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Risoluzione

Risoluzione n. 344 del 5/08/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, se un veicolo importato da un Paese extra-UE non è stato ceduto all’operatore tedesco e resta in Italia nonostante la temporanea immatricolazione in Germania, non si tratta di acquisto intracomunitario. Per l’immatricolazione in Italia è quindi sufficiente la documentazione doganale che attesta il pagamento dell’IVA in dogana; se la certificazione è sintetica occorre produrre anche ulteriori documenti probatori. I servizi tecnici resi dalla società tedesca sono inoltre rilevanti ai fini IVA in Italia.

Imm matricolazione in Italia di veicoli importati da Paesi terzi con targa UE temporanea

Veicoli usati importati da Paesi terzi e transitoriamente immatricolati in un Paese UE

La risoluzione esamina la documentazione fiscale richiesta per immatricolare in Italia un veicolo usato importato da un Paese terzo, che sia stato solo temporaneamente immatricolato in un altro Stato membro UE. Il chiarimento riguarda l’interpretazione dell’art. 1, comma 10, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, in coordinamento con i commi 9 e 11 della medesima norma.

Fattispecie rappresentata dall’istante

La società ALFA Italia, operante in Italia tramite unità locale, importa veicoli da Paesi extra-UE e svolge attività di compravendita di autoveicoli. Nel caso specifico ha importato dagli Stati Uniti un veicolo per il quale ha affidato a un operatore tedesco l’accertamento tecnico e la certificazione delle specifiche.

Per accelerare le pratiche, il veicolo è stato temporaneamente immatricolato in Germania, su delega conferita alla società BETA, ma:

  • il veicolo è sempre rimasto in Italia;
  • non vi è stata cessione del veicolo all’operatore tedesco;
  • il tecnico tedesco ha effettuato gli accertamenti in Italia, presso l’unità locale dell’istante;
  • la società tedesca ha reso prestazioni di servizi con applicazione di IVA tedesca per la fornitura della documentazione tecnica.

Ottenuta la documentazione, ALFA ha provveduto allo “stargamento” del veicolo in Germania e ha richiesto l’immatricolazione in Italia. L’Ufficio della Motorizzazione Civile ha però richiesto il modello F24 previsto per gli acquisti intracomunitari oppure un preventivo assenso dell’Amministrazione finanziaria.

Quesito e soluzione prospettata dal contribuente

L’istante ha chiesto se, in presenza di una temporanea immatricolazione tedesca di un veicolo che resta comunque in Italia e non viene ceduto al soggetto estero, si debba applicare la disciplina degli acquisti intracomunitari o se basti la documentazione doganale relativa all’importazione.

Secondo ALFA, l’operazione non costituisce acquisto intracomunitario e il veicolo conserva la natura di bene importato da Paese terzo; di conseguenza, per l’immatricolazione in Italia dovrebbe essere richiesta solo la documentazione doganale.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricorda che la disciplina dell’immatricolazione dei veicoli è stata modificata dall’art. 1, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge n. 262 del 2006, anche per contrastare le frodi nel commercio dei mezzi di trasporto acquistati all’estero e rivenduti in Italia.

In particolare:

  • il comma 9 riguarda i veicoli oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso e subordina immatricolazione o voltura alla presentazione del modello F24 con indicazione del numero di telaio e dell’IVA assolta;
  • il comma 10 disciplina invece le importazioni di veicoli nuovi e usati, richiedendo la certificazione doganale da cui risulti l’assolvimento dell’IVA, oppure il plafond utilizzato dall’importatore se l’operazione è svolta in esenzione da parte di esportatori abituali;
  • il comma 11 regola la decorrenza della norma e rinvia a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per le ipotesi di esclusione.

Viene inoltre richiamata la nozione di acquisto intracomunitario di cui all’art. 38 del decreto-legge n. 331 del 1993, con i relativi presupposti soggettivi e oggettivi.

Valutazione dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia precisa che, ai fini della qualificazione dell’operazione, è decisivo stabilire se il veicolo sia stato oggetto di acquisto intracomunitario. È invece irrilevante, per l’immatricolazione in Italia, che l’ordinamento tedesco consenta una immatricolazione temporanea anche per veicoli non presenti sul territorio tedesco.

Nel caso prospettato, se effettivamente:

  • non vi è stata alcuna cessione tra operatore tedesco e soggetto italiano;
  • il veicolo è sempre rimasto in Italia;
  • la targa tedesca è stata attribuita solo in via temporanea a un soggetto stabilito in Germania,

allora l’operazione non integra un acquisto intracomunitario.

Conseguenze ai fini dell’immatricolazione in Italia

Ne deriva che l’immatricolazione in Italia non richiede il modello F24 previsto per gli acquisti intracomunitari, ma è subordinata, sotto il profilo tributario, alla presentazione della documentazione doganale da cui risulti il pagamento dell’IVA in dogana.

Se la certificazione doganale è sintetica e si limita a un generico riferimento ai “dovuti diritti doganali”, senza indicare espressamente l’IVA assolta, il contribuente deve presentare anche:

  • la bolletta di importazione, oppure
  • la ricevuta dello spedizioniere, oppure
  • altra documentazione in possesso che attesti espressamente l’avvenuto pagamento dell’IVA in dogana.

Resta comunque fermo che la Motorizzazione Civile deve verificare la sussistenza delle caratteristiche tecniche richieste dalla normativa nazionale.

Rilevanza IVA dei servizi tecnici resi dalla società tedesca

La risoluzione segnala infine che i servizi resi dalla società tedesca all’istante, trattandosi di prestazioni su un bene mobile situato nel territorio italiano, sono rilevanti ai fini dell’IVA in Italia ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lettera b), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Principio conclusivo

In sintesi, per un veicolo importato da Paese terzo che non abbia mai formato oggetto di cessione all’operatore estero e che sia rimasto in Italia, la temporanea immatricolazione in un altro Stato UE non lo trasforma in bene oggetto di acquisto intracomunitario. Ai fini dell’immatricolazione italiana è quindi necessaria la prova dell’IVA assolta in dogana, con eventuale integrazione documentale se la certificazione doganale non è sufficientemente analitica.

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