Sentenza del 25/10/2021 n. 29856 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2004 con recupero di maggiore imposta sostitutiva IRES, maggiore IRAP, maggiore IVA e sanzioni: l'accertamento era fondato su indagini della Guardia di Finanza che contestavano la partecipazione della società a una frode IVA tramite fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nel commercio di autovetture.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi relativi, fra l'altro, alla presunta decadenza dell'accertamento e alla allegata carenza di valutazione sull'obbligo di denuncia penale; ha invece accolto i motivi quarto e quinto che censuravano l'operato della CTR per avere ordinato l'acquisizione e aver fondato la decisione su documenti in possesso dell'Agenzia (potere non idoneo a sollevare l'Amministrazione dall'onere probatorio) e per avere utilizzato documenti acquisiti tardivamente in violazione dei termini processuali. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Veneto per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 57
Riferito al termine di decadenza per la notifica dell'accertamento IVA e al raddoppio termini in presenza di seri indizi di reato; la Corte ricorda i limiti e le condizioni per l'operatività del raddoppio.
D.P.R. n. 600/1973, art. 43, comma 3
Richiamato in tema di raddoppio dei termini per accertamenti IRPEF quando sussistono seri indizi di reato.
art. 331 c.p.p.
Individua l'obbligo di denuncia per il pubblico ufficiale; la giurisprudenza collega a tale presupposto l'applicabilità del raddoppio dei termini, valutabile dal giudice tributario con una prognosi postuma sui presupposti dell'obbligo di denuncia (ma non sull'accertamento del reato).
Corte Costituzionale, sent. n. 247/2011
Stabilisce che il giudice tributario, se chiamato in causa, deve verificare l'uso non pretestuoso del raddoppio dei termini mediante valutazione dei presupposti dell'obbligo di denuncia (prognosi postuma).
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 (abrogato), art. 58, art. 61
Disciplina i poteri istruttori del giudice tributario; la Corte chiarisce che, dopo l'abrogazione del comma 3 dell'art. 7, il giudice d'appello non può ordinare il deposito di documenti per sopperire all'onere probatorio dell'Amministrazione, potendo disporre solo l'esibizione ex art. 210 c.p.c. e comunque solo nei casi di oggettiva impossibilità di acquisire i documenti altrimenti.
D.L. n. 203/2005, art. 3-bis
Riferita all'abrogazione della previgente facoltà delle commissioni tributarie di ordinare il deposito di documenti e all'incidenza di tale abrogazione sull'attività istruttoria in appello.
Codice di procedura civile, art. 210
Potere del giudice di ordinare l'esibizione di documenti; la Corte ricorda i limiti applicativi in materia tributaria dopo l'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992.
Codice civile, art. 2697
Principio dell'onere della prova: l'amministrazione finanziaria deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; non opera per il giudice la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo nei rapporti probatori.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis
Regola il processo cartolare in Cassazione e i termini per la richiesta di discussione orale; respinta l'istanza di rinvio per mancato rispetto dei termini per chiedere discussione orale.
Norme processuali relative ai termini di produzione documentale (D.Lgs. 546/1992, art. 32 e art. 61; art. 24 c.p.c.)
La Corte richiama l'inderogabilità del termine (venti giorni liberi prima dell'udienza) per la produzione di nuovi documenti in appello; documenti prodotti tardivamente non possono giustificare la decisione anche in assenza di opposizione della controparte.
Massime di principio
- Quando l'accertamento si fonda su indagini di organi come la Guardia di Finanza, l'Amministrazione che agisce in giudizio deve proporre e provare gli elementi probatori essenziali (p.es. PVC o riproduzione) perché l'onere della prova grava sull'Amministrazione, non sul contribuente.
- Il raddoppio dei termini di accertamento per la presenza di seri indizi di reato opera in presenza del presupposto astratto della perseguibilità d'ufficio e dell'obbligo di denuncia; il contribuente può impugnare la legittimità dell'uso del raddoppio contestandone i presupposti (valutazione 'prognosi postuma' da parte del giudice), ma non può chiedere al giudice tributario di decidere sulla sussistenza del reato stesso.
- Il giudice d'appello non può ordinare il deposito di documenti per sostituire l'onere probatorio dell'Amministrazione quando tali documenti sono in possesso proprio dell'Amministrazione: si può solo ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. e solo se sussistono giustificati presupposti (impossibilità per la parte di acquisire i documenti altrimenti, situazione di oggettiva incertezza).
- Documenti acquisiti o prodotti tardivamente (oltre i termini perentori previsti per la produzione in appello) non possono costituire la base della decisione, neppure in caso di mancata opposizione della controparte; il rispetto dei termini è funzionale al diritto di difesa e al contraddittorio.
- In Cassazione sono censurabili le anomalie motivazionali di gravità costituzionale (mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente, contrasti inconciliabili, incomprensibilità), ma non ogni contestazione di valutazione di merito; invece il vizio relativo all'abuso dei poteri istruttori d'ufficio e alla violazione dei termini processuali è rilevante e può portare alla cassazione e al rinvio.
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