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Sentenza

Sentenza n. 1621/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento di rigetto prot. -OMISSIS- del 05.11.2025, conosciuto il 13.11.2025, con cui è stata respinta la richiesta presentata dal ricorrente di essere assegnato in via prioritaria al Compartimento Polfer di Milano, ai sensi dell’art. 33, co. 5, L. 104/1992; - del provvedimento di rigetto prot. -OMISSIS- del 01.12.2025, con cui è stato ribadito il contenuto della nota indicata al punto precedente; - del provvedimento di cui al telegramma di trasferimento n. -OMISSIS-, notificato a mani il 26.01.2026, con cui il Vice Ispettore -OMISSIS- è stato trasferito dal Comparto Polfer Lombardia, sottosezione Milano Porta Garibaldi, alla Questura di Sondrio con decorrenza dal 04.02.2026; nonché di ogni altro atto prodromico o successivo a quelli enumerati e strettamente collegati ai medesimi.

Giustizia amministrativa202600532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di assegnazione prioritaria ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, successiva nota confermativa e assegnazione del dipendente alla Questura di Sondrio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, prima di concludere il 19° Corso di formazione per Vice Ispettore, di essere assegnato prioritariamente al Compartimento Polfer di Milano, ove già prestava servizio, per assistere la madre riconosciuta disabile grave e convivente con lui. Deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, dell'art. 3 l. 241/1990 e il vizio di eccesso di potere, sostenendo la sussistenza dei presupposti per il trasferimento, anche in soprannumero per gravissime ed eccezionali situazioni personali ai sensi dell'art. 55, comma 4, d.P.R. 335/1982. Lamentava inoltre il difetto di motivazione dei dinieghi e l'omessa risposta alle osservazioni presentate. Il Ministero eccepiva la tardività dell'impugnazione del provvedimento del 5 novembre 2025 e l'inammissibilità dell'impugnazione della nota del 1 dicembre 2025, ritenuta meramente confermativa.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha dichiarato improcedibile per tardività la parte del ricorso relativa al provvedimento del 5 novembre 2025, notificato il 13 novembre 2025 e impugnato con ricorso notificato il 30 gennaio 2026, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. Ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la parte relativa alla nota del 1 dicembre 2025, notificata il 3 dicembre 2025, perché meramente confermativa del precedente diniego: l'amministrazione non aveva svolto una nuova istruttoria, né aveva proceduto a una nuova ponderazione degli interessi o formulato una nuova motivazione. Quanto al telegramma di assegnazione alla Questura di Sondrio, il ricorso è stato respinto nel merito. L'istanza ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 era stata presentata quando il ricorrente non aveva ancora concluso il corso di formazione, non aveva acquisito la nuova qualifica e non era stata ancora individuata la sede di assegnazione; mancavano quindi i presupposti per valutare un trasferimento dalla sede di assegnazione a una sede più vicina al familiare disabile. Il diniego non costituiva una definitiva valutazione negativa nel merito, poiché l'amministrazione aveva espressamente lasciato salva la possibilità di presentare ulteriori domande una volta concluso il corso e presa servizio presso la nuova sede. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800 oltre IVA e accessori.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    Il beneficio dell'assegnazione o del trasferimento per assistere un familiare disabile presuppone che esista una sede di assegnazione dalla quale il dipendente possa essere trasferito; la relativa domanda è prematura se proposta prima del completamento del percorso formativo, dell'acquisizione della qualifica e dell'individuazione della sede di servizio.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione non è stata accolta, poiché l'amministrazione aveva chiarito che la richiesta era prematura e aveva indicato la possibilità di presentare ulteriori istanze dopo l'assegnazione presso la nuova sede.

  • art. 55, comma 4, d.P.R. 335/1982

    La previsione dell'assegnazione anche in soprannumero per gravissime ed eccezionali situazioni personali non è stata esaminata nel merito, poiché la domanda era stata presentata prima che maturassero i presupposti per valutare l'assegnazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 29 c.p.a.

    Il ricorso avverso il provvedimento del 5 novembre 2025 è stato ritenuto tardivo per mancato rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto.

Massime di principio

  • La domanda di trasferimento o assegnazione prioritaria fondata sull'art. 33, comma 5, l. 104/1992 è prematura quando viene proposta prima che il dipendente abbia completato il corso formativo, acquisito la nuova qualifica e ottenuto una sede di assegnazione dalla quale possa essere disposto il trasferimento.
  • Il provvedimento con cui l'amministrazione si limita a ribadire un precedente diniego, senza nuova istruttoria, nuova ponderazione degli interessi o autonoma motivazione, è un atto meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile per difetto di interesse.
  • La notificazione del provvedimento impugnato fa decorrere il termine decadenziale per proporre ricorso; l'impugnazione proposta oltre sessanta giorni è tardiva e non può essere esaminata nel merito.
  • Un diniego che dichiari prematura la domanda e indichi espressamente la possibilità di presentare una nuova istanza quando maturino i presupposti non equivale a una definitiva reiezione sostanziale del beneficio richiesto.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazione

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