eseguiti con modalità diverse da quelle previste.
Bonifico postale e assimilazione interpretativa
La risoluzione richiama la circolare 10 giugno 2004, n. 24, punto 1.11, che ha ammesso il pagamento tramite bonifico postale per le spese di recupero edilizio. Tale assimilazione al bonifico bancario è stata ritenuta possibile perché il bonifico postale consente il reperimento delle informazioni richieste dalla norma e non ostacola i controlli degli uffici finanziari.
Su questa base, l’Agenzia afferma che anche il bonifico on-line può essere assimilato al bonifico tradizionale ai fini della detrazione.
Irregolarità della causale e possibilità di sanatoria
Quanto al problema tecnico segnalato, relativo al poco spazio disponibile nella causale del bonifico on-line, l’Agenzia osserva che la mancata indicazione di tutti i dati richiesti dall’art. 1 del decreto n. 41 del 1998 non preclude necessariamente la detrazione.
Vengono richiamati precedenti chiarimenti secondo cui:
- con la circolare 12 maggio 2000, n. 95, punto 2.1.3, è stato precisato che la detrazione spetta anche se nel bonifico non è stato riportato il riferimento alla norma agevolativa, purché il contribuente dimostri che le spese sono state sostenute nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti;
- con la circolare n. 15 del 2001, in tema di comproprietà, è stato chiarito che l’indicazione del solo codice fiscale di uno dei soggetti può sanare l’irregolarità, se gli altri comproprietari riportano nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto già indicato nel bonifico.
Nel caso esaminato, mancano non solo il riferimento alla norma agevolativa, ma anche elementi essenziali come il codice fiscale dell’ordinante e la partita IVA del beneficiario del bonifico. Secondo l’Agenzia, tale irregolarità può essere sanata fornendo i dati mancanti alla banca.
Effetti operativi della sanatoria
Una volta ricevute le informazioni mancanti, la banca potrà adempiere all’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, come richiesto dal decreto n. 41 del 1998.
Conclusione della risoluzione
La conclusione è che il bonifico on-line può essere considerato equivalente al bonifico tradizionale ai fini della detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio. L’assenza nella causale di alcuni dati richiesti non esclude di per sé il beneficio, se l’irregolarità viene sanata mediante comunicazione dei dati alla banca e se restano dimostrati i presupposti sostanziali della detrazione.
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché gli uffici applichino correttamente i principi espressi nella risoluzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 7 ago 2008Risoluzione n. 348 del 7/08/2008
- Risoluzione · 7 ago 2008Risoluzione n. 349 del 7/08/2008
- Risoluzione · 7 ago 2008Risoluzione n. 350 del 7/08/2008
- Risoluzione · 7 ago 2008Risoluzione n. 351 del 7/08/2008
- Risoluzione · 7 ago 2008Risoluzione n. 352 del 7/08/2008
- Risoluzione · 8 ago 2008Risoluzione n. 357 del 8/08/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →