Cassazione Penale, Sentenza n. 5471/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Petruzzelli ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari che aveva respinto la sua istanza di affidamento in prova e aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di semilibertà, ammettendolo però alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47-ter, comma 1‑bis, Ord. pen. Nel ricorso per cassazione, tramite difensore, il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione insistendo per l'annullamento dell'ordinanza con riferimento al diniego dell'affidamento in prova.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della formale rinuncia al ricorso da parte di Giuseppe Petruzzelli (dichiarazione del 18/09/2023, sottoscritta e autenticata). Il Pubblico ministero aveva chiesto l'inammissibilità per intervenuta rinuncia. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 500 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter Ord. pen.
La norma è stata richiamata in relazione alla misura alternativa concessa (detenzione domiciliare). Dal provvedimento impugnato risulta che il Tribunale aveva ammesso il ricorrente alla detenzione domiciliare ai sensi di questa disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per irrogare la sanzione pecuniaria (euro 500) a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso. La Corte osserva che l'art. 616 non distingue tra le diverse cause di inammissibilità e può trovare applicazione anche quando l'inammissibilità deriva da rinuncia del ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia formale e autenticata a un ricorso fa venire meno l'interesse ad ottenerne il provvedimento: il giudice di legittimità dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia non impedisce al giudice di condannare il ricorrente alle spese processuali e di applicare la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la sanzione può essere disposta indipendentemente dalla causa che ha determinato l'inammissibilità.
- La rinuncia deve essere formale, sottoscritta e, se richiesta, autenticata dal difensore: solo una rinuncia formalmente compiuta produce l'effetto di sopravvenuta carenza di interesse.
- Se l'interesse a ottenere la pronuncia è significativo (p. es. per ottenere l'affidamento in prova), il ricorrente dovrebbe valutare attentamente la rinuncia, perché questa impedisce l'esame di merito della censura da parte della Corte di cassazione.
- In procedimenti penali in cui sono contestate misure detentive o misure alternative, la scelta di rinunciare al rimedio può comportare conseguenze economiche (spese e sanzioni) e la perdita della possibilità di rimettere in discussione l'ordinanza impugnata.
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