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Risoluzione

Risoluzione n. 343 del 4/08/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione esamina il regime IVA applicabile alla consulenza in materia di investimenti introdotta dalla direttiva Mifid e recepita nel TUF. L’Agenzia ritiene che tali servizi non siano in via generale prestazioni accessorie, ma possano essere esenti IVA se strettamente collegati a un’operazione di negoziazione e quindi inquadrabili come attività di intermediazione ex art. 10, n. 9, DPR 633/1972, con richiamo anche al n. 4 per le operazioni sui valori mobiliari.

IVA sui servizi di consulenza in materia di investimenti

Regime IVA della consulenza in materia di investimenti

La risoluzione n. 343/E del 4 agosto 2008 affronta il trattamento IVA dei servizi di consulenza in materia di investimenti, alla luce del recepimento della direttiva 2004/39/CE (direttiva Mifid) nell’ordinamento italiano. Il documento chiarisce se tali prestazioni possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, primo comma, n. 4), del DPR n. 633/1972, oppure se debbano essere trattate come prestazioni imponibili o comunque inquadrate diversamente.

Quesito posto dall’Associazione Alfa

L’Associazione Alfa chiede un chiarimento sul regime IVA dei servizi di consulenza finanziaria, e in particolare della “consulenza in materia di investimenti” di cui all’art. 1, comma 5, lettera f), del TUF. Il quesito nasce dal fatto che, con il Decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, tali attività sono state incluse tra i servizi e le attività di investimento principali, riservati ai soggetti abilitati. L’istanza domanda se a tali servizi si applichi il regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, primo comma, n. 4), del DPR n. 633/1972.

Inquadramento normativo della consulenza in materia di investimenti

L’Agenzia richiama la direttiva Mifid e il relativo decreto di attuazione, evidenziando che la consulenza in materia di investimenti è stata ricondotta tra i servizi di investimento principali e quindi riservata ai soggetti abilitati.

La consulenza in materia di investimenti viene definita dall’art. 1, comma 5-septies, del TUF come la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su richiesta di quest’ultimo o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario.

Sono richiamati anche i contenuti dell’art. 52 della direttiva 2006/73/CE, secondo cui le raccomandazioni devono riguardare operazioni quali:

  • comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare o detenere uno strumento finanziario;
  • assumere garanzie nei confronti dell’emittente;
  • esercitare o non esercitare diritti connessi allo strumento finanziario.

Differenza tra consulenza personalizzata e consulenza generica

La risoluzione distingue la consulenza personalizzata dalla consulenza generica o incidentale. La prima è qualificata come servizio di investimento e richiede autorizzazione; la seconda resta una forma di consulenza più ampia, strumentale e preparatoria, potenzialmente riferibile a qualsiasi servizio di investimento, come avviene ad esempio per commenti o raccomandazioni diffuse su quotidiani, riviste o altre pubblicazioni rivolte al pubblico indistinto.

Secondo l’Agenzia, la consulenza personalizzata mira a consentire al cliente di assumere decisioni di investimento informate, basate sia sulle caratteristiche del cliente sia su quelle dello strumento finanziario oggetto della raccomandazione.

Esclusione della qualificazione come prestazione accessoria

L’Amministrazione ritiene che la consulenza in materia di investimenti non possa essere in via generale qualificata come prestazione accessoria ai sensi dell’art. 12 del DPR n. 633/1972. Il richiamo è alla prassi amministrativa e alla giurisprudenza comunitaria, secondo cui una prestazione accessoria è tale quando non costituisce un fine a sé stante per il cliente, ma solo il mezzo per fruire meglio della prestazione principale.

Nel caso esaminato, la consulenza in materia di investimenti non appare destinata a integrare o completare l’operazione di negoziazione in modo tale da configurarsi come accessoria rispetto ad essa.

Possibile esenzione IVA e inquadramento come intermediazione

Pur escludendo la natura accessoria, la risoluzione osserva che, in astratto, la consulenza in materia di investimenti può essere ricondotta alle operazioni relative a valori mobiliari esenti ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 4), del DPR n. 633/1972, poiché può condurre a una modifica della situazione giuridico-finanziaria del cliente se la raccomandazione sfocia nella conclusione del contratto.

Tuttavia, alla luce della direttiva Mifid, l’Agenzia ritiene più corretto inquadrare tali attività tra quelle di intermediazione svolte da un soggetto abilitato nell’ambito della proposta di investimento al cliente. Ne consegue che la consulenza in materia di investimenti, quando strettamente collegata a un’operazione di negoziazione, deve ritenersi riconducibile alle prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 9) e n. 4), del DPR n. 633/1972.

Rilievi di diritto comunitario e orientamento confermativo

La conclusione è rafforzata dai lavori in corso in sede comunitaria sul trattamento IVA dei servizi finanziari e assicurativi. La Commissione europea aveva presentato nel 2007 una proposta di modifica della direttiva IVA 2006/112 (COM 2007-747), accompagnata da una proposta di regolamento (COM 2007-746), nelle quali l’intermediazione in servizi assicurativi e finanziari esenti include attività che soddisfano almeno uno tra i seguenti requisiti:

  • il potere dell’intermediario di impegnare il prestatore o il destinatario del servizio esente;
  • la possibilità che l’attività produca la creazione, continuazione, modifica o estinzione di diritti e obblighi delle parti;
  • la prestazione di una consulenza che implichi conoscenze specialistiche riguardo a un servizio finanziario o assicurativo esente.

Conclusione dell’Agenzia

L’Agenzia conclude che l’attività di consulenza in materia di investimenti, come definita dalla normativa richiamata, può essere ricompresa tra le attività esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 9), del DPR n. 633/1972, in quanto inquadrabile come attività di intermediazione quando risulti strettamente collegata e connessa a un’operazione di negoziazione.

Le Direzioni Regionali sono infine invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.

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