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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30371/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro la decisione del GIP che aveva applicato, con patteggiamento ex art. 444 c.p.p., pena pecuniaria (e multa) per reati di contrabbando doganale e evasione IVA relativi a ingenti quantità di concentrato di pomodoro. Il Procuratore Europeo Delegato deduceva violazione di legge (art. 282 DPR 43/1973) e chiedeva la sollevazione di una questione di costituzionalità in relazione all'art. 4 d.lgs. n. 75/2020 (erroneamente indicato nel ricorso), sostenendo che le modifiche legislative e la normativa UE impongono la sanzione penale (anche detentiva) per le fattispecie previste dalla direttiva UE sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE; contestava che il GIP avesse rigettato la questione di costituzionalità per difetto di rilevanza e che avesse errato nell'accertare le conseguenze del riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti rispetto all'aggravante (trasformata in fattispecie autonoma), determinando l'applicazione della sola multa invece della pena detentiva prevista per la fattispecie autonoma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non rilevante, nel giudizio a quo, la questione di costituzionalità proposta perché il procedimento riguardava esclusivamente fattispecie aggravate (diritti di confine > euro 100.000) trasformate in reati autonomi dal d.lgs. n. 8/2016 e successive modifiche; quindi l'eventuale accoglimento della questione non avrebbe efficacia diretta nel giudizio che poteva definirsi indipendentemente. La Corte ha inoltre osservato che il GIP ha sbagliato nel bilanciare l'aggravante (ormai elemento costitutivo del reato autonomo) con le attenuanti, ma ha escluso ogni intervento d'ufficio per modificare la pena favorevole inflitta perché il Procuratore ricorrente non aveva dedotto specifici motivi di gravame sull'illegalità della pena; infine la questione di costituzionalità è stata ritenuta anche inammissibile per "aberratio ictus" (errata individuazione della norma censurata) e perché avrebbe avuto effetti in malam partem senza possibilità di efficacia retroattiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e non sono state disposte statuizioni accessorie.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    norma utilizzata per il patteggiamento con cui è stata definita la pena nel giudizio di merito

  • art. 282 d.P.R. 23/01/1973 n. 43

    norma sostanziale richiamata nel ricorso come centro della censura sulla tipologia di sanzione (contrabbando/diritti di confine)

  • d.lgs. 15/01/2016 n. 8, art. 1, comma 1

    la disposizione del comma 1 non si applica... (testo integrato nel provvedimento)

    introduce la disciplina di depenalizzazione: le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa/ammenda non costituiscono reato ma sanzione amministrativa

  • d.lgs. 15/01/2016 n. 8, art. 1, comma 2

    "la disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato"

    stabilisce che le ipotesi aggravate sono elevate a fattispecie autonome, impedendo che il riconoscimento di attenuanti determini la depenalizzazione

  • d.lgs. 15/01/2016 n. 8, art. 1, comma 4 (come modificato dall'art. 4 d.lgs. 14/07/2020 n. 75)

    "la disposizione del comma 1 non si applica ai reati... quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila"

    esclude l'applicazione della depenalizzazione per i reati doganali sopra la soglia di euro 10.000; le ipotesi aggravate restano fattispecie autonome

  • art. 295 d.P.R. 23/01/1973 n. 43, comma 2, lett. d-bis

    disciplinava/aggravava il reato quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a determinate soglie (qui > 100.000 euro) configurando la fattispecie autonoma contestata

  • Direttiva UE 2017/1371 e Regolamento UE 2017/1939; Legge 4/10/2019 n.117; d.lgs. 14/07/2020 n.75

    richiamate dal ricorrente per sostenere che la normativa UE e la legge delega richiederebbero sanzioni penali, anche detentive, per certe violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE; la Corte però valuta la questione alla luce della corretta identificazione normativa e della discrezionalità legislativa di recepimento

  • Costituzione (artt. 11, 117, 76)

    articoli invocati dal ricorrente per dedurre violazione di principi costituzionali in ragione del presunto contrasto tra norme interne e obblighi UE; la Corte ha ritenuto la questione non rilevante e/o mal formulata

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio di divieto di reformatio in peius e limiti dell'intervento d'ufficio)

    richiamata per affermare che la Corte non può modificare in peius una sentenza favorevole all'imputato senza specifico motivo di gravame del pubblico ministero

Massime di principio

  • Se la normativa ha trasformato un'ipotesi aggravata in fattispecie autonoma (d.lgs. n.8/2016 e sue modifiche), l'aggravante diventa elemento costitutivo del reato e non può essere neutralizzata da un giudizio di bilanciamento con le attenuanti per ottenere la depenalizzazione.
  • Una questione di costituzionalità è rilevante solo se la sua decisione può avere efficacia diretta e decisiva nel giudizio a quo; se il processo può definirsi indipendentemente dalla risoluzione della questione, la rilevanza viene meno.
  • La Corte di legittimità non può correggere d'ufficio una pena 'illegale' che invece è favorevole all'imputato se il pubblico ministero non ha proposto specifico motivo di gravame sulla determinazione concreta della pena.
  • L'errata individuazione della norma soggetta a censura (aberratio ictus) rende inammissibile la questione di costituzionalità; occorre indicare correttamente la disposizione impugnata.
  • Quando si vuole censurare la compatibilità tra norme nazionali e obblighi UE in materia di repressione penale, occorre formulare la questione con precisione (norme esatte e parametro costituzionale) e dimostrare la rilevanza nel procedimento concreto.
  • In casi simili è strategico: (a) impugnare esplicitamente l'illegalità della pena in tutti i suoi aspetti (specie e quantità) nel gravame di merito o in cassazione, (b) indicare con precisione la norma contestata, e (c) motivare la rilevanza della questione costituzionale rispetto al giudizio specifico.

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