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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11813/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio sul motoveicolo per vizi procedurali, ma nella motivazione aveva sostenuto la non restituzione del mezzo ritenendolo soggetto a confisca obbligatoria (art.240 comma 2 c.p. e art.648 quater c.p.) come prodotto/profitto del reato ex art.648 bis c.p.; il ricorrente deduceva errata applicazione di legge e carenza di motivazione, in particolare l'assenza del fumus boni iuris per il mantenimento del vincolo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordinando la restituzione del motociclo all'avente diritto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale aveva erroneamente applicato l'art.324 comma 7 c.p.p. per impedire la restituzione basandosi su art.648 quater c.p.; secondo la Corte, il divieto di restituzione previsto dall'art.324 comma 7 opera solo con riferimento ai beni soggetti a confisca obbligatoria ai sensi dell'art.240 comma 2 c.p., e le previsioni speciali (come l'art.648 quater) non rientrano in tale ambito se non richiamano espressamente l'art.240 comma 2. Perciò, non essendo il motociclo bene intrinsecamente soggetto ad ablazione necessaria né qualificabile come prezzo del reato alla stregua dell'art.240, comma 2, la misura non poteva essere mantenuta; disposta altresì la comunicazione della pronuncia al Procuratore Generale per l'esecuzione (art.626 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art.324 comma 7 c.p.p.

    Il divieto di restituzione dopo annullamento del sequestro probatorio non è automaticamente esteso a tutti i casi: secondo la giurisprudenza e la Corte, opera con riferimento ai beni soggetti a confisca obbligatoria ai sensi dell'art.240, comma 2 c.p.

  • art.240 comma 2 c.p.

    Elenca le ipotesi di confisca obbligatoria (prezzo del reato; strumenti informatici usati per reati informatici; cose la cui fabbricazione/uso/porto/detenzione/alienazione costituisce reato). Solo i beni rientranti in queste categorie impediscono la restituzione ex art.324 comma 7 c.p.p.

  • art.648 quater c.p.

    Prevede la confisca obbligatoria del prezzo o del prodotto del reato in ambito di riciclaggio; è una disposizione speciale che, in assenza di richiamo ad art.240 comma 2 c.p., non rientra automaticamente nella fattispecie che impedisce la restituzione ai sensi di art.324 comma 7 c.p.p.

  • art.648 bis c.p.

    Del reato di riciclaggio, richiamato nella motivazione impugnata come titolo per sostenere la confisca del veicolo; la Corte ha ritenuto che la sola richiamata connessione a 648 bis non giustifica il mantenimento del vincolo senza più specifiche esigenze e senza il richiamo normativo che renda la confisca obbligatoria ai sensi di art.240 comma 2 c.p.

  • Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019 (Bellucci)

    Giurisprudenza richiamata che limita l'ambito applicativo del divieto di restituzione previsto dall'art.324 comma 7 c.p.p., circoscrivendolo ai beni soggetti a confisca obbligatoria secondo art.240 comma 2 c.p. e escludendo le previsioni speciali non richiamanti tale norma.

  • art.626 c.p.p.

    Norma procedurale per la comunicazione della pronuncia al Procuratore Generale in sede per l'esecuzione del provvedimento di restituzione.

  • art.611 c.p.p.

    La Corte ha trattato il ricorso secondo la disciplina prevista per la cassazione (riferimento procedurale indicato nel capo introduttivo).

Massime di principio

  • Il divieto di restituzione previsto dall'art.324 comma 7 c.p.p. dopo l'annullamento del sequestro probatorio si applica solo ai beni ricompresi nell'art.240 comma 2 c.p. (prezzo del reato, beni intrinsecamente illeciti, ecc.); non si estende automaticamente a tutte le disposizioni speciali di confisca salvo richiamo espresso.
  • Le disposizioni speciali sulla confisca (es. art.648 quater c.p.) vanno interpretate concretamente: se non richiamano l'art.240 comma 2 c.p., non giustificano da sole il divieto di restituzione dopo annullamento del sequestro probatorio.
  • Per mantenere un vincolo sul bene dopo l'annullamento del sequestro probatorio è necessaria una motivazione specifica che dimostri la sussistenza dei presupposti per la confisca obbligatoria secondo le previsioni compatibili con art.324 c.p.p.; la mera asserzione generica non è sufficiente.
  • Beni non intrinsecamente illeciti (es. veicoli, denaro contante non chiaro, ecc.) non vengono automaticamente sottratti alla restituzione: occorre provare che costituiscano prezzo o prodotto del reato secondo le categorie di legge.
  • In situazioni analoghe la difesa può legittimamente chiedere la restituzione se il provvedimento di sequestro probatorio è annullato e non sussistono i presupposti di confisca obbligatoria; il pubblico ministero deve dimostrare il contrario con riferimenti normativi e motivazione adeguata.
  • Quando sussistono dubbi interpretativi tra disciplina generale (art.240 c.p.) e norme speciali, la prassi richiede che il giudice valuti con attenzione la natura del bene e il nesso con il reato prima di disporre il mantenimento del vincolo.

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